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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 07092/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al r.g. n. 25643/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e dif ende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenzan. 4310/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 17/9/2020, la Corte d’appello di Roma hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] av- versola decisione con la quale il giudice di primo grado, pronunciando sull’opposizioneproposta dal medesimo Andretta avverso il decreto in- giuntivoottenuto nei relativi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., preso attodell’ adesione di quest’ultima all’eccezione di incompetenza terri- torialesollevata dall’Andretta in sede di opposizione, ha pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto, rimettendo le parti dinanzi al giudicecompetente anche ai fini della regolazione delle spese relative allafase del giudizio conclusa dinanzi a sé; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome l’Andretta avesse limitato la propria impugnazione alla pro- posizionedi un unico motivo diretto a contestare l’o messa adozione, daparte del giudice adito, di alcuna pronuncia sulla regolazione delle spese di lite relative alla fase del giudizio svolta dinanzi a sé, senza tuttaviaarticolare alcuna specifica argomentazione circa gli eventuali erroriin cui sarebbe i n ipotesi incorso il giudice a quo ; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; laAcea s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste concontroricorso; CarmineAndretta ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 91, 342 e 111 c.p.c., non- chédell’art. 1362 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale erroneamente interpretato l’atto di appello proposto dall’Andretta,in tal modo precludendosi la possibilità di rilevare l’effet- tiva avvenuta individuazione, da par t e dell’appellante, delle questioni e dei punti contestati della sent enza impugnata e delle relative do- glianze, nella specie consistite nella contestazione dell’omessa ado- zione, da parte del giudice di primo grado, di alcuna pronuncia sulle spese di lite senza alcuna adeguata motivazione, in tal modo incor- rendonella violaz ione degli artt. 112, 91, 92 e 38 c.p.c., e senza che talestatuizione del primo giudice si prestasse ad essere fondatamente riguardataalla stregua di una compensazione delle spese di lite; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnat a per violazione o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., nonché per omessoesame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere il giudice a quo erroneamente omesso di rilevarecome, nel caso di specie, la questi one posta ad oggetto della decisionedel primo giudice riguardasse un caso di competenza indero- gabile(segnatamente di competenza del foro del consumatore), con la conseguenzache, una volta intervenuta l’adesione della società oppo- sta all’indicazione del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo competente,il giudice incompetente originariamente adito doveva ri- tenersiin ogni caso tenuto a statuire sulle spese del procedimento; ilprimo motivo è fondato e suscettibile di assorbire il secondo ; osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , nel caso in cui vengadedotto un error in procedendo (come nella specie) , la Corte di cassazioneè giudice anche del ‘ fatto processuale ’ e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purch é la parte ricorrente li Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri abbiacompiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad unaloro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi ( n ella specie,la S.C. ha rite nuto che la censura di inammissibilità dell'appello pergenericità dei motivi di impugnazione avrebbe potuto essere esa- minatasolo se nel ricorso per cassazione fossero stati riportati, nelle partiessenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto diappello) (v.

Sez.

L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019 , Rv. 654799 –01; conf. , ex plurimis , Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 , Rv. 622361- 01 ) ; nelcaso di specie, l’odierno ricorrente, nel censurare la valutazione operata dal giudice a quo in ordine all’asserita genericità dei motivi d’impugnazioneavanzati dal medesimo ricorrente in sede d’appello , ha riportato,nell’odierno ricorso per cassazione, le parti essenziali della motivazionedella sentenza di primo grado e dell’atto d’appello , in tal modoconsentendo al giudice di legittimità di procedere de plano alla valutazione della fondatezza della censura rivolta nei confronti della sentenzadi secondo grado in relazione all’effettiva genericità ( o meno) delgravame avanzato dall’ Andrett a ; ciòposto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo , ri- tieneil C ollegio che l’atto d’appello proposto dall’odierno ricorrente non fosse affatto privo del requisito della specificità indispensabile ai fini dell’esame dell’impugnazione , avendo l’Andretta , in sede d’appello, esplicitatoin modo chiaro e riconoscibile la censura critica rivolta nei confrontidella decisione di primo grado , nella parte in cui , decidendo sull’opposizionea decreto ingiuntivo proposto dall’Andretta, si era spo- gliatodella causa , revocando il decreto