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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1977

Cassazione n. 08500/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1977 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativi alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - risultano inammissibili; Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, ritenuto la sussistenza del reato contestato e che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione del fatto in esame nei reati di lesioni e minacce, risulta generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sia sulla particolare intensità del dolo che sulle modalità della condotta aggressiva, reiterativa e oppositiva tenuta dal ricorrente nei confronti dei pubblici ufficiali; Rilevato che la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in base ai quali nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01) e i delitti di ingiuria e minaccia - anziché quello di resistenza - possono ipotizzarsi solo quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio e non sia invece diretto (come nel caso di specie nel quale gli operanti, intervenuti perché chiamati da una donna che dichiarava di essere minacciata dal compagno, sono stati pesantemente minacciati affinchè non procedessero agli atti del loro ufficio) a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01); Rilevato che inammissibile risulta anche la censura relativa alla asserita non configurabilità della fattispecie per essere stata la condotta dell'imputato "successiva alla identificazione"; invero, si è già precisato che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284574 - 01), di tal che detta condotta rientra in ogni caso nell'ambito applicativo dell'art. 337 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorsó e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1977 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativi alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - risultano inammissibili; Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, ritenuto la sussistenza del reato contestato e che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione del fatto in esame nei reati di lesioni e minacce, risulta generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sia sulla particolare intensità del dolo che sulle modalità della condotta aggressiva, reiterativa e oppositiva tenuta dal ricorrente nei confronti dei pubblici ufficiali; Rilevato che la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in base ai quali nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01) e i delitti di ingiuria e minaccia - anziché quello di resistenza - possono ipotizzarsi solo quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio e non sia invece diretto (come nel caso di specie nel quale gli operanti, intervenuti perché chiamati da una donna che dichiarava di essere minacciata dal compagno, sono stati pesantemente minacciati affinchè non procedessero agli atti del loro ufficio) a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01); Rilevato che inammissibile risulta anche la censura relativa alla asserita non configurabilità della fattispecie per essere stata la condotta dell'imputato "successiva alla identificazione"; invero, si è già precisato che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284574 - 01), di tal che detta condotta rientra in ogni caso nell'ambito applicativo dell'art. 337 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorsó e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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