Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16274/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9284/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Via L. Bissolati n. 76, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - controricorrenti – avverso l’ordinanza n. 31658/21 della Corte di Cassazione del 4/11/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, in difetto di accettazione della rinuncia, la rinunziante va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % dei compensi e agli accessori di legge.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 11 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9284/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Via L. Bissolati n. 76, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - controricorrenti – avverso l’ordinanza n. 31658/21 della Corte di Cassazione del 4/11/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, in difetto di accettazione della rinuncia, la rinunziante va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % dei compensi e agli accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11 giugno 20
Decreto Cassazione n. 16274/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris