Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17365/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/02/2024 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Teramo applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e, per la durata di anni due senza obbligo di soggiorno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponendo altresì la confisca dei beni immobili meglio indicati nel provvedimento.

2. Con decreto del 22/02/2023, il Tribunale di Teramo ha rigettato l'istanza di revoca della confisca degli immobili di cui al suddetto provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale e reale.

3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Capitani lElena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, sotto plurimi profili, violazione di legge e difetto di motivazione e sostenendo la sussistenza dei presupposti per addivenire alla revoca della disposta misura di prevenzione.

4. Tanto premesso, rileva il Collegio che le impugnazioni proposte debbono essere qualificate come appelli.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende aderire, avverso il provvedimento che abbia deciso sull'istanza di revoca o di modifica del decreto applicativo di una misura di prevenzione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 nn. 1) e 2) e 3

I. n. 1423/1956, 2-ter, comma 3,

I. n. 575/1965 e 19, comma 1,

I. n. 152/1975 è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 37311 del 9/06/2015, Galetti, Rv. 264618 - 10 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata; Sez. 1, ord. n. 8530 del 21/01/2021, Aliffi, Rv. 280559 - 01).

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificate le impugnazioni come appelli, deve procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificate le impugnazioni come appelli, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/02/2024 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Teramo applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e, per la durata di anni due senza obbligo di soggiorno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponendo altresì la confisca dei beni immobili meglio indicati nel provvedimento. 2. Con decreto del 22/02/2023, il Tribunale di Teramo ha rigettato l'istanza di revoca della confisca degli immobili di cui al suddetto provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale e reale. 3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Capitani lElena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, sotto plurimi profili, violazione di legge e difetto di motivazione e sostenendo la sussistenza dei presupposti per addivenire alla revoca della disposta misura di prevenzione. 4. Tanto premesso, rileva il Collegio che le impugnazioni proposte debbono essere qualificate come appelli. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende aderire, avverso il provvedimento che abbia deciso sull'istanza di revoca o di modifica del decreto applicativo di una misura di prevenzione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 nn. 1) e 2) e 3 I. n. 1423/1956, 2-ter, comma 3, I. n. 575/1965 e 19, comma 1, I. n. 152/1975 è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 37311 del 9/06/2015, Galetti, Rv. 264618 - 10 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata; Sez. 1, ord. n. 8530 del 21/01/2021, Aliffi, Rv. 280559 - 01). 5. In conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificate le impugnazioni come appelli, deve procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificate le impugnazioni come appelli, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore co
Decreto Cassazione n. 17365/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris