CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37706/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta - la requisitoria presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione in data 10 settembre 2018 con la quale del Tribunale di Bologna aveva dichiarato lo stesso imputato responsabile del delitto di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, richiamando l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., in particolare poiché il dispositivo della sentenza impugnata indicherebbe erroneamente, quale Giudice che ha emesso la decisione di primo grado, il Tribunale di Ferrara e non quello di Bologna, il che non costituirebbe un mero errore materiale poiché l'indicazione del primo Giudice (avendo la Corte di merito reso una statuizione di conferma) determinerebbe l'individuazione della Procura della Repubblica che darà esecuzione alla sentenza (elemento essenziale perché il condannato comprenda, per l'appunto, chi sarà l'Organo dell'esecuzione) e del Giudice dell'esecuzione; dunque nel dispositivo della decisione di appello difetterebbe un requisito essenziale. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, richiamando l'art. 99 cod. pen., in relazione alla recidiva, ritenuta neutralizzando il lasso temporale decorso dall'ultima condanna riportata dal Farini per reati commessi per fine di lucro, omettendo di valutare il positivo percorso intrapreso dell'imputato (dalla cui valutazione non può prescindersi in relazione alla recidiva), percorso pure posto dal primo Giudice a sostegno della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il che determinerebbe una contraddittorietà tra le due decisioni di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. È evidente che l'erronea indicazione nel dispositivo della sentenza impugnata (resa con motivazione contestuale), quale Giudice di primo grado, del Tribunale di Ferrara e non anche del Tribunale di Bologna sia un mero errore materiale: non vi è dubbio - invero, neppure la difesa lo ha avanzato - che la Corte di merito abbia avuto riguardo al fatto ascritto al Farini e al gravame presentato nel suo interesse, e ciò non solo per la corretta indicazione dell'imputato e della data della sentenza di primo grado nello stesso dispositivo, ma anche alla luce del contenuto della motivazione (si ribadisce, contestuale, che indica correttamente il Giudice di primo grado, l'imputato, il fatto oggetto di giudizio e gli altri elementi rilevanti). Ragion per cui non occorre dilungarsi per escludere che nella specie il dispositivo non manca affatto di un elemento essenziale. Il che esime dal dilungarsi oltre, anche per rilevare che dall'errore materiale in discorso non potrebbe derivare alcun effetto sull'esecuzione della pena e sull'individuazione degli Uffici chiamati a provvedere in relazione a essa. In ragione dell'inammissibilità del ricorso (cfr. infra), la correzione non può essere disposta in questa sede (art. 130, comma 1, cod. proc. pen.). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e difetta nella necessaria specificità. La Corte di merito, pur rilevando la non prossimità nel tempo dell'ultimo reato commesso dal Farini per motivi di lucro, ha ravvisato i presupposti della recidiva facendo riferimento alle specifiche modalità della condotta in imputazione (evidenziando che il ricorrente ha agito con un complice e che a bordo della vettura rubata sono stati rinvenuti passamontagna utili per commettere altri reati; e rimarcando la pericolosità della fuga tentata dal Farini), ritenendo che il fatto (commesso il 27 settembre 2016) si inserisca in un percorso delinquenziale che non ha visto desistere l'imputato dall'agire antigiuridico nonostante egli sia stato ristretto in esecuzione pena fino al dicembre del 2015, e come pertanto esso fosse espressivo della sua pericolosità sociale. Si tratta di un iter con evidenza conforme a legge e per nulla carente (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), con il quale il ricorso non si è confrontato compiutamente, assumendo in maniera del tutto erronea una contraddittorietà tra le statuizioni di primo e secondo grado, fondata sulla concessione da parte del Tribunale delle circostanze attenuanti generiche, nonostante, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., i vizi di legittimità del provvedimento siano sempre interni ad esso (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193; Sez. 3, n. 1629 del 09/04/1997, Amaro, Rv. 208515) e nonostante i due istituti richiedano un giudizio «del tutto diverso» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 - dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01). 3. L'inammissibilità del ricorso non consente di avere riguardo al regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542 - 01; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01), il che rende superfluo osservare come sia presente in atti la querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). 3 c,/ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila