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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39725/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego della sospensione condizionale e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agi artt. 617-bis e 707 c.p. perché sorpreso nell'ingiustificata detenzione di un disturbatore di frequenze c.d.

"lammer" e di arnesi da scasso.

2. Avverso la sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 617-bis c.p., posto che la norma incriminatrice punisce esclusivamente l'installazione di dispositivi atti ad intercettare o ad interferire nelle altrui comunicazioni.

Con il secondo motivo lamenta l'omessa confutazione delle doglianze articolate con il gravame di merito in ordine all'insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., posto che l'imputato, al momento in cui vennero rinvenuti gli arnesi atti allo scasso, era in realtà incensurato.

Ancora vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla denegata concessione della sospensione condizionale della pena in conseguenza dell'erronea convinzione da parte del giudice dell'appello che l'entità della pena irrogata impedisse il riconoscimento del beneficio invocato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il primo motivo è infondato.

Non è in dubbio che il reato di cui all'art. 617-bis c.p. si configura solo se le apparecchiature oggetto delle condotte incriminate sono finalizzate ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente, per cui il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un "jammer telefonico", ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l'apparecchio (ex multis Sez. 6, n. 39279 del 16/05/2018, Gullà, Rv. 273768).

Non di meno va evidenziato che, diversamente da come dimostra di credere il ricorrente, quella configurata dalla disposizione citata è fattispecie incriminatrice integrata da una pluralità di condotte alternative tra loro, delle quali quella di "installazione" è solo una tra queste, risultando parimenti punita anche la mera detenzione dei dispositivi sopra descritti e addirittura la condotta di colui che si limita a procurarsi uno di essi, sempre che, come detto, tale condotta sia finalizzata ad interferire con le altrui comunicazioni.La Corte territoriale non si è discostata da tali principi, limitandosi a desumere la destinazione del dispositivo ad essere utilizzato per interferire con eventuali sistemi d'allarme che comunicano con il loro titolare via telefono in ragione del contestiiale rinvenimento a bordo della vettura dell'imputato di arnesi da scasso.

In tal senso i giudici del merito hanno dunque ritenuto in maniera tutt'altro che illogica che le cose rinvenute nel possesso del [OSCURATO:PERSONA] rappresentassero lo strumentario necessario per commettere dei furti, mentre la destinazione del "jamnner" ad ostacolare l'eventuale intercettazione delle comunicazioni dello stesso imputato è oggetto di indimostrata asserzione difensiva, tanto più che il dispositivo in questione, per come descritto dalla sentenza e nel ricorso, è un mero disturbatore di frequenze e dunque appare logicamente incompatibile con l'impiego genericamente ipotizzato dal ricorrente.

Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato anche in ragione della mera detenzione del dispositivo, condotta che, come detto, deve ritenersi tipica una volta comprovata la destinazione altrettanto tipica dello stesso.

3. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato.

Non è in dubbio che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., è necessario che l'agente sia persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro (ex multis Sez. 2, n. 41477 del 08/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274245).

In tal senso già il motivo d'appello proposto dall'imputato sulla configurabilità della contravvenzione in questione doveva ritenersi manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto eccepito, al momento della consumazione dei reati per cui si procede (23 ottobre 2017) il [OSCURATO:PERSONA] non era incensurato, ma era già gravato da una condanna per un furto commesso nel 2014, condanna divenuta definitiva il 5 luglio 2016.

Stante la manifesta infondatezza della doglianza proposta con il gravame di merito rimane dunque irrilevante la mancata esplicita confutazione della stessa da parte della Corte.

4. Coglie invece nel segno la censura proposta con il terzo ed ultimo motivo.

Come eccepito dal ricorrente, infatti, i giudici del merito hanno effettivamente rigettato la richiesta di sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi tre di reclusione applicata in primo grado esclusivamente in ragione del fatto che la stessa, cumulata con quella di otto mesi oggetto di precedente condanna, avrebbe comportato il superamento dei limiti posti dall'art. 164 ultimo comma c.p. alla concessione del beneficio in questione.

All'evidenza la motivazione della sentenza sul punto è frutto di un errore di calcolo in cui è incorso il giudice del merito, atteso che il cumulo tra le due pene in realtà è inferiore alla soglia ostativa dei due anni stabilita dalla disposizione da ultima citata.

