Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:743
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0369
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
2 ottobre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno del gas naturale – Regolamento (UE) 2017/460 – Rete di trasporto del gas naturale – Metodologia dei prezzi di riferimento – Articolo 35, paragrafo 1 – Esenzione per i contratti, conclusi prima del 6 aprile 2017, che non prevedono cambiamenti nei livelli delle tariffe di trasporto a parte l’indicizzazione – Nozione di “indicizzazione”»
Nella causa C‑369/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 13 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 2024, nel procedimento
MET Magyarország Energiakereskedő Zrt.,
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] és Közmust -szabályozási Hivatal,
con l’intervento di:
FGSZ [OSCURATO:PERSONA].,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M. Gavalec, presidente di sezione, Z. Csehi e F. Schalin (relatore), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la MET Magyarország Energiakereskedő Zrt., da M. Czesznak e G. Stanka, ügyvédek,
–
per la [OSCURATO:SOCIETA], da B Világi, ügyvéd,
–
per la [OSCURATO:PERSONA] és Közmű-szabályozási Hivatal, da L. Hoschek, in qualità di agente,
–
per la FGSZ [OSCURATO:PERSONA]., da P. Németh, in qualità di agente,
–
per il governo ungherese, da D. Csoknyai e Z. Fehér, in qualità di agenti,
–
per il governo bulgaro, da T. Mitova e R. Stoyanov, in qualità di agenti,
–
per la Commissione europea, da O. Beynet, T. Scharf e A. Tokár, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (
GU 2017, L 72, pag. 29
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. (in prosieguo: la «MET»), una società ungherese, e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «Global NRG»), una società rumena, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] és KözmEnvi-szabályozási Hivatal (autorità ungherese di regolamentazione dell’energia e dei servizi pubblici) (in prosieguo: la «MEKH») relativamente alla legittimità della decisione di quest’ultima che stabilisce la metodologia di calcolo del prezzo di riferimento per il trasporto del gas e la dichiara applicabile ai contratti conclusi prima del 6 aprile 2017 tra la FGSZ [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «FGSZ»), gestore del sistema di trasporto del gas ungherese, e le due società in parola, utilizzatrici di tale sistema.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 715/2009
3
Il considerando 7 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU del 36. L 211 2009, pag. 36 e rettifica in
GU L 191 del 16.6.2020
), disponeva quanto segue:
«È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l’accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, (…)».
4
Il considerando 19 di tale regolamento così recita:
«Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all’ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d’entrata e d’uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. (...) Le tariffe non dovrebbero dipendere dall’itinerario di trasporto. La tariffa fissata per uno o più punti d’entrata non dovrebbe pertanto essere correlata alla tariffa fissata per uno o più punti d’uscita, e viceversa».
5
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento in parola, intitolato «Tariffe per l’accesso alle reti», al paragrafo 1, quarto comma:
«Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono non discriminatorie e determinate in modo distinto per ogni punto d’entrata e d’uscita del sistema di trasporto. I meccanismi di assegnazione dei costi e la metodologia per la fissazione dei tassi riguardanti i punti d’entrata e d’uscita sono approvati dalle autorità nazionali di regolazione. Entro il 3 settembre 2011, gli Stati membri assicurano che dopo un periodo transitorio, i corrispettivi relativi alla rete non siano calcolati sulla base dei flussi contrattuali».
Regolamento 2017/460
6
Il considerando 3 del regolamento 2017/460 così recita:
«Da quando è stato introdotto il concetto di sistema di entrata-uscita con il regolamento (CE) n. 715/2009, i costi di trasporto non sono più direttamente associati a una rotta specifica perché la capacità di entrata e la capacità di uscita possono essere contrattualizzate separatamente e il gas per gli utenti della rete può essere trasportato da qualsiasi punto di entrata a qualsiasi punto di uscita. In tale contesto, il gestore del sistema di trasporto decide qual è il modo più efficiente per gestire i flussi di gas attraverso il sistema (...)».
7
L’articolo 3, punto 1), del regolamento 2017/460, definisce il «prezzo di riferimento» come il «prezzo per un prodotto di capacità continua con una durata di un anno, applicabile ai punti di entrata e di uscita e utilizzato per fissare tariffe di trasporto applicate alla capacità».
8
L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento», al paragrafo 3 dispone quanto segue:
«Fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 10 e 11, a tutti i punti di entrata e di uscita di un determinato sistema di entrata-uscita è applicata la stessa metodologia dei prezzi di riferimento».
9
L’articolo 35 di detto regolamento, intitolato «Contratti esistenti», ai paragrafi 1 e 2 così prevede:
«1. Il presente regolamento non pregiudica i livelli delle tariffe di trasporto derivanti da contratti o prenotazioni di capacità conclusi prima del 6 aprile 2017 se tali contratti o prenotazioni di capacità non prevedono variazioni nei livelli delle tariffe di trasporto applicate alla capacità e/o ai volumi trasportati, a parte l’eventuale indicizzazione.
2. Le disposizioni contrattuali relative alle tariffe di trasporto e alle prenotazioni di capacità di cui al paragrafo 1 non sono rinnovate, prorogate o riproposte dopo la loro data di scadenza».
Diritto ungherese
10
L’articolo 104, paragrafo 7, della földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (legge n. XL de 2008 relativa alla fornitura di gas naturale), nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:
«Nel contratto non può essere validamente stabilito un prezzo superiore al prezzo ufficiale. Se le parti non hanno concordato un prezzo ed esiste un prezzo ufficiale in vigore per il prodotto o il servizio, prevale quest’ultimo. La tariffa ufficiale prevale anche quando le parti hanno concordato un prezzo diverso, in violazione della legge o della decisione che stabilisce la tariffa ufficiale».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11
Il 20 ottobre 2008, la MET e la Global NRG hanno concluso ciascuna un contratto a lungo termine con la FGSZ per la prenotazione di capacità, il trasporto di gas naturale e la gestione della rete (in prosieguo: il «contratto HOT») in relazione al gasdotto che collega l’Ungheria e la Romania per il periodo 2010-2030. Tali contratti sono stati oggetto, fino al 2018, di modifiche annuali vertenti sulle tariffe applicabili mediante addenda conclusi tra le parti.
12
Per quanto riguarda la tariffa di trasporto per il punto di passaggio al confine tra l’Ungheria e la Romania, la formula di cui alla clausola 3 dei contratti HOT prevede un’indicizzazione annuale basata sull’indice dei prezzi al consumo, quale stabilito dall’Istituto centrale di statistica.
13
In sede di determinazione annuale della tariffa di trasporto, le parti contraenti hanno altresì tenuto conto delle tariffe regolamentate per l’utilizzo della rete fissate dalla MEKH in decreti tariffari periodicamente aggiornati. Tali tariffe, di applicazione obbligatoria in forza dell’articolo 104, paragrafo 7, della legge relativa alla fornitura di gas naturale, costituivano il limite massimo del prezzo che le ricorrenti nel procedimento principale dovevano pagare. Queste ultime sono state quindi tenute a versare gli oneri di utilizzo della rete ogni anno, a partire dall’entrata in vigore dei contratti HOT e fino al 30 settembre 2019, sulla base della minore tra le due tariffe per il periodo interessato, quella indicizzata prevista nel contratto HOT o quella regolamentata.
14
Fino al 30 settembre 2019, la MEKH fissava le tariffe regolamentate per l’utilizzo della rete per il punto di uscita della frontiera magiaro-rumena utilizzando una metodologia diversa da quella applicata ad altri punti della rete ungherese di trasporto del gas naturale, vale a dire il modello dei flussi di cassa attualizzati che mirava a garantire un rendimento sull’investimento collegato alla costruzione del gasdotto. Tale autorità prendeva in considerazione, oltre all’indicizzazione, anche altri elementi, come le nuove prenotazioni di capacità e i ricavi derivanti, nonché il tasso di rendimento interno.
15
Il 6 aprile 2017, il regolamento n. 2017/460 è entrato in vigore. L’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo stabilisce che a tutti i punti di entrata e di uscita di un determinato sistema di entrata-uscita è applicata la stessa metodologia dei prezzi di riferimento. L’entrata in vigore del regolamento in parola ha comportato l’applicazione obbligatoria di tale metodologia per l’intera rete ungherese di gasdotti ormai considerata come un sistema di entrata-uscita unico.
16
La MEKH ha attuato le nuove regole di cui si tratta per la prima volta con effetto al 1
o
ottobre 2019 e ha quindi determinato la tariffa del punto di uscita del confine magiaro-rumeno che doveva essere pagata dalle ricorrenti nel procedimento principale a titolo dei contratti HOT allo stesso modo delle tariffe di tutti gli altri punti di uscita del sistema dell’intera rete ungherese.
17
Le ricorrenti nel procedimento principale, in disaccordo con la modifica summenzionata, non hanno firmato i nuovi addenda a tali contratti, l’ultimo dei quali risale al 1
o
ottobre 2018. A partire dal 1
o
ottobre 2019 esse effettuano i pagamenti al gestore della rete FGSZ riservandosi i propri diritti.
18
Nella sua decisione del 25 ottobre 2022, la MEKH ha fissato la metodologia dei prezzi di riferimento per il ciclo di regolamentazione delle tariffe compreso fra il 1
o
ottobre 2021 e il 30 settembre 2025. Essa ha ivi indicato che l’esenzione prevista all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 2017/460, secondo la quale quest’ultimo non pregiudica i livelli delle tariffe di trasporto derivanti da contratti o prenotazioni di capacità conclusi prima del 6 aprile 2017, non si applicava ai contratti HOT. Infatti, tale disposizione si applicherebbe ai contratti in forza dei quali l’aggiornamento tariffario annuale risulterebbe unicamente dall’applicazione di una clausola di indicizzazione. Orbene, secondo la MEKH, le tariffe fissate nei contratti HOT non variavano unicamente per effetto dell’indicizzazione, ma tenevano del pari conto del livello della tariffa regolamentata.
19
La MET e la Global NRG hanno proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione del 25 ottobre 2022 dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice del rinvio, adducendo che i contratti HOT rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 2017/460. Tale disposizione attuerebbe il principio della tutela del legittimo affidamento, essendo il suo obiettivo quello di garantire che l’entrata in vigore del regolamento in parola non leda i diritti delle parti contraenti di contratti a lungo termine conclusi prima della medesima.
20
Il giudice del rinvio indica che, secondo la versione ungherese dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 2017/460, l’esenzione ivi prevista si applica ai contratti che non prevedono cambiamenti tariffari che superino un’eventuale indicizzazione dei livelli delle tariffe di trasporto applicate alla capacità e/o ai volumi di gas trasportati. Detto giudice indica che tale condizione potrebbe essere soddisfatta dai contratti in discussione nel procedimento principale. Tuttavia, dalle versioni francese, inglese e tedesca dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 2017/460 risulterebbe che il criterio di esenzione risiederebbe non già nel livello della variazione tariffaria, bensì nel rapporto causale esclusivo con il solo meccanismo dell’indicizzazione. Orbene, secondo il giudice del rinvio, non è chiaro, per quanto riguarda i contratti in parola, che sia possibile ritenere che le tariffe varino soltanto per effetto dell’indicizzazione. Infatti, sotto un primo profilo, sarebbe presa in considerazione la tariffa regolamentata, la quale trova applicazione quando è meno elevata della tariffa contrattuale. Sotto un secondo profilo, le indicizzazioni successive all’applicazione della tariffa regolamentata si effettuerebbero, non a partire dalla tariffa contrattuale iniziale, bensì a partire da un livello di tariffa che incorpora tale applicazione. Sotto un terzo profilo, la presa in considerazione della tariffa regolamentata costituirebbe un obbligo legale per le parti contraenti. Sotto un quarto profilo, al momento della fissazione della tariffa regolamentata, la MEKH avrebbe tenuto conto, prima dell’entrata in vigore del regolamento 2017/460, di altri criteri oltre all’indicizzazione.
