CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelu CIURARU, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 ottobre 2022 con la quale la Corte di Appello di L'Aquila, ha confermato la sentenza emessa, in data 16 giugno 2021, con la quale il Tribunale di Pescara, lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione ai reati di furto e riciclaggio. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione. La Corte territoriale avrebbe confutato lo specifico motivo di appello limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che l'ipotesi difensiva sarebbe priva di logicità, senza tenere conto che non vi sarebbe alcuna prova della commissione da parte del CIURARU del reato di riciclaggio. 3. Il difensore del ricorrente, in data 01 giugno 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. La Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente sia l'autore del contestato riciclaggio esclusivamente in considerazione del fatto che il CIURARU ha utilizzato l'autovettura di provenienza delittuosa cui erano state sostituite le targhe per commettere il furto del gasolio di cui al capo A) e della ritenuta assenza di ragionevoli ipotesi logico-fattuali alternative a quella accusatoria (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Appare evidente che detta motivazione comprova esclusivamente che il ricorrente è entrato in possesso dell'autovettura di provenienza furtiva ma non fornisce elementi logico-probatori idonei a comprovare che lo stesso abbia posto in essere la condotta di riciclaggio descritta nel capo B) dell'imputazione stante la natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito. 1.1. La conclusione cui giunge la Corte territoriale è simile, ad un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità. Deve esse -' quindi, evidenziato che il percorso argomentatívo seguito dai giudici di appello non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato. Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso la Corte di merito si fonda su di un inaccettabile parametro di verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. La motivazione della sentenza impugnata si basa su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di riciclaggio. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio piuttosto che al reato di ricettazione. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui Corte, il semplice possesso di un bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, non è sufficiente a dimostrare la penale responsabilità in ordine al reato di riciclaggio, essendo necessario un quid pluris idoneo ad indicare che la condotta sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato (vedi Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703-01; Sez. 2, n. 14873 del 21/02/2023, Polo, non massinnata). Uniformandosi a detto principio, la Corte di appello valuterà se sussistano altri elementi, diversi da quello del mero possesso del mezzo di provenienza delittuosa, dai quali desumere che il ricorrente abbia apportato un contributo causale alla operazione di sostituzione delle targhe. In caso di esito negativo, il fatto dovrebbe essere riqualificato nella meno grave ipotesi di ricettazione, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Peru