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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 39389/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento della fungibilità della pena espiata senza titolo, nella misura di un anno, sette mesi e venti giorni di reclusione, a suo dire erroneamente inserita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla procura di Catania in data 23 novembre 2016.

A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione - dopo avere ricostruito le vicende inerenti alle varie sentenze confluite nel provvedimento di cumulo appena citato - ha evidenziato come la pena in parola, oggetto di indulto, poi revocato, fosse stata già correttamente scomputata, come risultava «con chiarezza dal predetto cumulo e come ribadito dal P.G. nei provvedimenti del 4 ottobre 2017 e del 10 giugno 2019, successivi alla revoca dell'indulto».

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, e deducendo violazione di legge in relazione all'erroneità del rigetto dell'istanza, posto che la pena di un anno, sette mesi e venti giorni di reclusione era stata invece illegittimamente reinserita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, pur essendo stata già espiata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Non è superfluo premettereeeme-oggettordel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che si assume errato, per ciò che qui interessa, sono ricomprese tre sentenze, rispettivamente indicate con i numeri 1), 3) e 4) del certificato del casellario giudiziale in atti, con riferimento a ciascuna delle quali il condannato aveva sofferto un periodo di carcerazione preventiva.

Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 30 settembre 2009, aveva applicato il beneficio dell'indulto, nella misura complessiva di un anno, sette mesi e venti giorni di reclusione con riferimento alle pene di cui sentenze sub n. 1) e h. 3), nonché di altra sentenza indicata al n. 15) del citato certificato del casellario.

Con successivo provvedimento del Tribunale di Catania in data 18 ottobre 2016, quella stessa pena che, per effetto dell'indulto doveva considerarsi espiata sine 2 F titu/o, era stata imputata, a titolo di fungibilità, in relazione ad altra condanna all'epoca in esecuzione.

Infine, con ordinanza in data 18 maggio 2017, la Corte di appello di Catania revocava il menzionato beneficio dell'indulto.

Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione, esaminati gli atti e sulla base dello stesso prospetto cronologico dei provvedimenti succedutisi redatto dalla difesa del condannato, ha condivisibilmente posto in rilievo che se è vero che, a seguito della revoca dell'indulto, la pena di un anno, sette mesi e venti giorni di reclusione era stata reinserita nel cumulo definitivo del 23 novembre 2016, è altrettanto innegabile che la stessa fosse stata poi inclusa tra i periodi di cd. presofferto, dunque detratta dalla pena complessiva.

Detta motivazione non è in alcun modo scalfita dalle censure genericamente controvalutative e confutative contenute nel ricorso che non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata di tutti gli elementi già segnalati dal condannato in sede d'incidente di esecuzione che torna, in questa sede, a richiedere quanto in realtà ha già ottenuto.

3. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consigliere estensore *ts..,trcst [OSCURATO:PERSONA] ppo Casa cl n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento della fungibilità della pena espiata senza titolo, nella misura di un anno, sette mesi e venti giorni di reclusione, a suo dire erroneamente inserita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla procura di Catania in data 23 novembre 2016. A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione - dopo avere ricostruito le vicende inerenti alle varie sentenze confluite nel provvedimento di cumulo appena citato - ha evidenziato come la pena in parola, oggetto di indulto, poi revocato, fosse stata già correttamente scomputata, come risultava «con chiarezza dal predetto cumulo e come ribadito dal P.G. nei provvedimenti del 4 ottobre 2017 e del 10 giugno 2019, successivi alla revoca dell'indulto». 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, e deducendo violazione di legge in relazione all'erroneità del rigetto dell'istanza, posto che la pena di un anno, sette mesi e venti giorni di reclusione era stata invece illegittimamente reinserita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, pur essendo stata già espiata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Non è superfluo premettereeeme-oggettordel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che si assume errato, per ciò che qui interessa, sono ricomprese tre sentenze, rispettivamente indicate con i numeri 1), 3) e 4) del certificato del casellario giudiziale in atti, con riferimento a ciascuna delle quali il condannato aveva sofferto un periodo di carcerazione preventiva. Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 30 settembre 2009, aveva applicato il beneficio dell'indulto, nella misura complessiva di un anno, sette mesi e venti giorni di reclusione con riferimento alle pene di cui sentenze sub n. 1) e h. 3), nonché di altra sentenza indicata al n. 15) del citato certificato del casellario. Con successivo provvedimento del Tribunale di Catania in data 18 ottobre 2016, quella stessa pena che, per effetto dell'indulto doveva considerarsi espiata sine 2 F titu/o, era stata imputata, a titolo di fungibilità, in relazione ad altra condanna all'epoca in esecuzione. Infine, con ordinanza in data 18 maggio 2017, la Corte di appello di Catania revocava il menzionato beneficio dell'indulto. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione, esaminati gli atti e sulla base dello stesso prospetto cronologico dei provvedimenti succedutisi redatto dalla difesa del condannato, ha condivisibilmente posto in rilievo che se è vero che, a seguito della revoca dell'indulto, la pena di un anno, sette mesi e venti giorni di reclusione era stata reinserita nel cumulo definitivo del 23 novembre 2016, è altrettanto innegabile che la stessa fosse stata poi inclusa tra i periodi di cd. presofferto, dunque detratta dalla pena complessiva. Detta motivazione non è in alcun modo scalfita dalle censure genericamente controvalutative e confutative contenute nel ricorso che non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata di tutti gli elementi già segnalati dal condannato in sede d'incidente di esecuzione che torna, in questa sede, a richiedere quanto in realtà ha già ottenuto. 3. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consigliere estensore *ts..,trcst [OSCURATO:PERSONA] ppo Casa cl n
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