CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 13389/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 21904/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva; Ritenuto il motivo inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha messo in evidenza, tra l'altro, lo stato di pluripregiudicato dell'imputato, unitamente allo stato attale detentivo, e dunque la obiettiva difficoltà di formulare una prognosi favorevole sulla eseguibilità della pena sostitutiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.