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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 1958

Cassazione n. 25166/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1958 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l&declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava quella del Tribunale di Salerno di condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1992, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 15.000 di multa, con la confisca per euro

100.300. Secondo l'imputazione Abbruzzese, già condannato per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen., aveva omesso di comunicare le variazioni patrimoniali derivanti dall'attività di compravendita di autoveicoli svolta negli anni 2006, 2007 e 2008, dichiarando l'inizio dell'attività solo a far data dal 17/3/2010. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza aveva accertato che Abbruzzese aveva svolto l'attività di rivenditore di automobili a partire dal 2006 ma non aveva fatto pervenire all'Autorità la comunicazione delle variazioni patrimoniali superiori alla soglia di legge.

L'appellante aveva dedotto, nel merito, che il denaro utilizzato per acquistare le autovetture, poi rivendute, gli era stato prestato dal fratello Giuliano, non disponendo l'imputato di un proprio patrimonio; inoltre, che Abbruzzese non era a conoscenza dell'obbligo di comunicazione.

La difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire il fratello e aveva insistito per la riduzione della pena, con prevalenza delle attenuanti generiche già concesse.

La Corte territoriale rilevava che le mancate comunicazioni all'autorità non erano contestate e che la circostanza che la rivendita delle autovetture fosse annotata presso il P.R.A. non cancellava l'obbligo di comunicazione.

Tali comunicazioni permettono all'Autorità di effettuare tempestivamente i dovuti controlli.

L'errore sull'obbligo non esentava l'imputato da responsabilità, essendo frutto di ignoranza non scusabile della legge penale.

La Corte rilevava che mancavano documenti comprovanti la contribuzione da parte del fratello dell'imputato; detta contribuzione, comunque, era irrilevante, atteso che permaneva l'obbligo dell'imputato di comunicare i dati sensibili all'Autorità.

La Corte riteneva che la recidiva dovesse essere confermata e che le attenuanti generiche già concesse non potessero essere ritenute prevalenti.

La pena base era fissata nel minimo edittale e la confisca era obbligatoria.

La Corte argomentava sulla mancata prescrizione del reato.

2. Ricorre per cassazione per Abbruzzese l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale.

Il capo di imputazione riportato nella sentenza della Corte di appello era solo una sintesi incompleta di quello contenuto nel decreto di citazione a giudizio e indicato per esteso nella sentenza del Tribunale di Salerno.

In un secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione: la Corte di appello aveva omesso di motivare in *ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad acquisire l'esame dell'imputato, avanzata con l'atto di appello.

In un terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione.

Nel dibattimento non era emersa alcuna prova dell'elemento soggettivo del reato contestato, non essendo l'imputato a conoscenza dell'obbligo di effettuare le comunicazioni delle variazioni patrimoniali. [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato Abbruzzese di tale obbligo, né la conoscenza poteva essere presunta.

La mancata comunicazione era attribuibile ad un'ignoranza scusabile della norma.

In un quarto motivo il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2017 che richiede, per la consumazione del reato, la messa in pericolo del bene protetto.

In un quinto motivo il ricorrente solleva questione di costituzionalità della legge 646 del 1982, come modificata dalla legge n. 136 del 2010, per contrasto con gli artt. 25, 27 e 42 della Costituzione.

3. Ricorre per cassazione per [OSCURATO:PERSONA] anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il vizio di motivazione riguarda il mancato raffronto tra le varie annualità e la mancanza di accertamenti sulla effettiva quantificazione della variazione del reddito negli anni indicati nel capo di imputazione.

Tale variazione è inesistente e non è stata provata in dibattimento.

In un secondo motivo il ricorrente deduce carenza dell'elemento soggettivo del reato, con riferimento alla sua deducibilità da elementi reddituali inesistenti sul volume di affari. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza aveva considerato il prezzo di vendita dei veicoli dichiarati in agenzia al momento della compravendita, ma non si trattava di prezzi effettivi.

In un terzo motivo il ricorrente deduce errata applicazione del termine della prescrizione.

Non vi era motivo per ritenere sussistente la recidiva contestata, che aveva aumentato di metà il termine prescrizionale.

D'altro canto, i giudici avrebbero dovuto riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, avendo egli agito senza alcuna colpa.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], conclude per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

5. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

1. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il fatto che l'imputazione sia riportata solo sinteticamente nell'epigrafe della sentenza di appello non determina alcuna nullità, come si evince dall'art. 546, comma 3 cod. proc. pen.; al limite - se fosse stato necessario - la sentenza avrebbe potuto essere corretta in base all'art. 547 cod. proc. pen.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

L'imputato era presente all'udienza del 6/7/2021 davanti alla Corte territoriale, ma il difensore non aveva chiesto di procedere al suo esame e si era limitato a concludere per l'accoglimento dei motivi di impugnazione.

Si deve, comunque, tenere presente che la Corte territoriale ha valutato le giustificazioni addotte dall'imputato, sia con riferimento alla provenienza del denaro dal fratello, sia con riferimento all'asserita ignoranza dell'obbligo di legge.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).

Inoltre, anche volendo ritenere che il passaggio alla discussione senza procedere all'esame dell'imputato avesse determinato una nullità, la stessa avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: non solo ciò non è avvenuto, ma anche in sede di precisazione delle conclusioni il difensore non ha insistito perché la Corte territoriale procedesse all'esame dell'imputato.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Ciò che viene dedotta dalla difesa altro non è che l'ignoranza della legge penale, che non esenta da responsabilità, dovendosi escludere che un condannato per il delitto per associazione di stampo mafioso sia impossibilitato a conoscere l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali.

Il "forte disagio culturale" dell'imputato non gli aveva impedito, del resto, di iniziare una nuova attività imprenditoriale.

Di conseguenza, non può trovare applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988.

Il ricorrente, poi, eccepisce la illegittimità costituzionale della norma incriminatrice senza tenere conto che la stessa è già stata dichiarata manifestamente infondata in tre sentenze della Corte Costituzionale.

2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è del tutto generico.

Si afferma che "i fatti sono diversi da come rappresentati in sentenza e negli atti della Guardia di Finanza" senza fornire alcuna motivazione a tale affermazione.

Il secondo motivo è anch'esso generico - si sostiene che il volume di affari è differente da quello indicato dalla Guardia di Finanza - e, comunque, riguarda interamente il fatto: non viene denunciato, né tanto meno dimostrato, alcun travisamento di prova.

Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.

La censura relativa all'applicazione della recidiva è del tutto generica: secondo il ricorrente "non appare giusto" contestare ad Abbruzzese la recidiva; ma il vizio di motivazione attiene alla manifesta illogicità della motivazione, che non viene nemmeno dedotta.

