Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 07827/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/05/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre del 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa per esseri fatto consegnare dalla società vittima del reato oggetti funerari pagandoli con assegni privi di fondi.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della competenza territoriale.

La Corte non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen., dal momento che il reato si sarebbe perfezionato a Ravenna e non ad [OSCURATO:PERSONA], poiché a Ravenna era avvenuta la consegna all'imputato dei beni oggetto della truffa. [OSCURATO:PERSONA] La Corte richiama l'ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2016 e sostiene che tutti gli assegni risultati privi di fondi furono consegnati presso la sede della società vittima del reato sita in Comunanza, nel territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non già in Ravenna, sicché ritiene che il reato si sia consumato nel luogo ove è avvenuta la consegna degli assegni e, dunque, il raggiro.

Tuttavia, la Corte avrebbe dovuto meglio approfondire la questione in punto dì fatto, posto che il ricorrente ha sostenuto che l'accordo tra le parti si era concluso con la consegna degli oggetti compendio di furto in Ravenna, circostanza che, in astratto - e, cioè, in ragione dello specifico accordo dal quale era scaturita la truffa cosiddetta "contrattuale" in oggetto - non poteva essere liquidata come ininfluente ai fini della consumazione del reato.

Infatti, secondo alcuni arresti giurisprudenziali, la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo: ne consegue che, nell'ipotesi di c.d. truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez.2, n. 46045 del 23/11/2021, Sulpizii, Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012, Volpi, Rv. 252851; Sez.2, n. 34193 del 2020, non massimata).

La non manifesta infondatezza del ricorso comporta che il reato, commesso, il 21 febbraio del 2013, si è prescritto alla data del 21 agosto del 2020 in mancanza di periodi di sospensione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.01.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/05/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre del 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa per esseri fatto consegnare dalla società vittima del reato oggetti funerari pagandoli con assegni privi di fondi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della competenza territoriale. La Corte non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen., dal momento che il reato si sarebbe perfezionato a Ravenna e non ad [OSCURATO:PERSONA], poiché a Ravenna era avvenuta la consegna all'imputato dei beni oggetto della truffa. [OSCURATO:PERSONA] La Corte richiama l'ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2016 e sostiene che tutti gli assegni risultati privi di fondi furono consegnati presso la sede della società vittima del reato sita in Comunanza, nel territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non già in Ravenna, sicché ritiene che il reato si sia consumato nel luogo ove è avvenuta la consegna degli assegni e, dunque, il raggiro. Tuttavia, la Corte avrebbe dovuto meglio approfondire la questione in punto dì fatto, posto che il ricorrente ha sostenuto che l'accordo tra le parti si era concluso con la consegna degli oggetti compendio di furto in Ravenna, circostanza che, in astratto - e, cioè, in ragione dello specifico accordo dal quale era scaturita la truffa cosiddetta "contrattuale" in oggetto - non poteva essere liquidata come ininfluente ai fini della consumazione del reato. Infatti, secondo alcuni arresti giurisprudenziali, la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo: ne consegue che, nell'ipotesi di c.d. truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez.2, n. 46045 del 23/11/2021, Sulpizii, Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012, Volpi, Rv. 252851; Sez.2, n. 34193 del 2020, non massimata). La non manifesta infondatezza del ricorso comporta che il reato, commesso, il 21 febbraio del 2013, si è prescritto alla data del 21 agosto del 2020 in mancanza di periodi di sospensione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.01.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Im
Sentenza Cassazione n. 07827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris