Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00982/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 5.3.2018, il Tribunale di Pavia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed alla pure ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Riviera lamentando violazione e erronea applicazione degli artt. 190 192, 533 cod. proc. pen., 3 Cost. e 6 CEDU e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della individuazione fotografica, alla mancata valutazione di riscontri esterni ed al sostanziale travisamento del suo esito: rileva che la sentenza impugnata risulta indifferente alle critiche mosse con l'atto di appello e solo apparentemente evase con motivazione di fatto elusiva delle considerazioni svolte con riguardo al riconoscimento dell'imputato operato nel corso delle indagini preliminari ed il cui esito era stato acquisito al dibattimento a séguito del decesso della persona offesa; sottolinea che, diversamente da quanto opinato dai giudici di appello, con l'atto di impugnazione non erano state sollevate critiche sulle modalità con cui, solitamente, vengono effettuati i riconoscimenti fotografici, ma puntuali rilievi su quello specifico atto atteso che alla persona offesa era stato sottoposto un album composto da un esiguo numero di effigi fotografiche formato, peraltro, da altro comando dei Carabinieri; sottolinea come la descrizione del truffatore fornita dalla persona offesa era stata del tutto generica e priva di elementi individualizzanti con la indicazione di caratteristiche comunque lontane da quelle proprie dei soggetti ritratti nelle foto mostrate alla donna; segnala la rilevanza degli adempimenti preparatori di cui all'art. 213 cod. proc. pen. propedeutici al mezzo di prova tipico di cui all'art. 214 cod. proc. pen. e non richiesti nel riconoscimento meramente fotografico;

3. assegnato il ricorso alla VII Sezione, in data 22.6.2021 la difesa del Riviera aveva trasmesso una memoria difensiva con cui, ripercorrendo le doglianze articolate con il ricorso e richiamando la giurisprudenza di questa Corte, aveva sollecitato il collegio a disporre la rimessione del processo a nuovo ruolo per la sua discussione in pubblica udienza;

4. con ulteriore memoria in data 22.7.2021 la difesa aveva insistito nella richiesta depositando copia della sentenza n. 26336 del 2021 con cui la IV Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano del 16.1.2019 concernente il medesimo ricorrente e su presupposti analoghi a quelli dedotti nel ricorso;

5. con provvedimento del 10.9.2021 la VII Sezione ha rimesso la trattazione del processo all'udienza pubblica;

6. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; preso atto della decisione della IV Sezione Penale su un caso analogo interessante lo stesso Riviera, rileva che l'annullamento debba essere disposto con rinvio al giudice di merito per verificare eventuali riscontri al riconoscimento fotografico della vittima;

7. la difesa del Riviera ha trasmesso a sua volta le proprie conclusioni scritte in cui dissente da quelle del PG ritenendo che i precedenti penali a carico del Riviera non possano rappresentare un riscontro idoneo a sorreggere il riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari e divenuto irripetibile in dibattimento per il sopravvenuto decesso della anziana donna; insiste, perciò, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Va rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha in primo luogo compiutamente replicato alle considerazioni difensive articolate con l'atto di appello in merito alla "affidabilità" del riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari ed acquisito al processo in conseguenza del decesso della Grengo.

Ha sottolineato, infatti, che l'album fotografico sottoposto alla anziana donna recava 12 effigi fotografiche di soggetti con tratti somatici coerenti con la descrizione fornita dalla persona offesa e tra loro simili ed ha, perciò, escluso "in fatto" l'esistenza di elementi in grado di suscitare il dubbio di un riconoscimento "orientato".

I giudici del gravame di merito hanno fatto presente che il riconoscimento era d'altra parte intervenuto nella stessa giornata del fatto e che la Grungo era stata a contatto con il ricorrente per un significativo lasso di tempo avendo dichiarato di riconoscerlo con assoluta certezza.

A fronte di queste puntualizzazioni, il ricorso finisce con il reiterare le contestazioni formulate con l'atto di appello circa le modalità ad avviso della difesa non particolarmente affidabili con cui gli operanti avevano proceduto ad acquisire il riconoscimento fotografico da parte della anziana persona offesa e, perciò, a ribadirne la sostanziale inadeguatezza a fondare la affermazione di responsabilità del ricorrente; in tal modo, però, articolando una censura che sfugge ai precisi e delimitati confini dei vizi deducibili in questa sede di legittimità se non nei limiti del "travisamento" della prova che, tuttavia, il ricorso non ha ritualmente dedotto.

