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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2024

Cassazione n. 41908/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è impugnata la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen., dal G.u.p. presso il Tribunale di Cagliari in data 24.5.2024 nei confronti della predetta imputata, in ordine a reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, deducendo il difetto di correlazione tra la sentenza e l'accordo delle parti - pubblico ministero e imputata - con riguardo alle modalità e alle condizioni della pena sostitutiva, nonché violazione di legge penale e processuale. 2.11 ricorso è inammissibile.

Con atto pervenuto in data 30.9.2024 è intervenuta rinuncia all'impugnazione, ex art 589 del codice di rito, sottoscritta dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale.

La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è impugnata la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen., dal G.u.p. presso il Tribunale di Cagliari in data 24.5.2024 nei confronti della predetta imputata, in ordine a reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, deducendo il difetto di correlazione tra la sentenza e l'accordo delle parti - pubblico ministero e imputata - con riguardo alle modalità e alle condizioni della pena sostitutiva, nonché violazione di legge penale e processuale. 2.11 ricorso è inammissibile. Con atto pervenuto in data 30.9.2024 è intervenuta rinuncia all'impugnazione, ex art 589 del codice di rito, sottoscritta dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale. La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41908/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris