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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 33753/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 15218-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - per la correzione dell'ordinanza n. 17019/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/06/2024 R.G.N. 13732/2022; Oggetto R.G.N.15218/2024 Cron.

Rep.

Ud.20/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di ricorso degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art 391 bis c.p.c., nella loro qualità di difensori antistatari dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] + 17 nel proc.

RG n. 13732/2022, è stata disposta la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 15128/2024 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; in effetti, per mero errore materiale, nell’ordinanza n. 17019/2024,depositata il 20.0.6.2024, tramite la quale è stato definito con il rigetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (nel proc. n.

Rg. n.13732/2022), non è stata disposta la distrazione delle spese processuali in favore degli avvocati istanti benchè da essi richiesta nel controricorso in quanto antistatari; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per la correzione dell’errore materiale di cui sopra e che va quindi disposta la distrazione delle spese in favore degli avv.ti Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari; P.Q.M.

Visto l’art. 391bis c.p.c., accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n.17019/2024 nel senso di inserire nel dispositivo subito dopo “oltre accessori di legge” la seguente locuzione “da distrarsi in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari”; nulla per le spese. [OSCURATO:PERSONA] di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza.

Così deciso nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15218-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - per la correzione dell'ordinanza n. 17019/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/06/2024 R.G.N. 13732/2022; Oggetto R.G.N.15218/2024 Cron. Rep. Ud.20/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di ricorso degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art 391 bis c.p.c., nella loro qualità di difensori antistatari dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] + 17 nel proc. RG n. 13732/2022, è stata disposta la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 15128/2024 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; in effetti, per mero errore materiale, nell’ordinanza n. 17019/2024,depositata il 20.0.6.2024, tramite la quale è stato definito con il rigetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (nel proc. n. Rg. n.13732/2022), non è stata disposta la distrazione delle spese processuali in favore degli avvocati istanti benchè da essi richiesta nel controricorso in quanto antistatari; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per la correzione dell’errore materiale di cui sopra e che va quindi disposta la distrazione delle spese in favore degli avv.ti Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari; P.Q.M. Visto l’art. 391bis c.p.c., accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n.17019/2024 nel senso di inserire nel dispositivo subito dopo “oltre accessori di legge” la seguente locuzione “da distrarsi in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari”; nulla per le spese. [OSCURATO:PERSONA] di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza. Così deciso nella camera di consi
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