21
In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, in considerazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 2017/460 debba essere interpretato nel senso che sono esenti dall’applicazione del regolamento in parola anche i contratti di prenotazione di capacità a lungo termine stipulati prima del 2017, le cui clausole tariffarie non prevedevano che la tariffa di trasporto applicata alla capacità e/o al volume, stabilita al momento della conclusione del contratto, variasse esclusivamente in base a una formula previamente determinata e basata sull’indice dei prezzi al consumo stabilito dall’Istituto nazionale di statistica, bensì che - in virtù di una norma di diritto nazionale imperativa - applicavano la tariffa ufficiale per l’utilizzo della rete invece della tariffa calcolata, purché la prima fosse inferiore, essendo la tariffa ufficiale quella che le parti indicizzano nel periodo successivo e per la cui determinazione l’autorità prende in considerazione, oltre all’indicizzazione, i nuovi contratti di prenotazione di capacità a breve termine stipulati per un determinato gasdotto di interconnessione della rete e i ricavi da essi derivanti, nonché il tasso interno di rendimento».
Sulla questione pregiudiziale
22
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 2017/460, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, debba essere interpretato nel senso che l’eccezione ivi prevista si applica ai contratti a lungo termine di prenotazione della capacità per il trasporto del gas conclusi prima del 6 aprile 2017, che prevedono un cambiamento dei livelli delle tariffe di trasporto, determinati in funzione della capacità e/o del volume di gas trasportato, sulla base non soltanto di un’indicizzazione, nel caso di specie basata sull’indice dei prezzi al consumo, bensì del pari tenendo conto di una tariffa regolamentata, la quale include essa stessa un’indicizzazione nonché altri fattori, che può applicarsi in luogo della tariffa contrattuale.
23
Per quanto riguarda il contesto della disposizione da interpretare, occorre rilevare che il regolamento n. 715/2009 fa parte del «terzo pacchetto energia», adottato il 13 luglio 2009, volto segnatamente a liberalizzare ulteriormente e a rendere più trasparenti i mercati del gas. Il regolamento n. 715/2009 ha introdotto il concetto di «sistema entrata/uscita» che consiste, come risulta dal considerando 19 e dall’articolo 13 di tale regolamento, nel consentire agli utenti della rete di trasporto del gas di procedere a scambi di gas indipendentemente dalla sua concreta circolazione fisica, rendendo, per tale motivo, le tariffe di utilizzo della rete di trasporto indipendenti dagli itinerari specifici di trasporto del gas.
24
Il regolamento 2017/460, il cui fondamento normativo è costituito dal regolamento n. 715/2009, ha lo scopo di istituire un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas conformemente al sistema di entrata/uscita introdotto dal regolamento n. 715/2009. Difatti, l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 2017/460 dispone che, in linea di principio, a tutti i punti di entrata e di uscita di un determinato sistema di entrata-uscita è applicata la stessa metodologia dei prezzi di riferimento.
25
È pacifico che i contratti in discussione nel procedimento principale fissano tariffe di trasporto per un itinerario specifico del gas e quindi non rispettano l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 2017/460.
