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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14680/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di occupazione di bene demaniale già pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza 2 luglio 2018.

2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, LISENO Antonio, che ha successivamente depositato memoria con cui ulteriormente affronta i medesimi motivi già articolati, è inammissibile.

2.1. Le doglianze in ordine all'irrilevanza della occupazione del suolo attraverso suppellettili asportabili risultano manifestamente infondate, corrispondendo l'occupazione ad un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno che, con adeguato giudizio di merito, è stato ritenuto sussistente.

2.2. La conferma della statuizione in punto sospensione condizionale della pena risulta palese sia in sede di motivazione/ che in sede di dispositivo, e la statuizione sul punto non risulta nemmeno essere stata previamente impugnata in sede di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

2.3. Le doglianze con cui si contesta la presenza di una condanna per fatto altrui e il difetto dell'elemento psicologico risultano inammissibili.

Inammissibile è il mero richiamo ai motivi d'appello (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610; Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782).

Manifestamente infondata la prospettazione del carattere decisivo della condotta di terzi e della mancanza dell'elemento psicologico sia perché non si fornisce un'adeguata valutazione del modo in cui la condotta del terzo si sarebbe inserita nell'attività dell'imputato, sia perché il riferimento è del tutto decontestualizzato e, quindi, ispirato ad una valutazione parcellizzata ed atomistica del contenuto del fascicolo processuale.

2.5. Le doglianze inerenti alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod pen risultano del tutto generiche e, comunque, il rigetto risulta adeguatamente motivato in coerenza alla durata pluriennale della occupazione descritta in contestazione/che logicamente esclude qualsiasi carattere di occasionalità della condotta.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di occupazione di bene demaniale già pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza 2 luglio 2018. 2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, LISENO Antonio, che ha successivamente depositato memoria con cui ulteriormente affronta i medesimi motivi già articolati, è inammissibile. 2.1. Le doglianze in ordine all'irrilevanza della occupazione del suolo attraverso suppellettili asportabili risultano manifestamente infondate, corrispondendo l'occupazione ad un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno che, con adeguato giudizio di merito, è stato ritenuto sussistente. 2.2. La conferma della statuizione in punto sospensione condizionale della pena risulta palese sia in sede di motivazione/ che in sede di dispositivo, e la statuizione sul punto non risulta nemmeno essere stata previamente impugnata in sede di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 2.3. Le doglianze con cui si contesta la presenza di una condanna per fatto altrui e il difetto dell'elemento psicologico risultano inammissibili. Inammissibile è il mero richiamo ai motivi d'appello (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610; Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782). Manifestamente infondata la prospettazione del carattere decisivo della condotta di terzi e della mancanza dell'elemento psicologico sia perché non si fornisce un'adeguata valutazione del modo in cui la condotta del terzo si sarebbe inserita nell'attività dell'imputato, sia perché il riferimento è del tutto decontestualizzato e, quindi, ispirato ad una valutazione parcellizzata ed atomistica del contenuto del fascicolo processuale. 2.5. Le doglianze inerenti alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod pen risultano del tutto generiche e, comunque, il rigetto risulta adeguatamente motivato in coerenza alla durata pluriennale della occupazione descritta in contestazione/che logicamente esclude qualsiasi carattere di occasionalità della condotta. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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