CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23003/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 28300-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 891/10/2015della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 23.04.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 15 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla pronunciaimpugnata si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’esito di una verifica eseguita per l’annualità 2010 nei confronti PREU –Responsabilità CTD –Carenza della legittimazione attiva RGN 28300/2015 Consigliere rel. Federici della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., notificò alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e per esso al suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], l’avviso d’accertamento, con cui rideterminò l’imposta unica sulle scommesse, di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504. L’atto impositivo fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che con sentenza n. 1565/06/2014 rigettò il ricorso. L’appello, proposto a titolo personale da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia,fu respinto con sentenza n. 891/10/2015. I giudici d’appello, dopo aver rigettato l’eccepita inesistenza o nullità dell’atto impositivo per intervenuta cancellazione della società (la s.n.c.) sottoposta a verifica nel 2012 per l’annualità 2010, ritennero infondate le altre censure (mancato rilascio di un p.v.c., carenza di motivazione dell’atto, violazione dell’art. 1 della l. 13 dicembre 2010, n. 220, violazione dei principi costituzionali ed unionali in tema di affidamento e concorrenza). Per la cassazione della sentenza il ricorrente ha proposto ricorso affidato a sei motivi. L’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli ha depositato un irrituale “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione. Nell’adunanza camerale del 15 febbraio 2024 la causa è stata decisa. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato: con il primo motivo l’omesso esame dell’avvenuta estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. La pronuncia non avrebbe considerato che la società s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese prima della formazione dell’avviso d’accertamento e non era vero che fosse stata trasformata in s.a.s.; con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 24 della l. 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’atto impositivo era stato preceduto solo da un processo verbale di verifica, non anche da un atto di chiusura delle indagini, così che era viziato e nullo; con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 66, della l. 13 dicembre 2010, n. 220, nonché dell’art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod.RGN 28300/2015 Consigliere rel. Federici proc. civ. Il collegio avrebbe errato nell’interpretazione della disciplina, dalla quale si ricavava che il soggetto passivo dell’imposta unica era da identificarsi nel solo gestore delle scommesse e non anche nel CTD(centro trasmissione dati); con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione della l.3 agosto 1998, n. 288, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] regionale non si sarebbeavveduta che l’imposta unica poteva applicarsi alle sole scommesse accettate in Italia, accettazione nel caso di specie eseguita dal bookmaker estero e non dal CTD italiano; con il quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale non avrebbe considerato che la norma ha valenza innovativa e non solo interpretativa; con il sesto motivo la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nella pronuncia impugnata il collegio si sarebbe limitato a dichiarare infondatoil capo del ricorso inerente la violazione della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, senza alcuna motivazione. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente assume che il giudice regionale, errando nel non dar conto della circostanza che l’avviso d’accertamento era stato notificato dopo quattro mesi dalla cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e che non era vero che essa si era semplicemente trasformata in una s.a.s., con medesima partita iva, sarebbe incorso in un vizio motivazionale. La sentenzaimpugnata risulta pubblicata il 23aprile 2015. Ad essa trova pertanto applicazione la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., che, introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, è entrata in vigore dal giorno 11 settembre 2012. Pertanto ne l ricorso per cassazione è ammissibile l a sola censur a che resti circoscritt a alla verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto RGN 28300/2015 Consigliere rel. Federici solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Con la nuova formulazione del n. 5 dunque lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito,il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie - sempreché la o le risultanze non considerate partitamente non siano tali da condurre ad una diversa decisione -dovendo solo fornire un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti. Nel caso di specie la sentenza ha esaminato espressamente la questione afferente al subentro di una società in accomandita semplice a quella in nome collettivo, esistente nell’annualità oggetto di verifica. il Collegio, esaminando le allegazioni difensive non solo dell’Ufficio accertatore , ma anche del contribuente appellante, ha ritenuto che la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. altro non fosse che la medesima società, tanto da utilizzare la stessa partita Iva, trattandosi, peraltro, di società che «non è mai stata cancellata». Ha dunque concluso per la corretta notifica dell’atto impositivo nei confronti della compagine sociale, e per essa al suo legale rappresentante. Si tratta di un accertamento in fatto, non più sanzionabile nell’alveo del vizio di motivazione, e dunque inammissibile. Se poi tale accertamento fosse dipeso da un errore di lettura degli atti allegati, esso al più avrebbe potuto costituire un errore percettivo, da impugnare però con il rimedio revocatorio, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., non ai sensi di uno dei parametri censori compresi nell’art. 360 cod. proc. civ.RGN 28300/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] consegue anche che, in carenza di ogni riscontro delle ragioni invocate dal ricorrente, questi, costituitosi sin dal grado d’appello in nome proprio e non nella qualità di rappresentante della società, non era neppure legittimato all’impugnazione, così che la sentenza della Commissione regionale non avrebbe dovuto affatto occuparsi delle censure di merito articolate avverso l’atto impositivo.È appena il caso di evidenziare come il riscontro della carenza di legittimazione processuale del Fanelli può essere eccepita anche d’ufficio. L’esito del giudizio assorbe ogni altra questione e la sentenza va cassata senza rinvio, per carenza di legittimazione del Fanelli ad impugnare la decisione di primo grado. Nulla va disposto in ordine alle spese di causa, stante la mancata ritu