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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 01750/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 8 aprile 2021, depositata il 7 luglio 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], unitamente a un coimputato, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in rapina pluriaggravata.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. in data 28 ottobre 2021, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l'impugnazione.

Il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, indicato in dispositivo, scadeva il 7 luglio, giorno in cui la sentenza è stata effettivamente depositata e, quindi, dies a quo per l'impugnazione, da presentare nei successivi quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vale a dire entro il 21 settembre 2021, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Il ricorso, invece, è stato presentato solo in data 27 settembre 2021, e quindi tardivamente, causa di inammissibilità originaria assorbente rispetto a quella della successiva rinuncia all'impugnazione.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 aprile 2021, depositata il 7 luglio 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], unitamente a un coimputato, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in rapina pluriaggravata. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. in data 28 ottobre 2021, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l'impugnazione. Il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, indicato in dispositivo, scadeva il 7 luglio, giorno in cui la sentenza è stata effettivamente depositata e, quindi, dies a quo per l'impugnazione, da presentare nei successivi quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vale a dire entro il 21 settembre 2021, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale. Il ricorso, invece, è stato presentato solo in data 27 settembre 2021, e quindi tardivamente, causa di inammissibilità originaria assorbente rispetto a quella della successiva rinuncia all'impugnazione. 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]A
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