CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 30271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NAPOLI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per l'omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il collegio cautelare ha apprezzato un valido quadro indiziario a supporto dell'imputazione per duplice omicidio, ma al contempo ha rimarcato che le esigenze cautelari sono state affermate con esclusivo riguardo alla gravità del fatto e all'operatività della presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza effettiva indicazione di elementi più recenti a sostegno dell'attualità dell'individuato pericolo di reiterazione criminosa. Pertanto, rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] ha interamente scontato la condanna ad otto anni di reclusione per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. ed ha osservato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., cessata il 10/11/2016, così da consentire il rilievo di inattualità delle esigenze cautelari, in mancanza di concreti indici in senso opposto, il Tribunale del riesame ha annullato la misura cautelare. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli, deducendo erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale del riesame non ha considerato in alcun modo le successive sentenze di condanna che avevano interessato il [OSCURATO:PERSONA], per l'accertata partecipazione - in posizione di vertice - al clan dei casalesi fino al 2018, oltre che per ulteriori reati aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. Tali eventi giudiziari erano stati specificamente indicati nella richiesta di misura custodiale avanzata dall'organo dell'accusa, con allegazione delle sentenze in discorso, ma sono stati trascurati: in ciò si anni- dano i denunciati vizi che impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei seguenti termini. Ricorre il denunciato vizio motivazionale per omessa valutazione di un dato documentale offerto dal Pubblico ministero, consistente nella produzione delle recenti sentenze di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per l'accertata partecipazione - in posizione di vertice - al clan dei casalesi fino al 2018, oltre che per ulteriori reati aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. Il Tribunale cautelare ha imperniato la sua negativa valutazione della domanda del Pm sulla rilevata assenza di indicazioni di elementi più recenti a sostegno dell'attualità dell'individuato pericolo di reiterazione criminosa, sicché la 4 pretermissione di dati recenti potenzialmente in grado di modificare tale valuta- zione configura una illogicità della motivazione che deve essere emendata. Peraltro, la valutazione è monca anche sotto il profilo della capacità a delinquere che il [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato commettendo il grave reato in esame. Si richiama l'insegnamento nomofilattico per cui "In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dare conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare" (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). 2. Da tali considerazioni deriva l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Napoli, che - nella piena libertà valutativa - dovrà considerare ogni elemento utile al fine di rispondere alla domanda cautelare del Pubblico ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo Tudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 22 giugno 2022