CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 04808/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso da se stesso e con indicazione dell’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -resistente - Avverso il decreto collegiale n. cronol. 1926/2023 del 10 luglio 2023 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] otteneva ingiunzione ai sensi della legge n. 89/2001 per l’importo di € 2.400,00, oltre accessori e spese legali, a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo civile avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali, instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli e conclusosi con pronuncia di questa Corte di legittimità in data 31.08.2020. Proposta opposizione ex art. 5-ter della citata legge, la stessa veniva definita –mediante l’adozione di decreto collegiale del 13.09.2021 - con parziale riforma del decreto opposto e con la liquidazione dell’importo di R.G.N. 15779/2023 C.C. 15/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] € 3.960,00 a titolo di indennizzo, oltre alle spese legali, pari ad € 758,08 per la fase monitoria e a € 868,50 per l’opposizione, in applicazione dei valori di cui alla tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55/2014. La cassazione del decreto era chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso articolato in tre motivi. Con ordinanza n. 727/2023 questa Corte accoglieva il primo motivo, dichiarando l’assorbimento degli altri e cassando il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. Con il primo motivo era stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.Il ricorrente aveva sostenuto di aver formulato una dettagliata richiesta di liquidazione delle spese processuali, indicando il valore della domanda, chiedendo i valori massimi o medi, specificando le prestazioni e le corrispondenti fasi processuali, come da nota depositata in giudizio, e che, tuttavia, il giudice aveva riconosciuto un importo onnicomprensivo, senza distinzione per fasi e senza alcuna indicazione dei criteri applicati, con attribuzione di somme notevolmente inferiori a quelle richieste, senza offrire risposta ad alcuna delle istanze avanzate dal ricorrente. Nel ritenere fondato tale motivo con la citata ordinanza, questa Corte stabiliva che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ove la domanda venga successivamente accolta anche in seguito ad opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001, vanno regolate le spese dell’intero giudizio, senza possibilità di una distinta liquidazione per la fase monitoria, attese l'unitarietà del procedimento e la non assimilabilità dell'opposizione al giudizio di appello; sulla base di questa premessa e della pacifica natura contenziosa del procedimento, si osservava che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato, trovava applicazione la tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014, precisandosi che, in ogni caso, specie se il difensore aveva depositato la nota specifica, il giudice doveva indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi a una determinazione globale di tali compensi, senza indicazione delle voci non considerate o ridotte. Senonché, nel caso in esame, nel liquidare le spese processuali, la Corte di merito si era limitata a richiamare l’art. 12 del D.M. 55/2014, menzionando il solo criterio astratto in base al quale era pervenuta a riconoscere al ricorrente le spese per € 758,02 per la fase monitoria e per € 868,50 per la fase di opposizione, senza indicare le attività e i parametri numerici che aveva inteso prendere in considerazione, tra quelli indicati, tra il minimo e il massimo, nella citata tabella allegata al D.M. n. 55/2014. La pronuncia aveva riconosciuto un importo onnicomprensivo, distinguendo le somma liquidate per il monitorio e per l’opposizione, senza alcun riferimento alla diversa distinzione per fasi contemplata dall’art. 4 del D.M. n. 55/2014 (oltre che dalla tabella n. 12) ed omettendo di dar conto delle ragioni delle riduzioni operate rispetto agli importi elencati dal difensore nella nota specifica. Non era dato, infine, comprendere se le somme indicate in dispositivo fossero comprensive dell’aumento ex art. 4 del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con modalità telematiche. 2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a riassumere il giudizio in sede di rinvio dinanzi alla designata Corte di appello di Napoli, che, nella contumacia del Ministero della Giustizia, con decreto cronol. n. 1926/2023, dopo aver statuito sul riconoscimento dell’equo indennizzo nella misura di euro 3.960,00 (oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo), provvedeva alla liquidazione delle spese riguardanti le singole fasi del procedimento previsto dalla legge n. 89/2001 nonché di quelle dei relativi gradi di giudizio e, in particolare (per quanto ancora di rilievo in questa sede), con riferimento a quello del giudizio di cassazione definito con la menzionata ordinanza di questa Corte n. 727/2023, così decideva: “condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1.107,41 per compensi, in euro 78,00 per esborsi e in euro 203,17 per indennità di trasferta, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge”. A sostegno di quest’ultima statuizione la Corte partenopea rilevava che le relative spese andavano liquidate ai sensi della tabella 13 allegata al DM n. 174/2022 (nei valori applicabiliratione temporis) nella misura dei valori medi, come previsto dal comma 1 dell’art. 4 del citato D.M. n. 147/2022, essendo il giudice tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. Ciò premesso, la Corte di rinvio evidenziava, poi, che il valore della controversia del suddetto giudizio era dato dall’importo delle spese liquidate dal giudice dell’opposizione ed impugnate dal ricorrente (per euro 868,50), costituendo tale somma il disputatumposto all’esame del giudice di legittimità, con la conseguente applicazione dei valori medi riferiti allo scaglione fino ad euro 1.100,00. 3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso il suddetto decreto, illustrato da memoria. Il Ministero della Giustizia ha depositato un mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il formulato motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione, in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del precedente giudizio di legittimità, e, in particolare, allo scaglione di valore utilizzato e alla mancata liquidazione del compenso per la redazione e il deposito della memoria, delle norme di cui agli artt. 10,14,91, 378, comma 2, 380-bis.1 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, della legge n. 794/1942, 13, comma 6, della legge n. 247/2012, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. n. 55/2014 e nuova tabella 13 del citato D.M. n. 55/2014. Con tale censura il ricorrente ha, nel suo complesso, lamentato che, con il decreto impugnato, la Corte di rinvio aveva liquidato le spese del pregresso giudizio di legittimità assumendo erroneamente come scaglione di riferimento quello fino a euro 1.100,00, anziché quello successivo, deducendo che il valore compreso nella fascia da euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 andava rilevato dall’importo liquidato ad esso ricorrente dal giudice di rinvio per le spese di lite del giudizio di opposizione (che rappresentava l’oggetto della controversia in sede di legittimità) e in particolare: - in via principale dal differenziale dell’importo liquidato per compensi ed oneri accessori del giudizio di opposizione in sede di rinvio (euro 4.031,69) e dell’importo liquidato per compensi e oneri accessori del giudizio di opposizione nella relativa sede (euro 1.223,47); - in via gradata dal differenziale dell’importo liquidato per compensi (senza oneri accessori) del giudizio di opposizione in sede di rinvio (euro 2.713,10) e dell’importo liquidato per compensi (senza oneri accessori) del giudizio di opposizione nella inerente sede (euro 838,50). 2. Rileva il collegio che il motivo non è fondato. Con esso viene in rilievo la contestazione relativa alla supposta illegittimità del “quantum” liquidato nel decreto impugnato con riferimento alle spese del giudizio di legittimità (da cui è scaturito quello conseguente di rinvio), in base alla prospettazione che – sulla scorta dello svolgimento della doglianza –lo scaglione di valore da considerare in proposito avrebbe dovuto essere quello compreso tra euro 1.100,01 e euro 5.200,00 e non il precedente. La ricostruzione prospettata dal ricorrente è erronea in punto di diritto, dal momento che –come, invece, correttamente ritenuto dalla Corte di rinvio –il valore della controversia, in funzione del suddetto scopo, era da commisurare all’importo delle spese liquidate dal giudice dell’opposizione ed impugnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quantificato (con il cumulo degli esborsi e dei compensi) in euro 868,50 (non venendo in rilievo, a tal fine, gli accessori), perché tale – per quanto univocamente evincibile dallo svolgimento del giudizio - era la somma costituente il disputatum oggetto di censura dinanzi alla Corte di cassazione, ragion per cui il giudice di rinvio ha legittimamente preso in considerazione – come riferimento per la correlata liquidazione - lo scaglione fino ad euro 1.100,00 (applicando, con adeguata esplicazione della sua motivazione, i corrispondenti valori medi). In proposito, perciò, la Corte di rinvio ha esattamente preso come indice di riferimento il criterio del disputatum, in conformità ai principi enunciati con la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 19014/2007 (seguita, tra le tante, da Cass. n. 537/2011 e Cass. n. 27871/2017). Con riferimento, invece, alla dedotta mancata liquidazione per il deposito della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., si osserva che – per quanto chiaramente emergenze dal decreto impugnato – la Corte di rinvio ha valutato anche la spettanza del compenso per tale voce, non riconoscendo, tuttavia, l’invocato aumento del 50%, alla stregua del contenuto meramente reiterativo dei motivi esposti nel ricorso introduttivo e del difetto di idonee confutazioni delle difese avverse. Per il resto, sulla base di tale inquadramento delle complessive questioni (e, in particolare, della legittimità della considerazione della fascia di valore della causa in oggetto fino a euro 1.100,00), il giudice di rinvio, nel riconoscere per il suddetto giudizio di legittimità i compensi nella misura di euro 1.107,41 (oltre spese vive, indennità di trasferta ed accessori spettanti per legge), si è mantenuto nell’ambito del “quantum” tabellarmente previsto (con applicazione dei valori medi). 3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, senza che debba adottarsi alcuna pronuncia sulle spese, avendo il Ministero della Giustizia depositato un mero atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, senza, tuttavia, svolgere poi concrete attività difensive. Trattandosi di ricorso correlato ad un giudizio in tema di equa riparazione, non trova applicazione la normativa sul c.d. raddoppio del contributo (per il caso di inammissibilità o reiezione del ricorso). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consigl