Errore peraltro non emendabile in questa sede, atteso che già il giudice di primo grado aveva respinto l'analoga richiesta di sospensione condizionale della pena, ma per motivi diverso che attenevano alla meritevolezza del beneficio da parte dell'imputato; motivazione che aveva costituito di doglianza con il gravame di merito cui la Corte territoriale non ha risposto, ritenendo per l'appunto erroneamente assorbente lo sforamento dei limiti edittali posti dalla legge.

5. La rilevata fondatezza del terzo motivo di ricorso comporta peraltro la necessità di rilevare l'intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., maturata al più tardi il 23 ottobre 2022, non registrandosi sospensioni del relativo termine nei gradi di merito.

Infatti, il vizio della sentenza riguarda un punto della decisione che attinge entrambi i reati contestati, atteso che il beneficio richiesto, qualora concesso, avrebbe comportato la sospensione anche della porzione di pena imputabile a quello oramai prescritto.

Ed in proposito deve altresì precisarsi come non sussista dubbio alcuno in merito al fatto che nel caso di specie la disciplina della prescrizione applicabile sia quella degli artt. 157 e seguenti c.p. nel testo introdotto dalla

I. n. 251 del 2005, ancorché il reato di cui si tratta sia stato commesso nell'ottobre del 2017.

In tal senso va infatti dato seguito all'orientamento, condiviso dal Collegio, per cui ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla citata legge n. 251 del 2005, la quale non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, c.p. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente, rimanendo irrilevante che tale ultimo intervento legislativo abbia contestualmente configurato l'inedito istituto della improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-bis c.p.p., il quale trova applicazione esclusivamente ai reati commessi dopo il 10 gennaio 2020 (Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere dunque anzitutto annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. perché estinto per prescrizione e la pena di tre mesi di reclusione applicata a titolo di aumento per la continuazione per tale reato deve essere conseguentemente eliminata.

