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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42654/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la qualificazione del fatto, sono inammissibili in quanto basati su di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non sono scrutinabili in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il terzo motivo di ricorso di ricorso è manifestamente infondato atteso che i giudici di merito non hanno operato nessuna riqualificazione del fatto e la diversa riconducibilità al reato di ricettazione è una mera prospettazione di merito dello stesso ricorrente che, peraltro, non sortirebbe alcun effetto favorevole per l'imputato che, invero, si troverebbe sottoposto a procedimento penale per un reato (648 cod. pen.) più grave di quello per il quale è stato condannato (642 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che l'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile; considerato che l'esito del giudizio comporta altresì la condanna del ricorrente alla rifusione sostenute nel grado dalla costituita parte civile.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 08/1072024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] idente An

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la qualificazione del fatto, sono inammissibili in quanto basati su di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non sono scrutinabili in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il terzo motivo di ricorso di ricorso è manifestamente infondato atteso che i giudici di merito non hanno operato nessuna riqualificazione del fatto e la diversa riconducibilità al reato di ricettazione è una mera prospettazione di merito dello stesso ricorrente che, peraltro, non sortirebbe alcun effetto favorevole per l'imputato che, invero, si troverebbe sottoposto a procedimento penale per un reato (648 cod. pen.) più grave di quello per il quale è stato condannato (642 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che l'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile; considerato che l'esito del giudizio comporta altresì la condanna del ricorrente alla rifusione sostenute nel grado dalla costituita parte civile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 08/1072024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] idente An
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