26
Al fine di garantire il rispetto dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, l’articolo 35 del regolamento 2017/460 prevede tuttavia un’eccezione all’applicabilità di quest’ultimo per quanto riguarda i contratti esistenti. Quindi, in conformità al paragrafo 1 dell’articolo in parola, detto regolamento «non pregiudica i livelli delle tariffe di trasporto derivanti da contratti o prenotazioni di capacità conclusi prima del 6 aprile 2017 se tali contratti o prenotazioni di capacità non prevedono variazioni nei livelli delle tariffe di trasporto applicate alla capacità e/o ai volumi trasportati, a parte l’eventuale indicizzazione».
27
Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale di tale disposizione, affinché l’eccezione in discussione trovi applicazione sono richieste due condizioni cumulative. In base alla prima condizione, deve trattarsi di un contratto concluso prima del 6 aprile 2017, data di entrata in vigore del regolamento 2017/460. La seconda condizione consiste nel fatto che tale contratto non prevede modifiche dei livelli delle tariffe di trasporto applicate alla capacità e/o ai volumi trasportati, a parte l’eventuale indicizzazione.
28
Per quanto riguarda la prima condizione, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che i contratti HOT sono stati conclusi il 20 ottobre 2008, cosicché la condizione in parola è soddisfatta.
29
Per quanto riguarda la seconda condizione, dalle diverse versioni linguistiche dell’articolo 35 del regolamento 2017/460, ad eccezione della versione ungherese, risulta che l’eccezione si applica soltanto ai contratti a lungo termine di prenotazione di capacità per il trasporto del gas, conclusi prima del 6 aprile 2017, in forza dei quali il livello delle tariffe di trasporto può cambiare solo per effetto dell’indicizzazione. Laddove le versioni francese, inglese e tedesca della disposizione summenzionata, nonché le altre versioni linguistiche esaminate dalla Corte, contengono la menzione «non prevedono variazioni (...) a parte [l’]indicizzazione», la versione ungherese utilizza l’espressione «nessuna variazione (...) al di là dell’indicizzazione». L’espressione di cui si tratta potrebbe essere interpretata in modo tale che il livello delle tariffe possa del pari variare in funzione di elementi diversi dall’indicizzazione, a condizione che detto aggiornamento tariffario non conduca ad un livello superiore a quello risultante da un’eventuale indicizzazione.
30
Da una giurisprudenza costante risulta che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Tale modo di procedere sarebbe, infatti, in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi dev’essere quindi intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (v. sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau,
30/77
,
EU:C:1977:172
, punto
14
e del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]Holstein,
C‑297/19
,
EU:C:2020:533
, punto
43
e giurisprudenza citata).
31
Il regolamento 2017/460 non definisce la nozione di «indicizzazione» contenuta nel suo articolo 35, paragrafo 1. Pertanto, la determinazione del significato e della portata di tale nozione deve essere effettuata conformemente, in particolare, al suo senso abituale nel linguaggio corrente (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2020, Entoma,
C‑526/19
,
EU:C:2020:769
, punto
29
e giurisprudenza citata).
32
A tal riguardo, l’indicizzazione viene intesa, in generale, come un meccanismo contrattuale o giuridico che tende a far variare automaticamente, nel tempo, l’importo di un valore finanziario inizialmente definito in funzione dell’evoluzione di un indice di riferimento determinato.
33
Nel caso di specie, i contratti in discussione nel procedimento principale comportano un meccanismo di indicizzazione in forza del quale la tariffa di trasporto applicabile per un periodo dato è calcolata mediante una formula predeterminata e fondata sull’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo quale stabilito dall’Istituto centrale di statistica.
34
Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che i contratti in discussione prevedono altresì, in forza di una disposizione imperativa del diritto nazionale, l’applicazione della tariffa regolamentata per l’utilizzo della rete in luogo della tariffa inizialmente pattuita e indicizzata, qualora la prima sia inferiore alla seconda. Di fatto, la tariffa regolamentata è stata applicata a più riprese e in seguito è servita da base per l’indicizzazione contrattuale per un determinato periodo. Da tale decisione risulta del pari che la MEKH ha preso in considerazione, in sede di fissazione di tale tariffa regolamentata, oltre all’indicizzazione, altri elementi quali i nuovi contratti di prenotazione di capacità a breve termine conclusi per il gasdotto in discussione, i ricavi che essi generano nonché il tasso di rendimento interno. Risulta quindi che il livello della tariffa di trasporto contrattuale si è evoluto nel tempo in funzione di elementi diversi dall’indicizzazione pattuita nel contratto.
35
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 2017/460, va rilevato che, come risulta dai punti 23 e 24 della presente sentenza, la disposizione in parola costituisce una disposizione derogatoria al principio dell’applicazione di una stessa metodologia dei prezzi di riferimento a tutti i punti di entrata e di uscita di un determinato sistema di entrata-uscita, previsto all’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento, e che essa deve, pertanto, essere interpretata restrittivamente.
36
Ciò è confermato dal paragrafo 2 di detto articolo 35, secondo il quale le disposizioni contrattuali relative alle tariffe di trasporto e alle prenotazioni di capacità di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 35 non sono rinnovate, prorogate o riproposte dopo la loro data di scadenza.
37
Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dal regolamento 715/2009 e dal regolamento 2017/460, essi mirano, conformemente ai considerando 7 e 19 del regolamento 715/2009, a garantire che le tariffe per l’accesso alla rete rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, e ad aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all’ingrosso del gas liquidi. Il considerando 19 di detto regolamento e il considerando 3 del regolamento 2017/460 precisano che, a tal fine, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete e che ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d’entrata e d’uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali, non dovendo le tariffe dipendere dall’itinerario di trasporto. Il carattere non discriminatorio delle tariffe o delle metodologie utilizzate per calcolarle è altresì sottolineato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 715/2009.
38
Pertanto, un’interpretazione restrittiva dell’eccezione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 2017/460 implica, tenuto conto del contesto e della finalità di tale regolamento quali indicati ai punti 23 e da 35 a 37 della presente sentenza, che essa non può trovare applicazione se, nel corso della durata del contratto, la tariffa ivi prevista è oggetto di adeguamenti che tengono conto di fattori diversi dall’indicizzazione fondata sull’indice dei prezzi al consumo.
39
Per quanto riguarda i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, secondo una giurisprudenza costante, la possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è prevista per ogni operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, se è pur vero che il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell’Unione, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione europea (sentenza del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione,
C‑335/09 P
,
EU:C:2012:385
, punto
180
e giurisprudenza citata).
40
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 2017/460, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione ivi prevista si applica unicamente ai contratti a lungo termine di prenotazione della capacità per il trasporto del gas conclusi prima del 6 aprile 2017 e nei quali un cambiamento dei livelli delle tariffe di trasporto, determinati in funzione della capacità e/o del volume di gas trasportato, è previsto esclusivamente sulla base di un’indicizzazione, in particolare fondata sull’indice dei prezzi al consumo. L’eccezione in parola non si applica ai contratti i cui cambiamenti di livello tariffario derivano da altri fattori, anche in caso di accordo delle parti contraenti su questi ultimi o di applicazione di una tariffa regolamentata.
Sulle spese
41
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento,
deve essere interpretato nel senso che:
l’eccezione ivi prevista si applica unicamente ai contratti a lungo termine di prenotazione della capacità per il trasporto del gas conclusi prima del 6 aprile 2017 e nei quali un cambiamento dei livelli delle tariffe di trasporto, determinati in funzione della capacità e/o del volume di gas trasportato, è previsto esclusivamente sulla base di un’indicizzazione, in particolare fondata sull’indice dei prezzi al consumo. L’eccezione in parola non si applica ai contratti i cui cambiamenti di livello tariffario derivano da altri fattori, anche in caso di accordo delle parti contraenti su questi ultimi o di applicazione di una tariffa regolamentata.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.