CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocatoGiuseppe Melis giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliata inRoma, Via di [OSCURATO:PERSONA], 21 e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 econ domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 293/2020 depositatail 21/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO– che SO.G.E.SI., Società di [OSCURATO:PERSONA] in Sicilia, in liquidazione,ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza n. 293 del 2020,Numero registro generale 8131/2021Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 11165/2026Data pubblicazione 25/04/2026depositata il 21 febbraio 2020, e non notificata, con cui la Corte d’appellodi Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domandeproposte dalla SO.GE.SI. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– che con citazione notificata il 30 gennaio 2001 la ricorrente avevaproposto domanda dinanzi al Tribunale di Palermo per sentire condannarela Presidenza della Regione siciliana, il Ministero delle finanze el’[OSCURATO:PERSONA] al bilancio regionale alla restituzione della somma di lit.94.533.502.715 (pari ad euro 48.822.479,67) oltre ad interessi,rivalutazione monetaria e risarcimento del maggior danno, quantificati ineuro 12.971.051,00, euro 6.839.337,00 ed euro 3.927,00, a seconda che il“dies a quo” rilevante ai fini del risarcimento del maggior danno venisseindividuato dalla data del versamento, da quella di notifica dell’atto dicostituzione in mora o da quella di notifica dell’atto introduttivo del giudiziodi primo grado;– che SO.G.E.SI., confermata, ai sensi dell’art. 41 della legge regione Sicilian. 35 del 5 settembre 1990, quale commissario governativo delegato in viaprovvisoria alla riscossione delle entrate relative alle nove provincie sicilianee in regime di proroga fino al 31 dicembre 1990 -con subentro a fare datadall’1° gennaio 1991 di [OSCURATO:SOCIETA].- non aveva versatol’anticipazione dei restanti 4/10 della rata del mese di novembre 1990 delleentrate iscritte a ruolo con obbligo di anticipazione per un importo di lit.82.924.125.195 (euro 42.826.737,00) prevista dall’allora vigente sistemadel cd. non riscosso per riscosso, ritenendola non dovuta perché conscadenza, ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. B), d.P.R. n. 43 del 1988 indata successiva, il 14 febbraio 1991, a quella, 31 dicembre 1990, diavvenuta cessazione dalle funzioni di commissario governativo;– che la Regione aveva provveduto al recupero forzoso della somma insiemeagli interessi di mora ai sensi dell’art. 104, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1988per euro 5.995.743,00;Numero registro generale 8131/2021Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 11165/2026Data pubblicazione 25/04/2026– che il Tribunale di Palermo con sentenza n. 60 del 2012 accoglievaparzialmente la domanda e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 3.394.643,36oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo;– che il giudice di primo grado riteneva infatti che l’art. 72 Dpr n. 43 del1988 che disciplinava i termini della restituzione del “non riscosso comeriscosso”, al netto del compenso per la riscossione, relativo alla persona delconcessionario, avrebbe comportato un rapporto di concessione ancora ineffettuare il versamento, avesse avuto ancora un potere di riscossione conconseguente possibilità di suo esercizio per recuperare le somme anticipate;– che in ragione dell’omessa pronuncia sugli interessi di mora, la societàricorrente comunque interponeva appello;– che nel costituirsi in giudizio, l’[OSCURATO:PERSONA] della RegioneSiciliana proponeva appello incidentale avverso la decisione relativa allarestituzione della somma corrispondente alla differenza tra la rata dei 4/10forzosamente versata e quanto nel frattempo riscosso;– che la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’impugnazione incidentale erigettava la domanda di SO.GE.SI.;– che la Corte di merito riteneva che l’anticipazione dei 4/10 fosse dovutaperché la consegna dei ruoli costituiva, nel carattere generale eindifferenziato della sua portata da valere anche rispetto alla figura invalutazione, il concessionario debitore dell’intero ammontare delle sommeiscritte e che egli deve versare entro il quattordicesimo giorno dal terzomese successivo alla scadenza i restanti decimi dell’importo di ciascuna rata(ai sensi dell’art. 72, comma 3, dPR n. 43 del 1988);– che, ancora, nel cambio della gestione, il precedente concessionario, incui sarebbe rientrato anche il commissario delegato, avrebbe dovutocompletare la riscossione delle entrate iscritte nei ruoli interamente scadutiNumero registro generale 8131/2021Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 11165/2026Data pubblicazione 25/04/2026prima del cambiamento, avvalendosi della procedura coattiva di cui agli artt.45 e ss del d.P.R. n. 43 cit.;– che quindi, nell’indicata portata della più ampia disciplina, la circostanzache il versamento dei 4/10 delle entrate iscritte nei ruoli relativi al mese dinovembre 1990 andava effettuato, entro il quattordicesimo giorno del terzomese successivo alla scadenza della rata, avrebbe indicato, per ilcommissario governativo, un mero differimento temporale del termine dipagamento dell’obbligazione pecuniaria già sorta in capo alla SO.G.E.SI.,nella vigenza del rapporto di concessione;CONSIDERATO– che il tema agitato in lite, relativo all’applicabilità al commissariogovernativo, individuato dalla legge Regione Siciliana n. 35 del 5 settembre1990, dell’obbligo di anticipazione del “non riscosso come riscosso” allacessazione dell’incarico di delegato, in via provvisoria, alla riscossione delleentrate relative alle nove provincie siciliane, e in regime di proroga fino al31 dicembre 1990, nella sua novità, complessità e nella rilevanza degliinteressi patrimoniali in gioco solleciti questo Collegio a rimettere allapubblica udienza la trattazione del relativo ricorso ai fini della decisione,nell’arricchimento che ne verrà in ragione dei contributi delle parti all’esitodel provocato contraddittorio P.Q.Mrinvia il ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteLuigi Abete