2. Se non ché, con l'atto di appello, la difesa aveva posto la questione della impossibilità di fondare la condanna del ricorrente esclusivamente sulle risultanze del verbale acquisito ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. per violazione del canone di cui all'art. 6 CEDU. 2.1 Con la memoria depositata in data 22.7.2021, inoltre, aveva depositato una sentenza della IV Sezione di questa stessa Corte che, su questo presupposto, aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano del 16.1.2019 che aveva confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Pavia in una vicenda (a prescindere dal "titolo" di reato) del tutto simile a quella che ci occupa: anche in quell'occasione, infatti, il Riviera era stato accusato di essersi impossessato di beni ai danni di un anziano nella cui abitazione si era introdotto presentandosi come appartenente al corpo di [OSCURATO:PERSONA] e con il pretesto di dover verificare la sottrazione di oggetti di proprietà del figlio della vittima.

Anche in quel caso, infatti, il riconoscimento fotografico eseguito dalla vittima era divenuto irripetibile in séguito al suo decesso e si era ritenuto che la prova della penale responsabilità del ricorrente non potesse essere fondata su elementi acquisiti al di fuori del contraddittorio. 2.2 E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598, in cui la Corte ha chiarito che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona; cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv. 263302; Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885). 2.3 La questione posta dalla difesa anche nel caso in esame è quella, per l'appunto, della utilizzabilità del riconoscimento eseguito in sede di indagini preliminari e divenuto irripetibile in dibattimento per la sopravvenuta morte della persona offesa.

Occorre, allora, sgombrare il campo dal riferimento operato a Sez.

U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010, DE., Rv. 250197 che, difatti, aveva spiegato che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale; le SS.UU. avevano affermato tale principio con riferimento alla ipotesi della impossibilità di ottenere la presenza del teste in dibattimento ed avendo avuto cura di chiarire quali fossero i presupposti per procedere alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali nella situazione contemplata a dall'art. 512bis cod. proc. pen..Avevano infatti spiegato che, ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni; avevano spiegato che occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, che risulti assolutamente impossibile procedere alla escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

Sottolineando il collegamento funzionale tra la disposizione di cui all'art. 512bis cod. proc. pen. e quella "di chiusura" contenuta nel comma 1bis dell'art.526 cod. proc. pen., le SS.UU. 27918 del 2010 hanno affermato che per l'operatività del divieto ivi stabilito non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) - la volontarietà dell'assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione.

Si trattava, in definitiva, di una fattispecie del tutto diversa da quella che ci occupa ed in cui la impossibilità di acquisire la prova in dibattimento si fonda su di un presupposto fattuale ontologicamente "assoluto" e che, come più volte ribadito da questa Corte, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen. e la loro utilizzabilità a fini probatori, senza che ciò determini una violazione dell'art. 6 CEDU anche qualora la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, proprio in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 6846 del 12/01/2016, Farina ed altro, Rv. 265900; Sez.

F - , Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277471; conf., in tal senso, tra le non nnassimate ed all'interno della Sezione, Sez. 2, 5.3.2021 n. 16377, Marino, Sez. 2, 2.10.2020 n. 37137, Fidato; Sez. 2, 5.2.2020 n. 8109, Federico; Sez. 2, 19.11.2019 n. 3847, Tizzano; Sez. 2, 20.9.2019 n. 46677, Ariolfo; Sez. 2, 27.6.2019 n. 42041, Impolito ed altro; Sez. 2, 4.7.2019 n. 40338, Partinico, Sez. 2, 16.5.2019 n.30151, Pagliaccio; Sez. 2, 26.10.2018 n. 50195, Dinca; Sez. 2, 16.7.2019 n. 36515, Savina; Sez. 2, 1.2.2018 n. 12837, Germinario, Sez. 2, 20.12.2017 n. 2232, Diana; Sez. 2, 3.10.2017 n. 50655, Marzario).

Più recentemente, si è chiarito che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella eventuale compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148; Sez. 2 -, Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276531; Sez. 6 - , Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195).

Nel caso di specie, e sotto questo aspetto, come pure si è detto, la Corte di Appello, nel vagliare il motivo di ricorso sulla "affidabilità sostanziale" del riconoscimento fotografico che era stato eseguito dalla Grengo, ha sottolineato che questa attività era stata eseguita con adeguate cautele e garanzie rappresentate dalla sottoposizione alla donna di un numero adeguato di foto rappresentative di soggetti dai tratti somatici compatibili con la descrizione preventivamente fornita dalla anziana donna e tra loro simili; per altro verso ha sottolineato come il riconoscimento fosse avvenuto nella sostanziale immediatezza del fatto quando la Grungo aveva avuto la possibilità di rimanere a contatto con lo sconosciuto per un periodo di tempo adeguato ad imprimersi nella memoria le caratteristiche somatiche del soggetto.

