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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 15728/2022

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4 ORDINANZA sul ricorso 8039/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Alessandria, [OSCURATO:PERSONA] n. 35 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - 2sa2:z, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Astio, [OSCURATO:PERSONA] n. 10 - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1484/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] \ Rilevato che: nell'anno 2006, [OSCURATO:PERSONA] stipulò col fratello Alfonso e con la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] un contratto atipico di vitalizio assistenziale in favore dei genitori, mediante il quale il primo si impegnò a riconoscere agli altri due uno sconto di 20.000,00 euro nella vendita della metà della nuda proprietà dell'immobile in cui vivevano i vitaliziati (usufruttuari), a fronte dell'impegno contestualmente assunto dal fratello e dalla cognata a prestare la necessaria assistenza sanitaria agli anziani; successivamente, essendo cessata detta assistenza nel 2013, a seguito della separazione personale della Bonazza dal marito, [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti al Tribunale Asti il fratello Alfonso e la detta Bonazza per sentir dichiarare risolto per inadempimento il contratto di vitalizio e per ottenere la restituzione della somma di 20.000,00 euro, corrispondente allo sconto che, in esecuzione dell'accordo, aveva praticato ai convenuti; il Tribunale accolse parzialmente la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando i convenuti, in solido, alla restituzione della somma di 6.200,00 euro, tenuto conto dell'assistenza nel frattempo prestata; provvedendo sul gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] e su quello incidentale della Bonazza, la Corte di Appello ha escluso qualunque obbligo restitutorio a carico della appellante incidentale, mentre ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare al fratello l'intera somma di 20.000,00 euro, maggiorata degli interessi legali; la Corte ha rilevato, fra l'altro, che: l'inadempimento era pacifico con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riconosciuto che, dopo la separazione dalla moglie, le prestazioni assistenziali non erano state più rese), nei cui confronti era passata in giudicato la statuizione di risoluzione del contratto; quanto alla Bonazza, si era invece determinata una situazione di impossibilità di adempiere, concretizzatasi «allorché la medesima [era] stata "invitata" a lasciare la casa coniugale, abitazione comune ai vitaliziati, ed ogni richiesta di prestazione assistenziale [era] nei suoi confronti cessata, certamente per volontà dei vitaliziati stessi che appunto le erano diventati ostili»; «tale situazione di impossibilità» si era «appalesata incolpevole per l'obbligata Bonazza» e aveva determinato l'estinzione dell'obbligazione, ex art. 1256 c.c., dovendosi pertanto escludere un inadempimento dell'obbligata; vi era stato, inoltre, un «volontario consolidarsi» dell'obbligo assistenziale in capo ad [OSCURATO:PERSONA] (che poi si era reso inadempiente), desumibile dal fatto che, dopo aver lasciato la casa coniugale, la Bonazza aveva ceduto al primo la quota del 25% di proprietà indivisa dell'immobile e dall'ulteriore circostanza che l'invito a lasciare la casa coniugale era pervenuto alla Lodi anche dal marito (oltreché dai vita liziati) ; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; un ricorso successivo (notificato, in via telematica, subito dopo il primo) è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; a quest'ultimo ha resistito la Bonazza con controricorso; la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; il P.M. presso la Corte non ha depositato conclusioni e le parti non hanno depositato memorie.

