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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00928/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5430-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICA; - intimata - avverso la sentenza n. 2290/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRPEF relativamente all'anno d'imposta 1998; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che quando, come nel caso di specie, la cartella esattoriale non è preceduta da altro atto da cui si evinca la motivazione della pretesa tributaria, la cartella stessa deve contenere tutte quelle indicazioni necessarie affinché il contribuente possa porre in essere la sua attività di verifica e controllo: nella fattispecie manca l'indicazione del tasso d'interesse e l'esposizione del criterio di calcolo delle somme dovute.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 21345 del 2022 in attesa della decisione delle sezioni unite in merito al contenuto motivazionale della cartella di pagamento in ordine all'indicazione del tasso di interesse e al criterio di calcolo negli stessi. uti. elt2 (Ci k_ -tu< ;9 [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 2 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto la cartella di pagamento è stata ritualmente preceduta da avvisi di accertamento Ric. 2021 n. 05430 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -2- contenenti tutte le informazioni necessarie per il contribuente al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa.

Il ricorso in Cassazione è inammissibile perché la relativa notifica non è andata a buon fine.

Infatti, l'Avvocatura dello Stato, in data 17 febbraio 2021, ha spedito tramite poste italiane una prima raccomandata (codice 786000144244) alla contribuente [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di via del Tex - contrada Cannella n. 2, comune di [OSCURATO:PERSONA] (Crotone), relativamente alla quale l'addetto delle poste in data 24 febbraio 2021 ha attestato l'irreperibilità del destinatario; subito dopo ha spedito tramite poste italiane una seconda raccomandata (codice 786339003994) alla stessa contribuente [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso indirizzo di via del Tex - contrada Cannella n. 2, comune di [OSCURATO:PERSONA] (Crotone), relativamente alla quale l'addetto delle poste, in data 26 febbraio 2021 ha invece attestato che l'indirizzo è inesistente.

Nel comunicare a questa Corte l'irreperibilità del destinatario, l'Avvocatura dello Stato depositava altresì un certificato di residenza del comune di [OSCURATO:PERSONA] datato 18 marzo 2021 attestante che la sopra citata contribuente, la quale non si è costituita, risiede in via del Tex - contrada Cannella n. 2, comune di [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, l'Avvocatura dello Stato, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, non avrebbe dovuto limitarsi a constatare che anagraficamente la contribuente risiedeva nell'indirizzo ove è stata tentata per due volte la notifica ma avrebbe dovuto disporre delle ricerche e dare atto delle stesse, spiegando in cosa fossero consistite, tanto più che l'esito della seconda raccomandata era nel senso che l'indirizzo della contribuente era inesistente (Cass. n. 22333 del 2021: in tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la Ric. 2021 n. 05430 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -3- procedura di cui all'art. 140 c.p.c. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 c.p.c., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento, oppure il rifiuto alla ricezione, deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, che di detta iscrizione dà notizia al contribuente, consequenziale a detto avviso; Cass. n. 10983 del 2021, secondo cui l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'alt 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata.

Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni - uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta - in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate Ric. 2021 n. 05430 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -4- dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora).

Pertanto, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5430-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICA; - intimata - avverso la sentenza n. 2290/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRPEF relativamente all'anno d'imposta 1998; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che quando, come nel caso di specie, la cartella esattoriale non è preceduta da altro atto da cui si evinca la motivazione della pretesa tributaria, la cartella stessa deve contenere tutte quelle indicazioni necessarie affinché il contribuente possa porre in essere la sua attività di verifica e controllo: nella fattispecie manca l'indicazione del tasso d'interesse e l'esposizione del criterio di calcolo delle somme dovute. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 21345 del 2022 in attesa della decisione delle sezioni unite in merito al contenuto motivazionale della cartella di pagamento in ordine all'indicazione del tasso di interesse e al criterio di calcolo negli stessi. uti. elt2 (Ci k_ -tu< ;9 [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 2 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto la cartella di pagamento è stata ritualmente preceduta da avvisi di accertamento Ric. 2021 n. 05430 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- contenenti tutte le informazioni necessarie per il contribuente al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Il ricorso in Cassazione è inammissibile perché la relativa notifica non è andata a buon fine. Infatti, l'Avvocatura dello Stato, in data 17 febbraio 2021, ha spedito tramite poste italiane una prima raccomandata (codice 786000144244) alla contribuente [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di via del Tex - contrada Cannella n. 2, comune di [OSCURATO:PERSONA] (Crotone), relativamente alla quale l'addetto delle poste in data 24 febbraio 2021 ha attestato l'irreperibilità del destinatario; subito dopo ha spedito tramite poste italiane una seconda raccomandata (codice 786339003994) alla stessa contribuente [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso indirizzo di via del Tex - contrada Cannella n. 2, comune di [OSCURATO:PERSONA] (Crotone), relativamente alla quale l'addetto delle poste, in data 26 febbraio 2021 ha invece attestato che l'indirizzo è inesistente. Nel comunicare a questa Corte l'irreperibilità del destinatario, l'Avvocatura dello Stato depositava altresì un certificato di residenza del comune di [OSCURATO:PERSONA] datato 18 marzo 2021 attestante che la sopra citata contribuente, la quale non si è costituita, risiede in via del Tex - contrada Cannella n. 2, comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, l'Avvocatura dello Stato, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, non avrebbe dovuto limitarsi a constatare che anagraficamente la contribuente risiedeva nell'indirizzo ove è stata tentata per due volte la notifica ma avrebbe dovuto disporre delle ricerche e dare atto delle stesse, spiegando in cosa fossero consistite, tanto più che l'esito della seconda raccomandata era nel senso che l'indirizzo della contribuente era inesistente (Cass. n. 22333 del 2021: in tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la Ric. 2021 n. 05430 sez. MT - ud. 09-11-2022 -3- procedura di cui all'art. 140 c.p.c. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 c.p.c., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento, oppure il rifiuto alla ricezione, deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, che di detta iscrizione dà notizia al contribuente, consequenziale a detto avviso; Cass. n. 10983 del 2021, secondo cui l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'alt 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni - uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta - in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate Ric. 2021 n. 05430 sez. MT - ud. 09-11-2022 -4- dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora). Pertanto, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 3
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