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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2024

Cassazione n. 22878/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi aggiunti presentati; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di usura prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, posto che nella sentenza impugnata (pag.20), nel dichiarare prescritti i reati di cui ai capi C) e D) per decorso dei termini massimi rispettivamente di anni sette e mesi sei e di anni cinque, la Corte di appello dà atto dell'esistenza di mesi quattro di sospensione della prescrizione che, se aggiunti al termine massimo di prescrizione per il reato di usura (dodici anni e sei mesi) portano ad individuare il suddetto termine (anche a seguire la tesi del ricorrente secondo cui l'ultimo atto relativo all'usura si sarebbe consumato il 3 maggio 2011) nel 3 marzo 2024, data successiva alla sentenza della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi aggiunti presentati; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di usura prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, posto che nella sentenza impugnata (pag.20), nel dichiarare prescritti i reati di cui ai capi C) e D) per decorso dei termini massimi rispettivamente di anni sette e mesi sei e di anni cinque, la Corte di appello dà atto dell'esistenza di mesi quattro di sospensione della prescrizione che, se aggiunti al termine massimo di prescrizione per il reato di usura (dodici anni e sei mesi) portano ad individuare il suddetto termine (anche a seguire la tesi del ricorrente secondo cui l'ultimo atto relativo all'usura si sarebbe consumato il 3 maggio 2011) nel 3 marzo 2024, data successiva alla sentenza della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 22878/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris