CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13199-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - avverso la SENTENZAN. 398/2021 [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/1/1997, avverso l’ordinanza del tribunale che, in data 7/11/2018,aveva, a sua volta, respinto la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.Ric. 2021n. 13199 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/4/2021, ha chiesto, per duemotivi, la cassazione del l a sentenza . 1.3. Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo mo tivo , il ricorrente, lamentando “ la violazione dell’art. 360 comma I n. 5) c.p.c. ” , ha censurato l a sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto del tutto incredibili le dichiarazioni rese dal richiedente senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la narrazione svolta dallostesso era del tutto coerente, lineare e plausibile alla luce delle informazioni che il giudice ha l’obbligo di acquisire in ordine al paese di provenienza. 2.2. Il motivo è inammissibile. La corte d’appello, in effetti, ha dichiaratamente condiviso il giudizio negativo sulla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente sul rilievo che la narrazione dello stesso risultava “in contrasto con il convergente quadro di informazioni delineato nelle fonti internazionali”, facendo, al riguardo, testuale rinvio ai rilievi svolti sul punto dal tribunale, e non circostanziata in ordine ai fatti persecutori asseritamente subiti , e, dopo aver (così) esposto le ragioni di tale apprezzamento in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, ha legittimamente escluso, in conformità agli indicatori normativi di genuinità soggettiva previsti dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007 (tra cui quello, previsto dalla lett. c, secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili” e “non … in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone”), che lo stesso fosse soggettivamente credibile.Ric. 2021n. 13199 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 2.3. Ai fini della protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). 2.4. La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto (cfr. Cass. n. 33858 del 2019) che il ricorrente non ha specificamente censurato, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., con la precisa indicazione, ai sensi degli artt. 360 n. 5, 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’intrinseca attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché emergenti dagli atti del giudizio di merito e decisivi ai fini del giudizio, nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito una ricostruzione della vicenda senz’altro diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata e idonea ad integrare gli estremi della fattispecie normativa rivendicata. 2.5. Ed è noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la domanda di concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007, senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria Ric. 2021n. 13199 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 nel paese d’origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020). 2.6. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando “la violazione dell’art. 360 comma I n. 3) c.p.c., in relazione all’art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 8 comma III del d.lgs. n. 25/2008”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha respinto la domanda di protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. c) cit. senza, tuttavia, procedere all’acquisizione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale del Paese d’origine e, ove occorra, di quelli in cui ha transitato. 2.7. Il motivo èfondato. La Corte, invero, osserva che: - ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. c) n. 251 cit., la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve avere, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019); - Ric. 2021n. 13199 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 la sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito, mediante integrazione istruttoria officiosa, con l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020; Cass. n. 15060 del 2021); -il giudice, però, a norma dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019). 2.8. Nel caso in esame, la corte d’appello ha escluso che nella zona di provenienza del richiedente sussistesse un conflitto armato generalizzato senza, tuttavia, indicare le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti. 2.9. La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassatacon rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Brescia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo, rigetta il primo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Brescia che, in differente composizione, provvederà anche sullespese del presente g