In secondo luogo, la stessa sentenza deve essere altresì - ed a maggior ragione, alla luce della precedente statuizione - annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Nel resto, infine, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 c.p. per essere il reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione; annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego della sospensione condizionale e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agi artt. 617-bis e 707 c.p. perché sorpreso nell'ingiustificata detenzione di un disturbatore di frequenze c.d. "lammer" e di arnesi da scasso. 2. Avverso la sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 617-bis c.p., posto che la norma incriminatrice punisce esclusivamente l'installazione di dispositivi atti ad intercettare o ad interferire nelle altrui comunicazioni. Con il secondo motivo lamenta l'omessa confutazione delle doglianze articolate con il gravame di merito in ordine all'insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., posto che l'imputato, al momento in cui vennero rinvenuti gli arnesi atti allo scasso, era in realtà incensurato. Ancora vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla denegata concessione della sospensione condizionale della pena in conseguenza dell'erronea convinzione da parte del giudice dell'appello che l'entità della pena irrogata impedisse il riconoscimento del beneficio invocato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è infondato. Non è in dubbio che il reato di cui all'art. 617-bis c.p. si configura solo se le apparecchiature oggetto delle condotte incriminate sono finalizzate ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente, per cui il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un "jammer telefonico", ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l'apparecchio (ex multis Sez. 6, n. 39279 del 16/05/2018, Gullà, Rv. 273768). Non di meno va evidenziato che, diversamente da come dimostra di credere il ricorrente, quella configurata dalla disposizione citata è fattispecie incriminatrice integrata da una pluralità di condotte alternative tra loro, delle quali quella di "installazione" è solo una tra queste, risultando parimenti punita anche la mera detenzione dei dispositivi sopra descritti e addirittura la condotta di colui che si limita a procurarsi uno di essi, sempre che, come detto, tale condotta sia finalizzata ad interferire con le altrui comunicazioni.La Corte territoriale non si è discostata da tali principi, limitandosi a desumere la destinazione del dispositivo ad essere utilizzato per interferire con eventuali sistemi d'allarme che comunicano con il loro titolare via telefono in ragione del contestiiale rinvenimento a bordo della vettura dell'imputato di arnesi da scasso. In tal senso i giudici del merito hanno dunque ritenuto in maniera tutt'altro che illogica che le cose rinvenute nel possesso del [OSCURATO:PERSONA] rappresentassero lo strumentario necessario per commettere dei furti, mentre la destinazione del "jamnner" ad ostacolare l'eventuale intercettazione delle comunicazioni dello stesso imputato è oggetto di indimostrata asserzione difensiva, tanto più che il dispositivo in questione, per come descritto dalla sentenza e nel ricorso, è un mero disturbatore di frequenze e dunque appare logicamente incompatibile con l'impiego genericamente ipotizzato dal ricorrente. Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato anche in ragione della mera detenzione del dispositivo, condotta che, come detto, deve ritenersi tipica una volta comprovata la destinazione altrettanto tipica dello stesso. 3. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. Non è in dubbio che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., è necessario che l'agente sia persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro (ex multis Sez. 2, n. 41477 del 08/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274245). In tal senso già il motivo d'appello proposto dall'imputato sulla configurabilità della contravvenzione in questione doveva ritenersi manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto eccepito, al momento della consumazione dei reati per cui si procede (23 ottobre 2017) il [OSCURATO:PERSONA] non era incensurato, ma era già gravato da una condanna per un furto commesso nel 2014, condanna divenuta definitiva il 5 luglio 2016. Stante la manifesta infondatezza della doglianza proposta con il gravame di merito rimane dunque irrilevante la mancata esplicita confutazione della stessa da parte della Corte. 4. Coglie invece nel segno la censura proposta con il terzo ed ultimo motivo. Come eccepito dal ricorrente, infatti, i giudici del merito hanno effettivamente rigettato la richiesta di sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi tre di reclusione applicata in primo grado esclusivamente in ragione del fatto che la stessa, cumulata con quella di otto mesi oggetto di precedente condanna, avrebbe comportato il superamento dei limiti posti dall'art. 164 ultimo comma c.p. alla concessione del beneficio in questione. All'evidenza la motivazione della sentenza sul punto è frutto di un errore di calcolo in cui è incorso il giudice del merito, atteso che il cumulo tra le due pene in realtà è inferiore alla soglia ostativa dei due anni stabilita dalla disposizione da ultima citata. Errore peraltro non emendabile in questa sede, atteso che già il giudice di primo grado aveva respinto l'analoga richiesta di sospensione condizionale della pena, ma per motivi diverso che attenevano alla meritevolezza del beneficio da parte dell'imputato; motivazione che aveva costituito di doglianza con il gravame di merito cui la Corte territoriale non ha risposto, ritenendo per l'appunto erroneamente assorbente lo sforamento dei limiti edittali posti dalla legge. 5. La rilevata fondatezza del terzo motivo di ricorso comporta peraltro la necessità di rilevare l'intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., maturata al più tardi il 23 ottobre 2022, non registrandosi sospensioni del relativo termine nei gradi di merito. Infatti, il vizio della sentenza riguarda un punto della decisione che attinge entrambi i reati contestati, atteso che il beneficio richiesto, qualora concesso, avrebbe comportato la sospensione anche della porzione di pena imputabile a quello oramai prescritto. Ed in proposito deve altresì precisarsi come non sussista dubbio alcuno in merito al fatto che nel caso di specie la disciplina della prescrizione applicabile sia quella degli artt. 157 e seguenti c.p. nel testo introdotto dalla I. n. 251 del 2005, ancorché il reato di cui si tratta sia stato commesso nell'ottobre del 2017. In tal senso va infatti dato seguito all'orientamento, condiviso dal Collegio, per cui ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla citata legge n. 251 del 2005, la quale non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, c.p. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente, rimanendo irrilevante che tale ultimo intervento legislativo abbia contestualmente configurato l'inedito istituto della improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-bis c.p.p., il quale trova applicazione esclusivamente ai reati commessi dopo il 10 gennaio 2020 (Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436). 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere dunque anzitutto annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. perché estinto per prescrizione e la pena di tre mesi di reclusione applicata a titolo di aumento per la continuazione per tale reato deve essere conseguentemente eliminata. In secondo luogo, la stessa sentenza deve essere altresì - ed a maggior ragione, alla luce della precedente statuizione - annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Nel resto, infine, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 707 c.p. per essere il reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione; annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra se
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