Quanto, invece, alle attenuanti generiche, le stesse sono state concesse dal Giudice di primo grado, contrariamente a quanto afferma il ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1958 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l&declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava quella del Tribunale di Salerno di condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1992, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 15.000 di multa, con la confisca per euro 100.300. Secondo l'imputazione Abbruzzese, già condannato per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen., aveva omesso di comunicare le variazioni patrimoniali derivanti dall'attività di compravendita di autoveicoli svolta negli anni 2006, 2007 e 2008, dichiarando l'inizio dell'attività solo a far data dal 17/3/2010. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza aveva accertato che Abbruzzese aveva svolto l'attività di rivenditore di automobili a partire dal 2006 ma non aveva fatto pervenire all'Autorità la comunicazione delle variazioni patrimoniali superiori alla soglia di legge. L'appellante aveva dedotto, nel merito, che il denaro utilizzato per acquistare le autovetture, poi rivendute, gli era stato prestato dal fratello Giuliano, non disponendo l'imputato di un proprio patrimonio; inoltre, che Abbruzzese non era a conoscenza dell'obbligo di comunicazione. La difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire il fratello e aveva insistito per la riduzione della pena, con prevalenza delle attenuanti generiche già concesse. La Corte territoriale rilevava che le mancate comunicazioni all'autorità non erano contestate e che la circostanza che la rivendita delle autovetture fosse annotata presso il P.R.A. non cancellava l'obbligo di comunicazione. Tali comunicazioni permettono all'Autorità di effettuare tempestivamente i dovuti controlli. L'errore sull'obbligo non esentava l'imputato da responsabilità, essendo frutto di ignoranza non scusabile della legge penale. La Corte rilevava che mancavano documenti comprovanti la contribuzione da parte del fratello dell'imputato; detta contribuzione, comunque, era irrilevante, atteso che permaneva l'obbligo dell'imputato di comunicare i dati sensibili all'Autorità. La Corte riteneva che la recidiva dovesse essere confermata e che le attenuanti generiche già concesse non potessero essere ritenute prevalenti. La pena base era fissata nel minimo edittale e la confisca era obbligatoria. La Corte argomentava sulla mancata prescrizione del reato. 2. Ricorre per cassazione per Abbruzzese l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale. Il capo di imputazione riportato nella sentenza della Corte di appello era solo una sintesi incompleta di quello contenuto nel decreto di citazione a giudizio e indicato per esteso nella sentenza del Tribunale di Salerno. In un secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione: la Corte di appello aveva omesso di motivare in *ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad acquisire l'esame dell'imputato, avanzata con l'atto di appello. In un terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione. Nel dibattimento non era emersa alcuna prova dell'elemento soggettivo del reato contestato, non essendo l'imputato a conoscenza dell'obbligo di effettuare le comunicazioni delle variazioni patrimoniali. [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato Abbruzzese di tale obbligo, né la conoscenza poteva essere presunta. La mancata comunicazione era attribuibile ad un'ignoranza scusabile della norma. In un quarto motivo il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2017 che richiede, per la consumazione del reato, la messa in pericolo del bene protetto. In un quinto motivo il ricorrente solleva questione di costituzionalità della legge 646 del 1982, come modificata dalla legge n. 136 del 2010, per contrasto con gli artt. 25, 27 e 42 della Costituzione. 3. Ricorre per cassazione per [OSCURATO:PERSONA] anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il vizio di motivazione riguarda il mancato raffronto tra le varie annualità e la mancanza di accertamenti sulla effettiva quantificazione della variazione del reddito negli anni indicati nel capo di imputazione. Tale variazione è inesistente e non è stata provata in dibattimento. In un secondo motivo il ricorrente deduce carenza dell'elemento soggettivo del reato, con riferimento alla sua deducibilità da elementi reddituali inesistenti sul volume di affari. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza aveva considerato il prezzo di vendita dei veicoli dichiarati in agenzia al momento della compravendita, ma non si trattava di prezzi effettivi. In un terzo motivo il ricorrente deduce errata applicazione del termine della prescrizione. Non vi era motivo per ritenere sussistente la recidiva contestata, che aveva aumentato di metà il termine prescrizionale. D'altro canto, i giudici avrebbero dovuto riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, avendo egli agito senza alcuna colpa. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], conclude per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 5. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 1. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il fatto che l'imputazione sia riportata solo sinteticamente nell'epigrafe della sentenza di appello non determina alcuna nullità, come si evince dall'art. 546, comma 3 cod. proc. pen.; al limite - se fosse stato necessario - la sentenza avrebbe potuto essere corretta in base all'art. 547 cod. proc. pen. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'imputato era presente all'udienza del 6/7/2021 davanti alla Corte territoriale, ma il difensore non aveva chiesto di procedere al suo esame e si era limitato a concludere per l'accoglimento dei motivi di impugnazione. Si deve, comunque, tenere presente che la Corte territoriale ha valutato le giustificazioni addotte dall'imputato, sia con riferimento alla provenienza del denaro dal fratello, sia con riferimento all'asserita ignoranza dell'obbligo di legge. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). Inoltre, anche volendo ritenere che il passaggio alla discussione senza procedere all'esame dell'imputato avesse determinato una nullità, la stessa avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: non solo ciò non è avvenuto, ma anche in sede di precisazione delle conclusioni il difensore non ha insistito perché la Corte territoriale procedesse all'esame dell'imputato. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Ciò che viene dedotta dalla difesa altro non è che l'ignoranza della legge penale, che non esenta da responsabilità, dovendosi escludere che un condannato per il delitto per associazione di stampo mafioso sia impossibilitato a conoscere l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali. Il "forte disagio culturale" dell'imputato non gli aveva impedito, del resto, di iniziare una nuova attività imprenditoriale. Di conseguenza, non può trovare applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988. Il ricorrente, poi, eccepisce la illegittimità costituzionale della norma incriminatrice senza tenere conto che la stessa è già stata dichiarata manifestamente infondata in tre sentenze della Corte Costituzionale. 2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è del tutto generico. Si afferma che "i fatti sono diversi da come rappresentati in sentenza e negli atti della Guardia di Finanza" senza fornire alcuna motivazione a tale affermazione. Il secondo motivo è anch'esso generico - si sostiene che il volume di affari è differente da quello indicato dalla Guardia di Finanza - e, comunque, riguarda interamente il fatto: non viene denunciato, né tanto meno dimostrato, alcun travisamento di prova. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. La censura relativa all'applicazione della recidiva è del tutto generica: secondo il ricorrente "non appare giusto" contestare ad Abbruzzese la recidiva; ma il vizio di motivazione attiene alla manifesta illogicità della motivazione, che non viene nemmeno dedotta. Quanto, invece, alle attenuanti generiche, le stesse sono state concesse dal Giudice di primo grado, contrariamente a quanto afferma il ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
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