CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 25048/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha rinunciato all'atto di impugnazione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21