CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 settembre 2026
Cassazione n. 25087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aggio 1962,CF: [OSCURATO:PERSONA] 62E21 H903U), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ViaSuor [OSCURATO:PERSONA], 5, elettivamente domiciliato ai fini del presenteProfessionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] c. f. [OSCURATO:PERSONA] 66B22 H456L– tel./[OSCURATO:TELEFONO], PEC: vincenzo.bombardieri @avvocatilocri.legalmail.it, che lo rappresenta e difende giusta procurastesa in atto separato allegato al ricorso.RicorrentecontroComune di Marina di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco legalerappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53B26E956G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con sede inMarina di [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PARTITA_IVA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63B63E956E) del Foro di Locri, in virtù di procura speciale stesa in calce alcontroricorso rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copiainformatica per immagine.Numero registro generale 5587/2026Numero sezionale 2960/2026Numero di raccolta generale 25087/2026Data pubblicazione 07/09/2026Controricorrenterelativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. della CorteSuprema di Cassazione n. 31266/2025 depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].visto il ricorso depositato il 21 gennaio 2026 da entrambe le parti indicatein intestazione;rilevato che il Consigliere delegato nell’emettere il decreto di estinzionedel giudizio del 28 novembre 2025 è incorso in errore materiale;che infatti, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove èscritto “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese delpresente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta”, si deve inveceleggere “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese delpresente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta, con distrazionein favore del difensore antistatario”; P.Q.Mvisto l’art. 391-bis del codice di procedura civile, così provvede:I. nel decreto d’estinzione ex art. 391 del cod. proc. civ. della CorteSuprema di Cassazione n. 31266/2025 depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], neldispositivo, laddove è scritto “Condanna il ricorrente a rifondere alresistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, sedovuta”, si legga invece “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente lespese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi edNumero registro generale 5587/2026Numero sezionale 2960/2026Numero di raccolta generale 25087/2026Data pubblicazione 07/09/2026euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese inragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta,con distrazione in favore del difensore antistatario”.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026, nella adunanza camerale dellaprima sezione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]