Dato atto che i due ricorsi sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: col primo motivo, il ricorrente denuncia la «violazione dei principi sanciti dagli artt. 1256, 1206, 1207 e 1217 del c.c.»; assume che, in sede di appello, nessuno dei due soggetti obbligati aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, sicché il punto doveva intendersi coperto da giudicato; aggiunge che la Corte territoriale ha errato nel dichiarare estinta l'obbligazione della Bonazza per impossibilità sopravvenuta giacché l'art. 1256 c.c. disciplina il caso estremo della impossibilità "assoluta" ed "oggettiva", mentre il rifiuto del creditore non può essere considerato «tale da implicare l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore», potendo, al più, determinare l'applicazione dei principi in materia di mora del creditore, che tuttavia presuppongono una intimazione da parte del debitore (che, nella specie, la Bonazza non aveva neppure allegato di avere compiuto); il motivo va disatteso, in quanto: è infondata la censura che deduce l'esistenza di un giudicato sull'inadempimento in relazione alla posizione della Bonazza, giacché la circostanza che questa abbia proposto appello incidentale per far valere l'impossibilità sopravvenuta ad adempiere comporta chiaramente che sia stata impugnata la statuizione concernente l'inadempimento; è parimenti infondata la seconda censura, con cui si denuncia un vizio di sussunzione, cioè di falsa applicazione della norma dell'art.1256 c.c.., che risulta insussistente: invero, parte ricorrente sostiene infondatamente che l'invito dei suoceri a lasciare la casa coniugale e a loro comune non abbia determinato un'impossibilità sopravvenuta di adempiere la prestazione, che quanto all'obbligo di assistenza era a vantaggio dei suoceri (ancorché la sentenza parli genericamente di contratto a favore di terzi); in effetti, la condotta dei suoceri ha reso applicabile la fattispecie dell'art. 1256 c.c., atteso che, senza la loro accettazione, la prestazione di assistenza era divenuta impossibile per fatto non imputabile alla Bonazza. il secondo motivo deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; il ricorrente assume che la Corte ha errato nel «ritenere dimostrato che [i] suoceri avevano mantenuto fermo il loro rifiuto a ricevere la prestazione» dalla Bonazza; evidenzia che la stessa convenuta aveva sostenuto (articolando un capitolo di prova che era stato confermato dai testi) di avere prestato assistenza al suocero in occasione di ricoveri ospedalieri, e ciò anche nel mese di luglio 2013, in epoca successiva a quella (aprile 2013) in cui era stata allontanata dalla casa comune; il motivo è infondato in quanto il fatto non valorizzato dalla Corte difetta di decisività, non potendosi ritenere che un episodio isolato, avvenuto in un contesto (ospedaliero) esterno alla casa coniugale condivisa con i suoceri, possa valere a inficiare la valutazione di impossibilità di adempiere una prestazione che (per la sua natura e la sua espressa finalità di escludere il ricovero degli anziani in una casa di riposo) doveva necessariamente essere svolta all'interno della casa da cui la Bonazza era stata esclusa; col terzo motivo, il ricorrente denuncia la «violazione dei principi sanciti dagli artt. 1292 e 1294 del C.C.»; premesso che l'obbligazione assunta dalla Bonazza e dal marito con la stipula del contratto di vitalizio rivestiva i caratteri della solidarietà, il Lodi rileva che la Corte di Appello «non ha riformato la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di vitalizio alimentare per inadempimento» (limitandosi a liberare dall'obbligazione la Bonazza e a gravare [OSCURATO:PERSONA] della restituzione dell'intero importo di 20.000,00 euro) ed evidenzia che la sentenza impugnata è incorsa in errore «nel non considerare che, stanti i rapporti di solidarietà dell'obbligazione dedotta in contratto, le vicende riguardanti i rapporti interni tra i due debitori in solido non potevano influire nell'ambito dei rapporti intercorrenti con i beneficiari della prestazione, che hanno mantenuto inalterate le loro ragioni di credito nei confronti di entrambi i debitori»; aggiunge che risultava irrilevante qualunque eventuale "manleva" convenzionalmente concordata tra i due soggetti obbligati, avente mera rilevanza interna, «senza mai andare ad incidere nella sfera dei rapporti intercorrenti con i beneficiari della prestazione»; conclude che, quindi, la Corte avrebbe dovuto condannare entrambi gli obbligati solidali alla restituzione della somma di 20.000,0 euro, salva l'eventuale rivalsa della Bonazza nei confronti [OSCURATO:PERSONA];il motivo è inammissibile giacché la prospettazione del ricorrente risulta incomprensibile in iure, là dove, dalla natura solidale del vincolo assistenziale, vorrebbe far discendere che la manleva richiesta dalla Bonazza al marito non potrebbe esentare la stessa verso il ricorrente.

Va considerato, infatti, che la corte territoriale non ha seguito un siffatto ragionamento per sottrarre la Bonazza all'obbligo restitutorio, ma ha fatto leva sull'impossibilità di eseguire la prestazione da parte sua, impossibilità che, integrando un'eccezione personale, bene poteva essere scrutinata come tale.

Considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: il primo motivo è totalmente sovrapponibile al primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e va anch'esso disatteso per le stesse ragioni sopra indicate; col secondo motivo, viene dedotta la «violazione dei principi sanciti dagli artt. 342 e 112 c.p.c.»; premesso che la Bonazza aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che il marito si era impegnata a "manlevarla", il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione sul punto in quanto priva della necessaria parte argomentativa; il motivo è inammissibile per difetto di concreto interesse; invero, la comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale recava come doglianza (vedi la riproduzione a pag. 18) la deduzione di ciò che la corte ha ritenuto, cioè l'impossibilità della prestazione; ne consegue che il rilievo di aspecificità sulla rivalsa, a prescindere dalla sua fondatezza, è del tutto irrilevante. ritenuto, in conclusione, che entrambi i ricorsi vadano rigettati, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore della Bonazza (il cui controricorso non concerne anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) e con integrale compensazione fra i due ricorrenti; ritenuto che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e, compensate le spese fra i due ricorrenti, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ORDINANZA sul ricorso 8039/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Alessandria, [OSCURATO:PERSONA] n. 35 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - 2sa2:z, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Astio, [OSCURATO:PERSONA] n. 10 - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1484/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] \ Rilevato che: nell'anno 2006, [OSCURATO:PERSONA] stipulò col fratello Alfonso e con la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] un contratto atipico di vitalizio assistenziale in favore dei genitori, mediante il quale il primo si impegnò a riconoscere agli altri due uno sconto di 20.000,00 euro nella vendita della metà della nuda proprietà dell'immobile in cui vivevano i vitaliziati (usufruttuari), a fronte dell'impegno contestualmente assunto dal fratello e dalla cognata a prestare la necessaria assistenza sanitaria agli anziani; successivamente, essendo cessata detta assistenza nel 2013, a seguito della separazione personale della Bonazza dal marito, [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti al Tribunale Asti il fratello Alfonso e la detta Bonazza per sentir dichiarare risolto per inadempimento il contratto di vitalizio e per ottenere la restituzione della somma di 20.000,00 euro, corrispondente allo sconto che, in esecuzione dell'accordo, aveva praticato ai convenuti; il Tribunale accolse parzialmente la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando i convenuti, in solido, alla restituzione della somma di 6.200,00 euro, tenuto conto dell'assistenza nel frattempo prestata; provvedendo sul gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] e su quello incidentale della Bonazza, la Corte di Appello ha escluso qualunque obbligo restitutorio a carico della appellante incidentale, mentre ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare al fratello l'intera somma di 20.000,00 euro, maggiorata degli interessi legali; la Corte ha rilevato, fra l'altro, che: l'inadempimento era pacifico con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riconosciuto che, dopo la separazione dalla moglie, le prestazioni assistenziali non erano state più rese), nei cui confronti era passata in giudicato la statuizione di risoluzione del contratto; quanto alla Bonazza, si era invece determinata una situazione di impossibilità di adempiere, concretizzatasi «allorché la medesima [era] stata "invitata" a lasciare la casa coniugale, abitazione comune ai vitaliziati, ed ogni richiesta di prestazione assistenziale [era] nei suoi confronti cessata, certamente per volontà dei vitaliziati stessi che appunto le erano diventati ostili»; «tale situazione di impossibilità» si era «appalesata incolpevole per l'obbligata Bonazza» e aveva determinato l'estinzione dell'obbligazione, ex art. 1256 c.c., dovendosi pertanto escludere un inadempimento dell'obbligata; vi era stato, inoltre, un «volontario consolidarsi» dell'obbligo assistenziale in capo ad [OSCURATO:PERSONA] (che poi si era reso inadempiente), desumibile dal fatto che, dopo aver lasciato la casa coniugale, la Bonazza aveva ceduto al primo la quota del 25% di proprietà indivisa dell'immobile e dall'ulteriore circostanza che l'invito a lasciare la casa coniugale era pervenuto alla Lodi anche dal marito (oltreché dai vita liziati) ; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; un ricorso successivo (notificato, in via telematica, subito dopo il primo) è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; a quest'ultimo ha resistito la Bonazza con controricorso; la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; il P.M. presso la Corte non ha depositato conclusioni e le parti non hanno depositato memorie. Dato atto che i due ricorsi sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: col primo motivo, il ricorrente denuncia la «violazione dei principi sanciti dagli artt. 1256, 1206, 1207 e 1217 del c.c.»; assume che, in sede di appello, nessuno dei due soggetti obbligati aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, sicché il punto doveva intendersi coperto da giudicato; aggiunge che la Corte territoriale ha errato nel dichiarare estinta l'obbligazione della Bonazza per impossibilità sopravvenuta giacché l'art. 1256 c.c. disciplina il caso estremo della impossibilità "assoluta" ed "oggettiva", mentre il rifiuto del creditore non può essere considerato «tale da implicare l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore», potendo, al più, determinare l'applicazione dei principi in materia di mora del creditore, che tuttavia presuppongono una intimazione da parte del debitore (che, nella specie, la Bonazza non aveva neppure allegato di avere compiuto); il motivo va disatteso, in quanto: è infondata la censura che deduce l'esistenza di un giudicato sull'inadempimento in relazione alla posizione della Bonazza, giacché la circostanza che questa abbia proposto appello incidentale per far valere l'impossibilità sopravvenuta ad adempiere comporta chiaramente che sia stata impugnata la statuizione concernente l'inadempimento; è parimenti infondata la seconda censura, con cui si denuncia un vizio di sussunzione, cioè di falsa applicazione della norma dell'art.1256 c.c.., che risulta insussistente: invero, parte ricorrente sostiene infondatamente che l'invito dei suoceri a lasciare la casa coniugale e a loro comune non abbia determinato un'impossibilità sopravvenuta di adempiere la prestazione, che quanto all'obbligo di assistenza era a vantaggio dei suoceri (ancorché la sentenza parli genericamente di contratto a favore di terzi); in effetti, la condotta dei suoceri ha reso applicabile la fattispecie dell'art. 1256 c.c., atteso che, senza la loro accettazione, la prestazione di assistenza era divenuta impossibile per fatto non imputabile alla Bonazza. il secondo motivo deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; il ricorrente assume che la Corte ha errato nel «ritenere dimostrato che [i] suoceri avevano mantenuto fermo il loro rifiuto a ricevere la prestazione» dalla Bonazza; evidenzia che la stessa convenuta aveva sostenuto (articolando un capitolo di prova che era stato confermato dai testi) di avere prestato assistenza al suocero in occasione di ricoveri ospedalieri, e ciò anche nel mese di luglio 2013, in epoca successiva a quella (aprile 2013) in cui era stata allontanata dalla casa comune; il motivo è infondato in quanto il fatto non valorizzato dalla Corte difetta di decisività, non potendosi ritenere che un episodio isolato, avvenuto in un contesto (ospedaliero) esterno alla casa coniugale condivisa con i suoceri, possa valere a inficiare la valutazione di impossibilità di adempiere una prestazione che (per la sua natura e la sua espressa finalità di escludere il ricovero degli anziani in una casa di riposo) doveva necessariamente essere svolta all'interno della casa da cui la Bonazza era stata esclusa; col terzo motivo, il ricorrente denuncia la «violazione dei principi sanciti dagli artt. 1292 e 1294 del C.C.»; premesso che l'obbligazione assunta dalla Bonazza e dal marito con la stipula del contratto di vitalizio rivestiva i caratteri della solidarietà, il Lodi rileva che la Corte di Appello «non ha riformato la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di vitalizio alimentare per inadempimento» (limitandosi a liberare dall'obbligazione la Bonazza e a gravare [OSCURATO:PERSONA] della restituzione dell'intero importo di 20.000,00 euro) ed evidenzia che la sentenza impugnata è incorsa in errore «nel non considerare che, stanti i rapporti di solidarietà dell'obbligazione dedotta in contratto, le vicende riguardanti i rapporti interni tra i due debitori in solido non potevano influire nell'ambito dei rapporti intercorrenti con i beneficiari della prestazione, che hanno mantenuto inalterate le loro ragioni di credito nei confronti di entrambi i debitori»; aggiunge che risultava irrilevante qualunque eventuale "manleva" convenzionalmente concordata tra i due soggetti obbligati, avente mera rilevanza interna, «senza mai andare ad incidere nella sfera dei rapporti intercorrenti con i beneficiari della prestazione»; conclude che, quindi, la Corte avrebbe dovuto condannare entrambi gli obbligati solidali alla restituzione della somma di 20.000,0 euro, salva l'eventuale rivalsa della Bonazza nei confronti [OSCURATO:PERSONA];il motivo è inammissibile giacché la prospettazione del ricorrente risulta incomprensibile in iure, là dove, dalla natura solidale del vincolo assistenziale, vorrebbe far discendere che la manleva richiesta dalla Bonazza al marito non potrebbe esentare la stessa verso il ricorrente. Va considerato, infatti, che la corte territoriale non ha seguito un siffatto ragionamento per sottrarre la Bonazza all'obbligo restitutorio, ma ha fatto leva sull'impossibilità di eseguire la prestazione da parte sua, impossibilità che, integrando un'eccezione personale, bene poteva essere scrutinata come tale. Considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: il primo motivo è totalmente sovrapponibile al primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e va anch'esso disatteso per le stesse ragioni sopra indicate; col secondo motivo, viene dedotta la «violazione dei principi sanciti dagli artt. 342 e 112 c.p.c.»; premesso che la Bonazza aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che il marito si era impegnata a "manlevarla", il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione sul punto in quanto priva della necessaria parte argomentativa; il motivo è inammissibile per difetto di concreto interesse; invero, la comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale recava come doglianza (vedi la riproduzione a pag. 18) la deduzione di ciò che la corte ha ritenuto, cioè l'impossibilità della prestazione; ne consegue che il rilievo di aspecificità sulla rivalsa, a prescindere dalla sua fondatezza, è del tutto irrilevante. ritenuto, in conclusione, che entrambi i ricorsi vadano rigettati, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore della Bonazza (il cui controricorso non concerne anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) e con integrale compensazione fra i due ricorrenti; ritenuto che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e, compensate le spese fra i due ricorrenti, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ul
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