CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 1113/02/1999 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso di seguito elencati, che deducono il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine rispettivamente: il primo, al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, cod. pen.; il secondo, all'applicazione della circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.; il terzo, alla mancata concessione dell'art. 114, cod. pen. alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; il quarto, alla mancata esclusione della contestata recidiva e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., nonché all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) e ivi puntualmente disattese, con argomentazioni corrette e prive di vizi logici (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, con riferimento alla credibilità della persona offesa, alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, nonché all'esclusione dell'applicazione dell'art. 114, cod. pen., in ragione della rilevanza del contributo della ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); ritenuto che, in particolare, i motivi inerenti il trattamento sanzionatorio devono ritenersi altresì manifestamente infondati, poiché censurano la motivazione che tuttavia non presenta vizi logici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata con riferimento al nocumento patrimoniale patito dalla persona offesa e alla mancanza di elementi meritevoli di positivo apprezzamento da porre alla base dell'attenuazione sanzionatoria), svolgendo valutazioni di merito che esulano dalla cognizione di questa Corte, dovendosi ritenere inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione); A ciò si aggiunga che la pena è stata determinata in misura inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie aggravata, come rilevato in sentenza; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,