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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06109/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 30/10/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Il motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento brdine al mancato riconoscimento)dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta dell'imputata come di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto e della gravità della condotta in esame (pag. 3 della sentenza impugnata); La doglianza con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è proponibile in considerazione della ritenuta sussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re E/ ensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 30/10/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento brdine al mancato riconoscimento)dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta dell'imputata come di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto e della gravità della condotta in esame (pag. 3 della sentenza impugnata); La doglianza con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è proponibile in considerazione della ritenuta sussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re E/ ensore Il P
Sentenza Cassazione n. 06109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris