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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36390/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta, tra l'altro cumulativamente (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 risulta aspecifico, in quanto fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che dalla mancanza di specificità del motivo a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità del ricorso; rilevato, inoltre, che il ricorrente, pur avendo formalmente lamentato censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha contestato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni e dalla persona offesa, mentre esula dai poteri della Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01); che, in particolare, la censura relativa all'asserita mancata verifica dell'attendibilità della persona offesa non è consentita in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata, dovendosi tenere conto del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste (anche) da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione — come avvenuto nel caso di specie, nel quale la Corte d'appello ha evidenziato i riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5) — della ritenuta credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 10 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta, tra l'altro cumulativamente (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 risulta aspecifico, in quanto fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che dalla mancanza di specificità del motivo a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità del ricorso; rilevato, inoltre, che il ricorrente, pur avendo formalmente lamentato censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha contestato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni e dalla persona offesa, mentre esula dai poteri della Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01); che, in particolare, la censura relativa all'asserita mancata verifica dell'attendibilità della persona offesa non è consentita in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata, dovendosi tenere conto del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste (anche) da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione — come avvenuto nel caso di specie, nel quale la Corte d'appello ha evidenziato i riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5) — della ritenuta credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 sett
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