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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 20458/2026

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della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale SIMONETTACICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2026, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere inrelazione ai reati di truffa di cui al capo B) dell’imputazione con riferimento allepersone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela,rideterminando la pena alla quale era stato condannato [OSCURATO:PERSONA] per irimanenti episodi di tentata truffa in mesi 4 e giorni 13 di reclusione ed € 300,00di multa.1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazionealla errata determinazione della pena da applicare in quanto, dalla lettura dellasentenza della Corte di appello, non si comprendeva se la pena base fossecomprensiva della riduzione per il tentativo; inoltre, nella sentenza di primogrado vi era stato il riconoscimento delle attenuanti generiche, altro elementoche non si comprendeva se fosse stato calcolato o meno in grado di appello;neppure si comprendeva quale criterio fosse stato utilizzato per effettuarel’aumento ai sensi dell’art.81 cod. pen., che era più alto di quello effettuato inprimo grado con violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 La sentenza di primo grado, nel determinare la pena, aveva cosìstatuito: “per l’imputato [OSCURATO:PERSONA] si ritiene equo applicare la pena finale di mesi5 e giorni 10 di reclusione ed euro 320,00 di multa, con una pena base che nonpuò essere attestata sui minimi…partendo quindi dalla pena di mesi 6 direclusione ed euro 200,00 di multa, già ridotta per il tentativo ex art. 56 c.p.,aumentata alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa perl’applicazione degli aumenti per la continuazione ex art. 81 c.p. di 20 giorni direclusione ed euro 100,00 per ciascuno dei residui tre fatti di reato incontestazione, ridotta, infine, per il rito alla pena finale sopra indicata”; lasentenza di appello così statuiva: “p.b. per il primo reato del 23.3.2022 mesi 6 direclusione ed € 200,00 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. a mesi 6 e giorni20 reclusione ed € 300,00 di multa, ridotta per il rito a mesi 4 giorni 13 direclusione ed € 200,00 di multa”Pertanto, poiché la Corte di appello è partita dalla identica pena inflitta dalgiudice di primo grado, si deve ritenere che anche in questo caso la riduzione deltentativo fosse stata già calcolata; quanto alla riduzione per le attenuantigeneriche, la stessa non era stata operata nella sentenza di primo grado, e nonvi è stato appello dell’imputato sul punto; l’aumento per la continuazione èesattamente quello disposto nella sentenza di primo grado, nella quale era statooperato un aumento di venti giorni di reclusione ed € 100,00 di multa perognuna delle tentate truffe; essendo residuato un solo reato di tentata truffa (glialtri due reati contestati erano stati dichiarati estinti per remissione di querela),l’aumento è stato disposto appunto nella misura sopra ricordata.2.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen; con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo haproposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 05/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale SIMONETTACICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2026, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere inrelazione ai reati di truffa di cui al capo B) dell’imputazione con riferimento allepersone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela,rideterminando la pena alla quale era stato condannato [OSCURATO:PERSONA] per irimanenti episodi di tentata truffa in mesi 4 e giorni 13 di reclusione ed € 300,00di multa.1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazionealla errata determinazione della pena da applicare in quanto, dalla lettura dellasentenza della Corte di appello, non si comprendeva se la pena base fossecomprensiva della riduzione per il tentativo; inoltre, nella sentenza di primogrado vi era stato il riconoscimento delle attenuanti generiche, altro elementoche non si comprendeva se fosse stato calcolato o meno in grado di appello;neppure si comprendeva quale criterio fosse stato utilizzato per effettuarel’aumento ai sensi dell’art.81 cod. pen., che era più alto di quello effettuato inprimo grado con violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 La sentenza di primo grado, nel determinare la pena, aveva cosìstatuito: “per l’imputato [OSCURATO:PERSONA] si ritiene equo applicare la pena finale di mesi5 e giorni 10 di reclusione ed euro 320,00 di multa, con una pena base che nonpuò essere attestata sui minimi…partendo quindi dalla pena di mesi 6 direclusione ed euro 200,00 di multa, già ridotta per il tentativo ex art. 56 c.p.,aumentata alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa perl’applicazione degli aumenti per la continuazione ex art. 81 c.p. di 20 giorni direclusione ed euro 100,00 per ciascuno dei residui tre fatti di reato incontestazione, ridotta, infine, per il rito alla pena finale sopra indicata”; lasentenza di appello così statuiva: “p.b. per il primo reato del 23.3.2022 mesi 6 direclusione ed € 200,00 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. a mesi 6 e giorni20 reclusione ed € 300,00 di multa, ridotta per il rito a mesi 4 giorni 13 direclusione ed € 200,00 di multa”Pertanto, poiché la Corte di appello è partita dalla identica pena inflitta dalgiudice di primo grado, si deve ritenere che anche in questo caso la riduzione deltentativo fosse stata già calcolata; quanto alla riduzione per le attenuantigeneriche, la stessa non era stata operata nella sentenza di primo grado, e nonvi è stato appello dell’imputato sul punto; l’aumento per la continuazione èesattamente quello disposto nella sentenza di primo grado, nella quale era statooperato un aumento di venti giorni di reclusione ed € 100,00 di multa perognuna delle tentate truffe; essendo residuato un solo reato di tentata truffa (glialtri due reati contestati erano stati dichiarati estinti per remissione di querela),l’aumento è stato disposto appunto nella misura sopra ricordata.2.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen; con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo haproposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 05/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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