ingiuntivo opposto e rimettendo al giudice ritenuto competente la regolazione delle spese del giudizio Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri svoltosi dinanzi a sé, senza decidere su tale punto, come viceversa (asseritamente)dovuto; asostegno della censura rivolta in sede d ’ appello avverso la deci- sionedi primo grado , l’Andretta h a infatti espressamente evidenziato (secondoquanto riprodotto nell’odierno ricorso per cassazione) , t anto ilpunto della decisione di primo grado soggetta a critica (“ l’omessa e/o erronea statuizione sulle spese di lite operata dal Giudice di prime cure”),quanto le ragioni di tale critica , ossia l’avere il giudice di primo grado“omesso di delibare sulle spese di lite senza motivare compiuta- mentesull'operata denegata liquidazione delle spese processuali ” , e di non aver “ preso alcuna decisione sulle spese non statuendo alcunché inmerito alle stesse ” (cfr. pag g. 5 - 6 del ricorso); sulla base di tal i argomentazioni, appare sufficientemente ricono- scibileil tenore e l’oggetto delle censure critiche avanzate in sede d ’ ap- pello dall’odierno ricorrente, invero consistenti, non già nell’assenza assolutadi alcuna pronuncia sulle spese (essendo evidente com e una similepronuncia fosse stata in ogni caso emessa nel rimetterne la li- quidazione al giudice ad quem , c ome, peraltro, riconosciuto dallo stessoappellante nel porla a presupposto del proprio gravame ), bensì nella mancata liquidazione materiale di tali spese, che l’Andretta ha rivendicatocostituire uno specifico dovere del giudice di primo grado investitodell’opposizione a decreto ingiuntivo (allegando altresì le ar- gomentazioni della giurisprudenza di legittimità puntualmente ripro- dottenel medesimo at to d’appello ) ; deltutto erroneamente, pertanto, il giudice d’appello ha ritenuto prive di specificità le censure critiche avanzate dall’Andretta nei con- frontidella decisione resa dal giudice di primo grado, essendo del tutto Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri evidenteil contenuto della d oglianza in esame, segnatamente consi- stitanell’essersi il tribunale spogliato della causa senza procedere alla (dovuta)concreta liquidazione delle spese relative al giudizio svoltosi dinanzia sé; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del p rimo motivo d’impugnazione( assorbito il secondo ), deve essere disposta la cassa- zionedella sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla C orte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvederealla regolazione delle spese del presente giudizio di legitti- mità; P.Q.M.

Accoglie il primo motivo ; d ichiara assorbito il secondo ; c assa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al r.g. n. 25643/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e dif ende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenzan. 4310/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 17/9/2020, la Corte d’appello di Roma hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] av- versola decisione con la quale il giudice di primo grado, pronunciando sull’opposizioneproposta dal medesimo Andretta avverso il decreto in- giuntivoottenuto nei relativi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., preso attodell’ adesione di quest’ultima all’eccezione di incompetenza terri- torialesollevata dall’Andretta in sede di opposizione, ha pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto, rimettendo le parti dinanzi al giudicecompetente anche ai fini della regolazione delle spese relative allafase del giudizio conclusa dinanzi a sé; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome l’Andretta avesse limitato la propria impugnazione alla pro- posizionedi un unico motivo diretto a contestare l’o messa adozione, daparte del giudice adito, di alcuna pronuncia sulla regolazione delle spese di lite relative alla fase del giudizio svolta dinanzi a sé, senza tuttaviaarticolare alcuna specifica argomentazione circa gli eventuali erroriin cui sarebbe i n ipotesi incorso il giudice a quo ; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; laAcea s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste concontroricorso; CarmineAndretta ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 91, 342 e 111 c.p.c., non- chédell’art. 1362 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale erroneamente interpretato l’atto di appello proposto dall’Andretta,in tal modo precludendosi la possibilità di rilevare l’effet- tiva avvenuta individuazione, da par t e dell’appellante, delle questioni e dei punti contestati della sent enza impugnata e delle relative do- glianze, nella specie consistite nella contestazione dell’omessa ado- zione, da parte del giudice di primo grado, di alcuna pronuncia sulle spese di lite senza alcuna adeguata motivazione, in tal modo incor- rendonella violaz ione degli artt. 112, 91, 92 e 38 c.p.c., e senza che talestatuizione del primo giudice si prestasse ad essere fondatamente riguardataalla stregua di una compensazione delle spese di lite; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnat a per violazione o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., nonché per omessoesame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere il giudice a quo erroneamente omesso di rilevarecome, nel caso di specie, la questi one posta ad oggetto della decisionedel primo giudice riguardasse un caso di competenza indero- gabile(segnatamente di competenza del foro del consumatore), con la conseguenzache, una volta intervenuta l’adesione della società oppo- sta all’indicazione del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo competente,il giudice incompetente originariamente adito doveva ri- tenersiin ogni caso tenuto a statuire sulle spese del procedimento; ilprimo motivo è fondato e suscettibile di assorbire il secondo ; osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , nel caso in cui vengadedotto un error in procedendo (come nella specie) , la Corte di cassazioneè giudice anche del ‘ fatto processuale ’ e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purch é la parte ricorrente li Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri abbiacompiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad unaloro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi ( n ella specie,la S.C. ha rite nuto che la censura di inammissibilità dell'appello pergenericità dei motivi di impugnazione avrebbe potuto essere esa- minatasolo se nel ricorso per cassazione fossero stati riportati, nelle partiessenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto diappello) (v. Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019 , Rv. 654799 –01; conf. , ex plurimis , Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 , Rv. 622361- 01 ) ; nelcaso di specie, l’odierno ricorrente, nel censurare la valutazione operata dal giudice a quo in ordine all’asserita genericità dei motivi d’impugnazioneavanzati dal medesimo ricorrente in sede d’appello , ha riportato,nell’odierno ricorso per cassazione, le parti essenziali della motivazionedella sentenza di primo grado e dell’atto d’appello , in tal modoconsentendo al giudice di legittimità di procedere de plano alla valutazione della fondatezza della censura rivolta nei confronti della sentenzadi secondo grado in relazione all’effettiva genericità ( o meno) delgravame avanzato dall’ Andrett a ; ciòposto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo , ri- tieneil C ollegio che l’atto d’appello proposto dall’odierno ricorrente non fosse affatto privo del requisito della specificità indispensabile ai fini dell’esame dell’impugnazione , avendo l’Andretta , in sede d’appello, esplicitatoin modo chiaro e riconoscibile la censura critica rivolta nei confrontidella decisione di primo grado , nella parte in cui , decidendo sull’opposizionea decreto ingiuntivo proposto dall’Andretta, si era spo- gliatodella causa , revocando il decreto ingiuntivo opposto e rimettendo al giudice ritenuto competente la regolazione delle spese del giudizio Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri svoltosi dinanzi a sé, senza decidere su tale punto, come viceversa (asseritamente)dovuto; asostegno della censura rivolta in sede d ’ appello avverso la deci- sionedi primo grado , l’Andretta h a infatti espressamente evidenziato (secondoquanto riprodotto nell’odierno ricorso per cassazione) , t anto ilpunto della decisione di primo grado soggetta a critica (“ l’omessa e/o erronea statuizione sulle spese di lite operata dal Giudice di prime cure”),quanto le ragioni di tale critica , ossia l’avere il giudice di primo grado“omesso di delibare sulle spese di lite senza motivare compiuta- mentesull'operata denegata liquidazione delle spese processuali ” , e di non aver “ preso alcuna decisione sulle spese non statuendo alcunché inmerito alle stesse ” (cfr. pag g. 5 - 6 del ricorso); sulla base di tal i argomentazioni, appare sufficientemente ricono- scibileil tenore e l’oggetto delle censure critiche avanzate in sede d ’ ap- pello dall’odierno ricorrente, invero consistenti, non già nell’assenza assolutadi alcuna pronuncia sulle spese (essendo evidente com e una similepronuncia fosse stata in ogni caso emessa nel rimetterne la li- quidazione al giudice ad quem , c ome, peraltro, riconosciuto dallo stessoappellante nel porla a presupposto del proprio gravame ), bensì nella mancata liquidazione materiale di tali spese, che l’Andretta ha rivendicatocostituire uno specifico dovere del giudice di primo grado investitodell’opposizione a decreto ingiuntivo (allegando altresì le ar- gomentazioni della giurisprudenza di legittimità puntualmente ripro- dottenel medesimo at to d’appello ) ; deltutto erroneamente, pertanto, il giudice d’appello ha ritenuto prive di specificità le censure critiche avanzate dall’Andretta nei con- frontidella decisione resa dal giudice di primo grado, essendo del tutto Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 25643/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri evidenteil contenuto della d oglianza in esame, segnatamente consi- stitanell’essersi il tribunale spogliato della causa senza procedere alla (dovuta)concreta liquidazione delle spese relative al giudizio svoltosi dinanzia sé; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del p rimo motivo d’impugnazione( assorbito il secondo ), deve essere disposta la cassa- zionedella sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla C orte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvederealla regolazione delle spese del presente giudizio di legitti- mità; P.Q.M. Accoglie il primo motivo ; d ichiara assorbito il secondo ; c assa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’app
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