CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04367/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che le modalità della condotta, come descritte nella sentenza impugnata, in cui si è posta in risalto la dimestichezza dell'imputato nel muoversi e adoperarsi al fine di procacciarsi la sostanza stupefacente e di piazzarla immediatamente a colui che gliela aveva richiesta, lasciano trasparire la non particolare tenuità del fatto: il che è dirimente al fine della valutazione in ordine all'applicabilità dell'istituto invocato; rilevato, infine, che il terzo motivo è del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a dedurre l'eccessività della pena; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos