CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1970
Cassazione n. 22876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Marano di Napoli il 13/1/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 21/5/2021 -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza confermava la decisione del Tribunale di Matera che, in data 28/5/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni due,mesi tre di reclusione ed euro 1200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] personalmente, deducendo l'inosservanza dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334).4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TNTO ogg