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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12802/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore delle parti civili ATAF e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del 12 giugno 2019 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili ATAF e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha riqualificato il delitto come violenza privata e ha conseguentemente ridotto la pena.

All'imputato si contesta di avere rivolto minacce a [OSCURATO:PERSONA], direttore della ATAF per costringere il predetto ,e tramite lui l'ATAF/ad assumere alcuni soggetti rimasti esclusi da precedenti assunzioni e di avere in tal modo commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a tali soggetti l'ingiusto profitto costituito dalla loro assunzione in difetto dei requisiti previsti con conseguente danno per l'ATAF, non riuscendo nel suo intento a causa del rifiuto del Dececca che immediatamente aveva fatto intervenire le forze dell'ordine.

La Corte di appello ha escluso l'idoneità degli atti, non avendo il Dececca alcun potere di assumere tali soggetti o di intervenire a tal fine presso il Consiglio comunale, ma ha ritenuto che la condotta sopra descritta integrasse il delitto di violenza privata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 610 cod. pen. per la mancanza di costrizione del soggetto passivo, il quale già prima della minaccia a lui rivolta dal Gatta si era attivato per agevolare l'assunzione dei soggetti rimasti esclusi.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che non sarebbe provato l'elemento psicologico del reato.

2.3. Con il terzo motivo sostiene che il delitto dovrebbe essere qualificato come mera minaccia, non procedibile in difetto di querela.

2.4. Con il quarto motivo deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi e sono inammissibili, poiché poggiano su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito ed alla quale si dovrebbe pervenire sulla base di una diversa valutazione del materiale istruttorio che viene sollecitata a questa Corte di cassazione.

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Difatti, secondo l'imputazione /e come emerge dalla motivazione delle due sentenze di merito, subito dopo le minacce il Dececca si rifiutò di assecondare la richiesta del Gatta e richiese ed ottenne il repentino intervento delle forze ( dell'ordine.

In sostanza) leminacce rivolte dal Gatta al Dececca non sortirono l'effetto voluto e non costrinsero la persona offesa a fare, tollerare od omettere alcunché, cosicché il reato, qualificato dalla Corte di appello come violenza privata, è rimasto allo stadio del tentativo.

Difatti, le minacce, secondo la ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello, erano comunque finalizzate a costringere la persona offesa ad accogliere le richieste del Gatta.

Il reato deve, quindi, essere riqualificato come tentata violenza privata ai sensi degli artt. 56 e 610 cod. pen. e la sentenza impugnata andrebbe annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2. Tuttavia, non risultando il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, questa Corte di cassazione deve rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la estinzione per prescrizione del reato commesso in data 9 novembre 2011, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle più favorevoli cause di proscioglimento di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen..

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio agli effetti penali.

Il quarto motivo di ricorso resta assorbito.

3. Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., l'estinzione del reato maturata dopo la sentenza di primo grado non travolge le statuizioni civili, cosicché il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili.

Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese sostenute nel grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore delle parti civili ATAF e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del 12 giugno 2019 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili ATAF e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha riqualificato il delitto come violenza privata e ha conseguentemente ridotto la pena. All'imputato si contesta di avere rivolto minacce a [OSCURATO:PERSONA], direttore della ATAF per costringere il predetto ,e tramite lui l'ATAF/ad assumere alcuni soggetti rimasti esclusi da precedenti assunzioni e di avere in tal modo commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a tali soggetti l'ingiusto profitto costituito dalla loro assunzione in difetto dei requisiti previsti con conseguente danno per l'ATAF, non riuscendo nel suo intento a causa del rifiuto del Dececca che immediatamente aveva fatto intervenire le forze dell'ordine. La Corte di appello ha escluso l'idoneità degli atti, non avendo il Dececca alcun potere di assumere tali soggetti o di intervenire a tal fine presso il Consiglio comunale, ma ha ritenuto che la condotta sopra descritta integrasse il delitto di violenza privata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 610 cod. pen. per la mancanza di costrizione del soggetto passivo, il quale già prima della minaccia a lui rivolta dal Gatta si era attivato per agevolare l'assunzione dei soggetti rimasti esclusi. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che non sarebbe provato l'elemento psicologico del reato. 2.3. Con il terzo motivo sostiene che il delitto dovrebbe essere qualificato come mera minaccia, non procedibile in difetto di querela. 2.4. Con il quarto motivo deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi e sono inammissibili, poiché poggiano su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito ed alla quale si dovrebbe pervenire sulla base di una diversa valutazione del materiale istruttorio che viene sollecitata a questa Corte di cassazione. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Difatti, secondo l'imputazione /e come emerge dalla motivazione delle due sentenze di merito, subito dopo le minacce il Dececca si rifiutò di assecondare la richiesta del Gatta e richiese ed ottenne il repentino intervento delle forze ( dell'ordine. In sostanza) leminacce rivolte dal Gatta al Dececca non sortirono l'effetto voluto e non costrinsero la persona offesa a fare, tollerare od omettere alcunché, cosicché il reato, qualificato dalla Corte di appello come violenza privata, è rimasto allo stadio del tentativo. Difatti, le minacce, secondo la ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello, erano comunque finalizzate a costringere la persona offesa ad accogliere le richieste del Gatta. Il reato deve, quindi, essere riqualificato come tentata violenza privata ai sensi degli artt. 56 e 610 cod. pen. e la sentenza impugnata andrebbe annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Tuttavia, non risultando il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, questa Corte di cassazione deve rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la estinzione per prescrizione del reato commesso in data 9 novembre 2011, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle più favorevoli cause di proscioglimento di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio agli effetti penali. Il quarto motivo di ricorso resta assorbito. 3. Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., l'estinzione del reato maturata dopo la sentenza di primo grado non travolge le statuizioni civili, cosicché il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese sostenute nel grado, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così dec
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