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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2025

Cassazione n. 38461/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione nella sentenza di appello della causa di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché trae il proprio fondamento da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; infatti, come espressamente ribadito dal giudice di appello e dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2 n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307-01; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480-01), nel caso in cui fosse incerta la data di consumazione del reato di ricettazione, essa deve essere fatta coincidere con la data di consumazione - o, come nel caso di specie, di accertamento - del reato presupposto, che nel presente giudizio, in assenza di elementi fattuali di segno contrario o all'uopo allegati, coincide con 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno in cui le forze dell'ordine hanno rinvenuto presso l'abitazione in uso all'imputato una cospicua quantità di merce contraffatta, così constatando la sussistenza del delitto presupposto previsto all'art. 473 cod. pen; che, al netto delle interruzioni e delle cause di sospensione (pari a giorni 322 per come precisato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata alle pagg. 1- 2 e non oggetto di specifica censura), il termine di prescrizione risulta invece essere maturato il 29/06/2025 - perciò dopo la sentenza di appello - ma che, tuttavia, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata dichiarazione nella sentenza di appello della causa di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché trae il proprio fondamento da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; infatti, come espressamente ribadito dal giudice di appello e dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2 n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307-01; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480-01), nel caso in cui fosse incerta la data di consumazione del reato di ricettazione, essa deve essere fatta coincidere con la data di consumazione - o, come nel caso di specie, di accertamento - del reato presupposto, che nel presente giudizio, in assenza di elementi fattuali di segno contrario o all'uopo allegati, coincide con 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno in cui le forze dell'ordine hanno rinvenuto presso l'abitazione in uso all'imputato una cospicua quantità di merce contraffatta, così constatando la sussistenza del delitto presupposto previsto all'art. 473 cod. pen; che, al netto delle interruzioni e delle cause di sospensione (pari a giorni 322 per come precisato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata alle pagg. 1- 2 e non oggetto di specifica censura), il termine di prescrizione risulta invece essere maturato il 29/06/2025 - perciò dopo la sentenza di appello - ma che, tuttavia, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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