Di qui, perciò, la esistenza di elementi che, complessivamente, appaiono in grado di corroborare la valutazione del giudice di merito circa l'esistenza dei presupposti per la acquisizione di una prova formata al di fuori del contesto dibattimentale e del contraddittorio.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 5.3.2018, il Tribunale di Pavia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed alla pure ritenuta recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Riviera lamentando violazione e erronea applicazione degli artt. 190 192, 533 cod. proc. pen., 3 Cost. e 6 CEDU e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della individuazione fotografica, alla mancata valutazione di riscontri esterni ed al sostanziale travisamento del suo esito: rileva che la sentenza impugnata risulta indifferente alle critiche mosse con l'atto di appello e solo apparentemente evase con motivazione di fatto elusiva delle considerazioni svolte con riguardo al riconoscimento dell'imputato operato nel corso delle indagini preliminari ed il cui esito era stato acquisito al dibattimento a séguito del decesso della persona offesa; sottolinea che, diversamente da quanto opinato dai giudici di appello, con l'atto di impugnazione non erano state sollevate critiche sulle modalità con cui, solitamente, vengono effettuati i riconoscimenti fotografici, ma puntuali rilievi su quello specifico atto atteso che alla persona offesa era stato sottoposto un album composto da un esiguo numero di effigi fotografiche formato, peraltro, da altro comando dei Carabinieri; sottolinea come la descrizione del truffatore fornita dalla persona offesa era stata del tutto generica e priva di elementi individualizzanti con la indicazione di caratteristiche comunque lontane da quelle proprie dei soggetti ritratti nelle foto mostrate alla donna; segnala la rilevanza degli adempimenti preparatori di cui all'art. 213 cod. proc. pen. propedeutici al mezzo di prova tipico di cui all'art. 214 cod. proc. pen. e non richiesti nel riconoscimento meramente fotografico; 3. assegnato il ricorso alla VII Sezione, in data 22.6.2021 la difesa del Riviera aveva trasmesso una memoria difensiva con cui, ripercorrendo le doglianze articolate con il ricorso e richiamando la giurisprudenza di questa Corte, aveva sollecitato il collegio a disporre la rimessione del processo a nuovo ruolo per la sua discussione in pubblica udienza; 4. con ulteriore memoria in data 22.7.2021 la difesa aveva insistito nella richiesta depositando copia della sentenza n. 26336 del 2021 con cui la IV Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano del 16.1.2019 concernente il medesimo ricorrente e su presupposti analoghi a quelli dedotti nel ricorso; 5. con provvedimento del 10.9.2021 la VII Sezione ha rimesso la trattazione del processo all'udienza pubblica; 6. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; preso atto della decisione della IV Sezione Penale su un caso analogo interessante lo stesso Riviera, rileva che l'annullamento debba essere disposto con rinvio al giudice di merito per verificare eventuali riscontri al riconoscimento fotografico della vittima; 7. la difesa del Riviera ha trasmesso a sua volta le proprie conclusioni scritte in cui dissente da quelle del PG ritenendo che i precedenti penali a carico del Riviera non possano rappresentare un riscontro idoneo a sorreggere il riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari e divenuto irripetibile in dibattimento per il sopravvenuto decesso della anziana donna; insiste, perciò, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Va rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha in primo luogo compiutamente replicato alle considerazioni difensive articolate con l'atto di appello in merito alla "affidabilità" del riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari ed acquisito al processo in conseguenza del decesso della Grengo. Ha sottolineato, infatti, che l'album fotografico sottoposto alla anziana donna recava 12 effigi fotografiche di soggetti con tratti somatici coerenti con la descrizione fornita dalla persona offesa e tra loro simili ed ha, perciò, escluso "in fatto" l'esistenza di elementi in grado di suscitare il dubbio di un riconoscimento "orientato". I giudici del gravame di merito hanno fatto presente che il riconoscimento era d'altra parte intervenuto nella stessa giornata del fatto e che la Grungo era stata a contatto con il ricorrente per un significativo lasso di tempo avendo dichiarato di riconoscerlo con assoluta certezza. A fronte di queste puntualizzazioni, il ricorso finisce con il reiterare le contestazioni formulate con l'atto di appello circa le modalità ad avviso della difesa non particolarmente affidabili con cui gli operanti avevano proceduto ad acquisire il riconoscimento fotografico da parte della anziana persona offesa e, perciò, a ribadirne la sostanziale inadeguatezza a fondare la affermazione di responsabilità del ricorrente; in tal modo, però, articolando una censura che sfugge ai precisi e delimitati confini dei vizi deducibili in questa sede di legittimità se non nei limiti del "travisamento" della prova che, tuttavia, il ricorso non ha ritualmente dedotto. 2. Se non ché, con l'atto di appello, la difesa aveva posto la questione della impossibilità di fondare la condanna del ricorrente esclusivamente sulle risultanze del verbale acquisito ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. per violazione del canone di cui all'art. 6 CEDU. 2.1 Con la memoria depositata in data 22.7.2021, inoltre, aveva depositato una sentenza della IV Sezione di questa stessa Corte che, su questo presupposto, aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano del 16.1.2019 che aveva confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Pavia in una vicenda (a prescindere dal "titolo" di reato) del tutto simile a quella che ci occupa: anche in quell'occasione, infatti, il Riviera era stato accusato di essersi impossessato di beni ai danni di un anziano nella cui abitazione si era introdotto presentandosi come appartenente al corpo di [OSCURATO:PERSONA] e con il pretesto di dover verificare la sottrazione di oggetti di proprietà del figlio della vittima. Anche in quel caso, infatti, il riconoscimento fotografico eseguito dalla vittima era divenuto irripetibile in séguito al suo decesso e si era ritenuto che la prova della penale responsabilità del ricorrente non potesse essere fondata su elementi acquisiti al di fuori del contraddittorio. 2.2 E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598, in cui la Corte ha chiarito che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona; cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv. 263302; Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885). 2.3 La questione posta dalla difesa anche nel caso in esame è quella, per l'appunto, della utilizzabilità del riconoscimento eseguito in sede di indagini preliminari e divenuto irripetibile in dibattimento per la sopravvenuta morte della persona offesa. Occorre, allora, sgombrare il campo dal riferimento operato a Sez. U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010, DE., Rv. 250197 che, difatti, aveva spiegato che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale; le SS.UU. avevano affermato tale principio con riferimento alla ipotesi della impossibilità di ottenere la presenza del teste in dibattimento ed avendo avuto cura di chiarire quali fossero i presupposti per procedere alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali nella situazione contemplata a dall'art. 512bis cod. proc. pen..Avevano infatti spiegato che, ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni; avevano spiegato che occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, che risulti assolutamente impossibile procedere alla escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. Sottolineando il collegamento funzionale tra la disposizione di cui all'art. 512bis cod. proc. pen. e quella "di chiusura" contenuta nel comma 1bis dell'art.526 cod. proc. pen., le SS.UU. 27918 del 2010 hanno affermato che per l'operatività del divieto ivi stabilito non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) - la volontarietà dell'assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione. Si trattava, in definitiva, di una fattispecie del tutto diversa da quella che ci occupa ed in cui la impossibilità di acquisire la prova in dibattimento si fonda su di un presupposto fattuale ontologicamente "assoluto" e che, come più volte ribadito da questa Corte, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen. e la loro utilizzabilità a fini probatori, senza che ciò determini una violazione dell'art. 6 CEDU anche qualora la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, proprio in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 6846 del 12/01/2016, Farina ed altro, Rv. 265900; Sez. F - , Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277471; conf., in tal senso, tra le non nnassimate ed all'interno della Sezione, Sez. 2, 5.3.2021 n. 16377, Marino, Sez. 2, 2.10.2020 n. 37137, Fidato; Sez. 2, 5.2.2020 n. 8109, Federico; Sez. 2, 19.11.2019 n. 3847, Tizzano; Sez. 2, 20.9.2019 n. 46677, Ariolfo; Sez. 2, 27.6.2019 n. 42041, Impolito ed altro; Sez. 2, 4.7.2019 n. 40338, Partinico, Sez. 2, 16.5.2019 n.30151, Pagliaccio; Sez. 2, 26.10.2018 n. 50195, Dinca; Sez. 2, 16.7.2019 n. 36515, Savina; Sez. 2, 1.2.2018 n. 12837, Germinario, Sez. 2, 20.12.2017 n. 2232, Diana; Sez. 2, 3.10.2017 n. 50655, Marzario). Più recentemente, si è chiarito che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella eventuale compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148; Sez. 2 -, Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276531; Sez. 6 - , Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195). Nel caso di specie, e sotto questo aspetto, come pure si è detto, la Corte di Appello, nel vagliare il motivo di ricorso sulla "affidabilità sostanziale" del riconoscimento fotografico che era stato eseguito dalla Grengo, ha sottolineato che questa attività era stata eseguita con adeguate cautele e garanzie rappresentate dalla sottoposizione alla donna di un numero adeguato di foto rappresentative di soggetti dai tratti somatici compatibili con la descrizione preventivamente fornita dalla anziana donna e tra loro simili; per altro verso ha sottolineato come il riconoscimento fosse avvenuto nella sostanziale immediatezza del fatto quando la Grungo aveva avuto la possibilità di rimanere a contatto con lo sconosciuto per un periodo di tempo adeguato ad imprimersi nella memoria le caratteristiche somatiche del soggetto. Di qui, perciò, la esistenza di elementi che, complessivamente, appaiono in grado di corroborare la valutazione del giudice di merito circa l'esistenza dei presupposti per la acquisizione di una prova formata al di fuori del contesto dibattimentale e del contraddittorio. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 00982/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris