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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16850/2022

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G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 23082-2015 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, Isole del [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio professionale del difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa (cod. fisc.

P.I. 03276560103), con sede in Genova, alla via Piccapietra n. 73, in persona del legale rappresentante il commissario liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 259, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 avverso il decreto del Tribunale di Genova, depositato in data 30.7.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/3/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] riferisce che, con atto di cessione datato 8 settembre 2008, acquistò da [OSCURATO:PERSONA] l’azienda di ristorazione sita in [OSCURATO:PERSONA] Pia e pertanto subentrò ex art. 2558 cod. civ. nel contratto di locazione stipulato dal Bicorni con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietaria dei locali nei quali veniva esercitata l’azienda sopra descritta.

2. [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse dunque in data 1 febbraio 2011 una polizza assicurativa con la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di essere garantita da tutti i danni riguardanti l’esercizio dell’attività di ristorazione, comprendendo la polizza l’assicurazione contro gli incendi e la copertura del rischio locativo (con un massimale pari ad euro 750.000).

3. Riferisce sempre la ricorrente che in data 27 luglio 2011 si verificò un incendio presso la sede dell’attività commerciale da lei gestita e che, in conseguenza del sinistro, l’intera struttura rimase danneggiata.

4. In data 28 luglio 2011 la predetta compagnia assicurativa veniva messa in liquidazione coatta amministrativa.

5. Il 24 gennaio 2012 la Piscitelli notificò istanza di ammissione allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a., chiedendo il riconoscimento di un credito per un importo complessivo di euro 440.000 per i danni subiti ai beni presenti nel locale e di euro 332.625, relativamente ai danni da cd. rischio locativo.

6. In data 6 giugno 2014 il Commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. depositò lo stato passivo della procedura presso il Tribunale di Genova con il quale ammetteva, in via privilegiata, ex art. 258 Cod.

Ass.ni, i crediti del primo gruppo vantati dalla Piscitelli per il minor importo di euro 194.470 -oltre a euro 487,75 a titolo di rimborso premio-, ma non riconosceva il credito azionato a titolo di rischio locativo in quanto il danno sarebbe derivato da un incendio doloso, come tale non coperto dalla polizza assicurativa.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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7. Proposta opposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a., avverso il predetto provvedimento commissariale, il Tribunale di Genova con il decreto qui impugnato ha rigettato l’impugnazione della Piscitelli, confermando il provvedimento ammissivo adottato dal commissario liquidatore.

Il Tribunale ha ritenuto che: a) quanto alla mancata ammissione al passivo dell’indennizzo per il “rischio locativo”, la copertura assicurativa prevedeva il pagamento dell’indennizzo in favore dell’assicurato non proprietario dell’immobile solo limitatamente al cd. rischio locativo, e cioè relativamente all’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato per l’eventuale responsabilità civile del conduttore, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 cod. civ., postulando, dunque, la copertura assicurativa la qualità di conduttore in capo all’assicurato; qualità invece non provata da parte dell’opponente in quanto, da un lato, la documentazione offerta all’udienza era da considerarsi tardiva, ai sensi dell’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall., e la stessa documentazione prodotta dall’opponente, relativa alla causa risarcitoria ex art. 1588 cod. civ. (intentata dal proprietario locatore dell’immobile), indicava la convenuta società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale conduttrice dei locali incendiati (cfr. più in particolare copia dell’ordinanza, ex art. 702 bis cod. proc. civ., del Tribunale di Roma); b) quanto alla richiesta di maggior danno richiesto dalla Piscitelli per i beni compresi nei locali incendiati, l’opponente non aveva provato tale maggiore consistenza dei danni subiti rispetto a quelli già riconosciuti, in quanto, da un lato, la perizia versata in atti non era probante (quale atto di parte peraltro fondato su una stima risalente a ben sette mesi prima del sinistro) e, dall’altro, l’opponente non aveva prodotto neanche il libro cespiti né le fatture di acquisto dei beni strumentali presenti nell’azienda e perché, infine, non aveva neanche attivato la procedura della perizia contrattuale di cui al punto 4.5 della polizza, risultando pertanto inammissibili sia la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio sia l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; c) quanto alla mancata ammissione degli indennizzi relativi alla copertura complementare (interruzione attività, danni alle merci e danni alla veranda), le relative domande di credito dovevano ritenersi inammissibili in ragione della loro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 novità, in quanto la domanda originaria di ammissione al passivo aveva fatto Data pubblicazione 25/05/2022 riferimento ai danni subiti da un gazebo (della cui corrispondenza alla veranda menzionata nella istanza di ammissione non vi era prova in atti) e perché era emerso invece dalla relazione di accertamento tecnico preventivo disposta dal Tribunale di Roma che la pergola esterna, già oggetto di condono edilizio, era stata demolita prima dell’incendio.

2. La sentenza, pubblicata il 30.7.2015, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ante omnia va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla l.c.a. controricorrente.

La procedura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto, ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), il provvedimento del tribunale avrebbe dovuto essere impugnato con l'appello, visto che ai sensi dell'art. 245 del medesimo d.lgs. la disciplina della legge fallimentare si applica alla liquidazione coatta amministrativa solo «per quanto non espressamente previsto» e nei limiti della compatibilità. 1.1 L’eccezione sollevata dalla controricorrente è tuttavia infondata.

Sul punto soccorrono i principi espressi più di recente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16549 del 11/06/2021) secondo cui, verbatim, “il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, comma 2, l.fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 – che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. - consente di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 c.ass. debba Data pubblicazione 25/05/2022 intendersi tacitamente abrogato” (cfr. anche, in senso conforme, Cass. n. 1331 del 2017). 1.2 [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio espresso nell’arresto da ultimo ricordato e allo stesso intende conferire continuità applicativa.

Sul punto va infatti ricordato che la questione relativa al coordinamento tra la norma speciale dell'art. 255 cod. ass. e quella generale della legge fallimentare (art. 99), ha visto affacciarsi orientamenti giurisprudenziali non conformi.

Un orientamento ha assunto che l'art. 255 cod. ass. - sancendo che il provvedimento, ivi qualificato come sentenza, con cui il tribunale decide sulle cause di opposizione è soggetto ad appello, anche dei commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione, e che per il giudizio di appello debbono osservarsi le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile - ha natura speciale e settoriale, e non può essere, dunque, ritenuto implicitamente abrogato in esito al diverso generalizzato regime di cui alla legge fall., art. 99 come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006.

Ciò in quanto, al di là dei principi generali, la analoga previsione di cui all'art. 88, primo comma, del T.u.b. è stata dal legislatore esplicitamente abrogata (col d.lgs. n. 181 del 2015), segno tangibile di avere il legislatore considerato invece sempre vigente quella disposizione fino al decreto abrogativo.

Poiché questo è stato fatto per il settore del credito, ma non per quello assicurativo, tale orientamento ha desunto che la norma dell'art. 255 cod. ass. (non espressamente abrogata) andrebbe ritenuta ancora vigente e operante nei limiti dell'opposizione al passivo della liquidazione coatta amministrativa delle società di assicurazione (v.

Cass. n. 18119-17).

Per converso un secondo orientamento, al quale si intende qui aderire, giunge a conclusione opposta, e lo fa in base al testo dell'art. 254 cod. ass.: in tal caso si assume che l'art. 254, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 secondo comma, del cod.Data pubblicazione 25/05/2022 ass., nel testo originario che stabilisce che "l'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare", contiene un rinvio mobile alle norme richiamate, sicché, in mancanza di una più specifica disciplina processuale, il decreto emesso all'esito del giudizio di opposizione non è suscettibile di appello ma solo di ricorso per cassazione (Cass. n. 1331-17).

Il principio è ribadito da successiva pronuncia (Cass. n. 31474-18), nella considerazione che il rinvio presente all'interno dell'art. 254 riguarda anche una norma - l'art. 100 legge fall. - che è stata abrogata dall'art. 85 del d.lgs. n. 5 del 2006, perché il suo contenuto risultava all'evidenza non più conciliabile con il sistema unitario di impugnazioni previsto dalla riforma; sicché il testo dell'art. 254 cod. ass. si riferirebbe a disposizioni che in parte (gli artt. 98 e 99 legge fall.) sono radicalmente mutate nel loro contenuto e in parte (l'art. 100) sono state invece abrogate.

Ne consegue che, in mancanza di più specifiche regole processuali, il richiamo abbia le caratteristiche del rinvio mobile e si riferisca al contenuto delle norme evocate nel testo applicabile ratione temporis, conclusione confermata dal fatto che la norma in esame, modificata dal d.lgs. n. 74 del 2015 con la sola detta eliminazione del riferimento all'art. 100 legge fall., non è stata accompagnata da alcuna precisazione sul riferimento alla vecchia legge, evidentemente inutile.

Ciò ricordato, e richiamato il principio affermato da Cass. 16549/2021, cit. supra, che ha ritenuto, condivisibilmente, di giungere a una composizione delle riferite dissonanze interna alla Prima Sezione senza necessità di investire del problema le Sezioni Unite (sulla «base di un'esegesi più saldamente ancorata all'art. 194 legge fall., al quale - nell'attuale vigenza - si deve il coordinamento tra la detta legge fallimentare e le previsioni speciali in tema di liquidazione coatta amministrativa, che ricalcano (per quanto qui rileva) lo schema F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. Il ricorso è tuttavia infondato nel merito.

3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento al mancato riconoscimento dell’ammissione al passivo dell’indennizzo per il cd. rischio locativo.

4. Con il secondo mezzo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sempre con riferimento al mancato riconoscimento dell’ammissione al passivo dell’indennizzo da rischio locativo. 4.1 I due motivi, esaminabili congiuntamente perché strettamente connessi, presentano profili di infondatezza e profili di inammissibilità. 4.1.1 La ricorrente, da un lato, sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, ha compiutamente adempiuto all’onere, a suo carico, di provare la sua qualità di conduttrice dell’immobile mediante la produzione del contratto, concluso nel settembre 2008, di cessione in suo favore della azienda ivi esercitata con successione nel contratto di locazione dell’immobile già in essere tra il cedente a la allora proprietaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; e che invece la [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. non ha adempiuto all’onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa da lei azionata.

Tale tesi è priva di fondamento.

Rettamente il tribunale ha precisato come la fonte negoziale della pretesa di indennizzo azionata con la domanda, cioè la polizza assicurativa, garantisse (per quanto qui rileva) il conduttore dalla responsabilità civile nei confronti del proprietario dell’immobile ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 del codice civile, sì che, postulando tale copertura assicurativa la qualità di conduttore in capo all’assicurato, l’onere della prova di tale qualità grava sulla parte istante, e non è stato adempiuto dalla Piscitelli.

E’ evidente, in linea generale, che tale fatto costitutivo del diritto azionato deve essere provato come sussistente alla data del sinistro da cui deriva la responsabilità oggetto della garanzia: ne consegue che, da un lato, non F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A ciò aggiungasi, nello specifico, che nella illustrazione di entrambi i motivi in esame non è dato rilevare alcuna censura avverso la puntuale affermazione del tribunale secondo la quale la opponente non aveva provveduto nei termini di cui all’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall. a depositare tempestivamente la documentazione necessaria per la dimostrazione della sua qualità di conduttrice dell’immobile danneggiato. 4.1.2 La ricorrente sostiene inoltre che il tribunale avrebbe erroneamente individuato nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la conduttrice dell’azienda sopra descritta, sulla base di una erronea lettura del ricorso proposto dalla proprietaria dei locali [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 702 bis cod. proc. civ. (prodotto nel giudizio di opposizione allo stato passivo) che non avrebbe tenuto in considerazione un documento che sarebbe stato allegato al ricorso stesso, denominato “atto di scissione parziale con costituzione di nuova società” ove si leggerebbe che «gli elementi attivi che vengono assegnati alla beneficiaria [OSCURATO:SOCIETA]. sono costituiti dagli immobili e dai contratti di locazione finanziaria attualmente nella titolarità della scissa», senza alcun cenno all’esistenza di uno specifico contratto di locazione commerciale alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei locali interessati dall’incendio, con la conseguenza che il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 702bis c.p.c. non avrebbe potuto costituire prova dell’esistenza di un conduttore diverso da ella odierna ricorrente.

Ne consegue – sempre secondo la tesi difensiva della ricorrente – che anche la produzione in giudizio dell’ordinanza decisoria, emessa dal Tribunale di Roma, di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale conduttrice dell’immobile sarebbe stata del tutto irrilevante dal punto di vista probatorio. 4.1.3 A tale prospettazione si collega il secondo motivo, con il quale è denunciato il vizio di omesso esame di fatto decisivo deducendo che il “fatto storico” non considerato dal Tribunale nel suo percorso decisionale sarebbe stato la “controversia inerente la qualità di conduttore dell’immobile sito in Ostia-lido”, evidenziando altresì che il già sopra ricordato atto di scissione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In primo luogo, esse si mostrano dirette a contrastare solo una delle due rationes decidendi esposte dal tribunale a sostegno della decisione sul punto in esame: invero, il Tribunale ha espressamente affermato, in primo luogo, che l’onere della prova non era stato assolto dalla ricorrente (tenendo anche presente che la documentazione da ella offerta alla udienza era tardiva), e tale accertamento è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, anche a prescindere dalla ulteriore ratio esposta, secondo la quale dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente (gli atti processuali del già ricordato giudizio) risultava che la qualità di conduttore era rivestita da altri.

L’infondatezza della censura riguardante la prima ratio rende priva di interesse per la ricorrente la censura avverso la seconda, che non potrebbe comunque condurre a conclusioni diverse da quelle esposte nel provvedimento impugnato.

A ciò va aggiunto, per completezza: a) che il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame (l’esistenza del contenzioso risarcitorio introdotto ai sensi dell’art. 702bis c.p.c. dal proprietario dell’immobile danneggiato) risulta evidentemente essere stato esaminato dal tribunale; b)che in realtà la ricorrente si duole dell’omesso esame di un documento (l’atto di scissione parziale), in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) secondo la quale l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; c) che peraltro di detto documento non era stata neanche autorizzata l’acquisizione probatoria nel corso del giudizio di merito e pertanto non è neanche possibile il deposito in questo giudizio di legittimità, in allegato al ricorso.

5. Con il terzo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art.2697 cod. civ., sul rilievo dell’erroneità della decisione impugnata per la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 mancata ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, nonché per violazione dell’art. 245 Cod.

Ass., in relazione al riferimento alla mancata attivazione della cd. perizia contrattuale. 5.1 Il terzo mezzo è anch’esso inammissibile. 5.1.1 Con esso la ricorrente si duole, in primo luogo, della violazione del disposto normativo di cui all’art. 2697 cod. civ. in punto di violazione del principio di ripartizione degli oneri probatori, sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nel ritenere indimostrato l’ulteriore danno lamentato agli arredi e alle attrezzature aziendali danneggiati dall’incendio (e non ammesso al passivo dal commissario), nonostante avesse depositato una perizia giurata che aveva accertato tutti i danni subiti.

Le censure così proposte dalla ricorrente attingono il merito della decisione che invece è rimesso ai giudici della cognizione, prospettando doglianze che presuppongono, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la rilettura diretta degli atti istruttori e la scelta di quelli ritenuti più idonei alla decisione secondo un sindacato giudiziale che invece è sottratto al giudice di legittimità ed invece rimesso alla cognizione di quello del merito.

La ricorrente lamenta, inoltre, la negata ammissione di un mezzo istruttorio (c.t.u.) che è invece riservata alla discrezionalità del giudice di merito, il quale, nella specie, ha peraltro correttamente motivato la sua scelta, senza ricevere, sul punto, censure specifiche apprezzabili. 5.1.2 La ricorrente prospetta, inoltre, la violazione dell’art. 245 del Codice delle assicurazioni laddove il Tribunale le avrebbe rimproverato la mancata attivazione della procedura, negozialmente prevista, della perizia contrattuale.

La censura è inammissibile perché è articolata in modo completamente decentrato rispetto alla ratio decidendi sopra ricordata e perché la disposizione - di cui si prospetta la violazione - si limita solo a prevedere la revoca da parte delle autorità amministrative dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative e la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa.

La doglianza prospettata dalla ricorrente si sostanzia, in realtà, nella prospettazione di un’argomentazione difensiva di merito per giustificare la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 mancata richiesta di perizia contrattuale - che sarebbe stata impedita dalla sopravvenuta messa in LCA -, argomentazione, comunque, non decisiva perché inidonea a scalfire le altre carenze probatorie indicate dal Tribunale, quale ratio decidendi non adeguatamente censurata, come già sopra precisato.

6. Il quarto mezzo denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento al mancato riconoscimento delle voci di indennizzo previste dal contratto assicurativo. 6.1 Il motivo è anch’esso inammissibile perché, al di là del contenuto della rubrica (che articola un vizio di omesso esame di fatto decisivo), le doglianze non individuano in alcun modo un “fatto storico” del cui omesso esame si duole la ricorrente, ma al contrario richiedono, ancora una volta, la rilettura diretta da parte del giudice di legittimità della documentazione già peraltro depositata nella sede di verifica dei crediti (e di cui è stato omesso il deposito innanzi al giudice dell’opposizione), senza che ne fosse stata richiesta a quest’ultimo l’acquisizione tramite l’apprensione del fascicolo della precedente fase amministrativa di accertamento del credito.

Detto altrimenti, la ricorrente neanche descrive un fatto materiale (di cui lamenta l’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), ma indica, al solito, un documento di cui chiede la rilettura in sede di valutazione istruttoria dello stesso, affermando, peraltro, che il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento ad un documento (n. 7 della produzione allegata all’istanza di ammissione) il cui contenuto sarebbe invece quello di altro documento (documento n.8), in tal modo denunciando un errore revocatorio, per il quale è previsto dalla legge processuale altro mezzo di impugnazione.

7. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

Data pubblicazione 25/05/2022 Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 23082-2015 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, Isole del [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio professionale del difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa (cod. fisc. P.I. 03276560103), con sede in Genova, alla via Piccapietra n. 73, in persona del legale rappresentante il commissario liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 259, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 avverso il decreto del Tribunale di Genova, depositato in data 30.7.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/3/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] riferisce che, con atto di cessione datato 8 settembre 2008, acquistò da [OSCURATO:PERSONA] l’azienda di ristorazione sita in [OSCURATO:PERSONA] Pia e pertanto subentrò ex art. 2558 cod. civ. nel contratto di locazione stipulato dal Bicorni con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietaria dei locali nei quali veniva esercitata l’azienda sopra descritta. 2. [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse dunque in data 1 febbraio 2011 una polizza assicurativa con la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di essere garantita da tutti i danni riguardanti l’esercizio dell’attività di ristorazione, comprendendo la polizza l’assicurazione contro gli incendi e la copertura del rischio locativo (con un massimale pari ad euro 750.000). 3. Riferisce sempre la ricorrente che in data 27 luglio 2011 si verificò un incendio presso la sede dell’attività commerciale da lei gestita e che, in conseguenza del sinistro, l’intera struttura rimase danneggiata. 4. In data 28 luglio 2011 la predetta compagnia assicurativa veniva messa in liquidazione coatta amministrativa. 5. Il 24 gennaio 2012 la Piscitelli notificò istanza di ammissione allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a., chiedendo il riconoscimento di un credito per un importo complessivo di euro 440.000 per i danni subiti ai beni presenti nel locale e di euro 332.625, relativamente ai danni da cd. rischio locativo. 6. In data 6 giugno 2014 il Commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. depositò lo stato passivo della procedura presso il Tribunale di Genova con il quale ammetteva, in via privilegiata, ex art. 258 Cod. Ass.ni, i crediti del primo gruppo vantati dalla Piscitelli per il minor importo di euro 194.470 -oltre a euro 487,75 a titolo di rimborso premio-, ma non riconosceva il credito azionato a titolo di rischio locativo in quanto il danno sarebbe derivato da un incendio doloso, come tale non coperto dalla polizza assicurativa.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 7. Proposta opposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a., avverso il predetto provvedimento commissariale, il Tribunale di Genova con il decreto qui impugnato ha rigettato l’impugnazione della Piscitelli, confermando il provvedimento ammissivo adottato dal commissario liquidatore. Il Tribunale ha ritenuto che: a) quanto alla mancata ammissione al passivo dell’indennizzo per il “rischio locativo”, la copertura assicurativa prevedeva il pagamento dell’indennizzo in favore dell’assicurato non proprietario dell’immobile solo limitatamente al cd. rischio locativo, e cioè relativamente all’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato per l’eventuale responsabilità civile del conduttore, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 cod. civ., postulando, dunque, la copertura assicurativa la qualità di conduttore in capo all’assicurato; qualità invece non provata da parte dell’opponente in quanto, da un lato, la documentazione offerta all’udienza era da considerarsi tardiva, ai sensi dell’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall., e la stessa documentazione prodotta dall’opponente, relativa alla causa risarcitoria ex art. 1588 cod. civ. (intentata dal proprietario locatore dell’immobile), indicava la convenuta società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale conduttrice dei locali incendiati (cfr. più in particolare copia dell’ordinanza, ex art. 702 bis cod. proc. civ., del Tribunale di Roma); b) quanto alla richiesta di maggior danno richiesto dalla Piscitelli per i beni compresi nei locali incendiati, l’opponente non aveva provato tale maggiore consistenza dei danni subiti rispetto a quelli già riconosciuti, in quanto, da un lato, la perizia versata in atti non era probante (quale atto di parte peraltro fondato su una stima risalente a ben sette mesi prima del sinistro) e, dall’altro, l’opponente non aveva prodotto neanche il libro cespiti né le fatture di acquisto dei beni strumentali presenti nell’azienda e perché, infine, non aveva neanche attivato la procedura della perizia contrattuale di cui al punto 4.5 della polizza, risultando pertanto inammissibili sia la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio sia l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; c) quanto alla mancata ammissione degli indennizzi relativi alla copertura complementare (interruzione attività, danni alle merci e danni alla veranda), le relative domande di credito dovevano ritenersi inammissibili in ragione della loro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 novità, in quanto la domanda originaria di ammissione al passivo aveva fatto Data pubblicazione 25/05/2022 riferimento ai danni subiti da un gazebo (della cui corrispondenza alla veranda menzionata nella istanza di ammissione non vi era prova in atti) e perché era emerso invece dalla relazione di accertamento tecnico preventivo disposta dal Tribunale di Roma che la pergola esterna, già oggetto di condono edilizio, era stata demolita prima dell’incendio. 2. La sentenza, pubblicata il 30.7.2015, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ante omnia va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla l.c.a. controricorrente. La procedura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto, ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), il provvedimento del tribunale avrebbe dovuto essere impugnato con l'appello, visto che ai sensi dell'art. 245 del medesimo d.lgs. la disciplina della legge fallimentare si applica alla liquidazione coatta amministrativa solo «per quanto non espressamente previsto» e nei limiti della compatibilità. 1.1 L’eccezione sollevata dalla controricorrente è tuttavia infondata. Sul punto soccorrono i principi espressi più di recente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16549 del 11/06/2021) secondo cui, verbatim, “il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, comma 2, l.fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 – che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. - consente di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 c.ass. debba Data pubblicazione 25/05/2022 intendersi tacitamente abrogato” (cfr. anche, in senso conforme, Cass. n. 1331 del 2017). 1.2 [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio espresso nell’arresto da ultimo ricordato e allo stesso intende conferire continuità applicativa. Sul punto va infatti ricordato che la questione relativa al coordinamento tra la norma speciale dell'art. 255 cod. ass. e quella generale della legge fallimentare (art. 99), ha visto affacciarsi orientamenti giurisprudenziali non conformi. Un orientamento ha assunto che l'art. 255 cod. ass. - sancendo che il provvedimento, ivi qualificato come sentenza, con cui il tribunale decide sulle cause di opposizione è soggetto ad appello, anche dei commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione, e che per il giudizio di appello debbono osservarsi le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile - ha natura speciale e settoriale, e non può essere, dunque, ritenuto implicitamente abrogato in esito al diverso generalizzato regime di cui alla legge fall., art. 99 come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006. Ciò in quanto, al di là dei principi generali, la analoga previsione di cui all'art. 88, primo comma, del T.u.b. è stata dal legislatore esplicitamente abrogata (col d.lgs. n. 181 del 2015), segno tangibile di avere il legislatore considerato invece sempre vigente quella disposizione fino al decreto abrogativo. Poiché questo è stato fatto per il settore del credito, ma non per quello assicurativo, tale orientamento ha desunto che la norma dell'art. 255 cod. ass. (non espressamente abrogata) andrebbe ritenuta ancora vigente e operante nei limiti dell'opposizione al passivo della liquidazione coatta amministrativa delle società di assicurazione (v. Cass. n. 18119-17). Per converso un secondo orientamento, al quale si intende qui aderire, giunge a conclusione opposta, e lo fa in base al testo dell'art. 254 cod. ass.: in tal caso si assume che l'art. 254, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 secondo comma, del cod.Data pubblicazione 25/05/2022 ass., nel testo originario che stabilisce che "l'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare", contiene un rinvio mobile alle norme richiamate, sicché, in mancanza di una più specifica disciplina processuale, il decreto emesso all'esito del giudizio di opposizione non è suscettibile di appello ma solo di ricorso per cassazione (Cass. n. 1331-17). Il principio è ribadito da successiva pronuncia (Cass. n. 31474-18), nella considerazione che il rinvio presente all'interno dell'art. 254 riguarda anche una norma - l'art. 100 legge fall. - che è stata abrogata dall'art. 85 del d.lgs. n. 5 del 2006, perché il suo contenuto risultava all'evidenza non più conciliabile con il sistema unitario di impugnazioni previsto dalla riforma; sicché il testo dell'art. 254 cod. ass. si riferirebbe a disposizioni che in parte (gli artt. 98 e 99 legge fall.) sono radicalmente mutate nel loro contenuto e in parte (l'art. 100) sono state invece abrogate. Ne consegue che, in mancanza di più specifiche regole processuali, il richiamo abbia le caratteristiche del rinvio mobile e si riferisca al contenuto delle norme evocate nel testo applicabile ratione temporis, conclusione confermata dal fatto che la norma in esame, modificata dal d.lgs. n. 74 del 2015 con la sola detta eliminazione del riferimento all'art. 100 legge fall., non è stata accompagnata da alcuna precisazione sul riferimento alla vecchia legge, evidentemente inutile. Ciò ricordato, e richiamato il principio affermato da Cass. 16549/2021, cit. supra, che ha ritenuto, condivisibilmente, di giungere a una composizione delle riferite dissonanze interna alla Prima Sezione senza necessità di investire del problema le Sezioni Unite (sulla «base di un'esegesi più saldamente ancorata all'art. 194 legge fall., al quale - nell'attuale vigenza - si deve il coordinamento tra la detta legge fallimentare e le previsioni speciali in tema di liquidazione coatta amministrativa, che ricalcano (per quanto qui rileva) lo schema F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 di quelle di cui agli artt. 98 e 99 della legge fallimentare» : cfr. sempre Cass.16549/2021, cit. supra), l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla procedura controricorrente va dunque disattesa. 2. Il ricorso è tuttavia infondato nel merito. 3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento al mancato riconoscimento dell’ammissione al passivo dell’indennizzo per il cd. rischio locativo. 4. Con il secondo mezzo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sempre con riferimento al mancato riconoscimento dell’ammissione al passivo dell’indennizzo da rischio locativo. 4.1 I due motivi, esaminabili congiuntamente perché strettamente connessi, presentano profili di infondatezza e profili di inammissibilità. 4.1.1 La ricorrente, da un lato, sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, ha compiutamente adempiuto all’onere, a suo carico, di provare la sua qualità di conduttrice dell’immobile mediante la produzione del contratto, concluso nel settembre 2008, di cessione in suo favore della azienda ivi esercitata con successione nel contratto di locazione dell’immobile già in essere tra il cedente a la allora proprietaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; e che invece la [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. non ha adempiuto all’onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa da lei azionata. Tale tesi è priva di fondamento. Rettamente il tribunale ha precisato come la fonte negoziale della pretesa di indennizzo azionata con la domanda, cioè la polizza assicurativa, garantisse (per quanto qui rileva) il conduttore dalla responsabilità civile nei confronti del proprietario dell’immobile ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 del codice civile, sì che, postulando tale copertura assicurativa la qualità di conduttore in capo all’assicurato, l’onere della prova di tale qualità grava sulla parte istante, e non è stato adempiuto dalla Piscitelli. E’ evidente, in linea generale, che tale fatto costitutivo del diritto azionato deve essere provato come sussistente alla data del sinistro da cui deriva la responsabilità oggetto della garanzia: ne consegue che, da un lato, non F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 costituisce di per sé prova idonea del fatto stesso la produzione di un atto risalente a tre anni prima del sinistro, dall’altro, a fronte di tale prova inidonea non è predicabile alcun onere a carico della procedura di liquidazione coatta di provare fatti impeditivi o estintivi della pretesa di indennizzo. A ciò aggiungasi, nello specifico, che nella illustrazione di entrambi i motivi in esame non è dato rilevare alcuna censura avverso la puntuale affermazione del tribunale secondo la quale la opponente non aveva provveduto nei termini di cui all’art. 99, 2 comma, n. 4, l. fall. a depositare tempestivamente la documentazione necessaria per la dimostrazione della sua qualità di conduttrice dell’immobile danneggiato. 4.1.2 La ricorrente sostiene inoltre che il tribunale avrebbe erroneamente individuato nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la conduttrice dell’azienda sopra descritta, sulla base di una erronea lettura del ricorso proposto dalla proprietaria dei locali [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 702 bis cod. proc. civ. (prodotto nel giudizio di opposizione allo stato passivo) che non avrebbe tenuto in considerazione un documento che sarebbe stato allegato al ricorso stesso, denominato “atto di scissione parziale con costituzione di nuova società” ove si leggerebbe che «gli elementi attivi che vengono assegnati alla beneficiaria [OSCURATO:SOCIETA]. sono costituiti dagli immobili e dai contratti di locazione finanziaria attualmente nella titolarità della scissa», senza alcun cenno all’esistenza di uno specifico contratto di locazione commerciale alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei locali interessati dall’incendio, con la conseguenza che il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 702bis c.p.c. non avrebbe potuto costituire prova dell’esistenza di un conduttore diverso da ella odierna ricorrente. Ne consegue – sempre secondo la tesi difensiva della ricorrente – che anche la produzione in giudizio dell’ordinanza decisoria, emessa dal Tribunale di Roma, di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale conduttrice dell’immobile sarebbe stata del tutto irrilevante dal punto di vista probatorio. 4.1.3 A tale prospettazione si collega il secondo motivo, con il quale è denunciato il vizio di omesso esame di fatto decisivo deducendo che il “fatto storico” non considerato dal Tribunale nel suo percorso decisionale sarebbe stato la “controversia inerente la qualità di conduttore dell’immobile sito in Ostia-lido”, evidenziando altresì che il già sopra ricordato atto di scissione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 societaria parziale – per il quale era stato chiesto invano termine per il Data pubblicazione 25/05/2022 deposito – avrebbe dimostrato la mancata prova da parte della l.c.a. dell’esistenza di altri conduttori diversi dalla ricorrente. 4.1.4 Tali confuse doglianze in fatto, richiedenti una lettura diretta dei documenti di prova, sono inammissibili anche sotto ulteriori profili. In primo luogo, esse si mostrano dirette a contrastare solo una delle due rationes decidendi esposte dal tribunale a sostegno della decisione sul punto in esame: invero, il Tribunale ha espressamente affermato, in primo luogo, che l’onere della prova non era stato assolto dalla ricorrente (tenendo anche presente che la documentazione da ella offerta alla udienza era tardiva), e tale accertamento è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, anche a prescindere dalla ulteriore ratio esposta, secondo la quale dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente (gli atti processuali del già ricordato giudizio) risultava che la qualità di conduttore era rivestita da altri. L’infondatezza della censura riguardante la prima ratio rende priva di interesse per la ricorrente la censura avverso la seconda, che non potrebbe comunque condurre a conclusioni diverse da quelle esposte nel provvedimento impugnato. A ciò va aggiunto, per completezza: a) che il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame (l’esistenza del contenzioso risarcitorio introdotto ai sensi dell’art. 702bis c.p.c. dal proprietario dell’immobile danneggiato) risulta evidentemente essere stato esaminato dal tribunale; b)che in realtà la ricorrente si duole dell’omesso esame di un documento (l’atto di scissione parziale), in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) secondo la quale l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; c) che peraltro di detto documento non era stata neanche autorizzata l’acquisizione probatoria nel corso del giudizio di merito e pertanto non è neanche possibile il deposito in questo giudizio di legittimità, in allegato al ricorso. 5. Con il terzo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art.2697 cod. civ., sul rilievo dell’erroneità della decisione impugnata per la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 mancata ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, nonché per violazione dell’art. 245 Cod. Ass., in relazione al riferimento alla mancata attivazione della cd. perizia contrattuale. 5.1 Il terzo mezzo è anch’esso inammissibile. 5.1.1 Con esso la ricorrente si duole, in primo luogo, della violazione del disposto normativo di cui all’art. 2697 cod. civ. in punto di violazione del principio di ripartizione degli oneri probatori, sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nel ritenere indimostrato l’ulteriore danno lamentato agli arredi e alle attrezzature aziendali danneggiati dall’incendio (e non ammesso al passivo dal commissario), nonostante avesse depositato una perizia giurata che aveva accertato tutti i danni subiti. Le censure così proposte dalla ricorrente attingono il merito della decisione che invece è rimesso ai giudici della cognizione, prospettando doglianze che presuppongono, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la rilettura diretta degli atti istruttori e la scelta di quelli ritenuti più idonei alla decisione secondo un sindacato giudiziale che invece è sottratto al giudice di legittimità ed invece rimesso alla cognizione di quello del merito. La ricorrente lamenta, inoltre, la negata ammissione di un mezzo istruttorio (c.t.u.) che è invece riservata alla discrezionalità del giudice di merito, il quale, nella specie, ha peraltro correttamente motivato la sua scelta, senza ricevere, sul punto, censure specifiche apprezzabili. 5.1.2 La ricorrente prospetta, inoltre, la violazione dell’art. 245 del Codice delle assicurazioni laddove il Tribunale le avrebbe rimproverato la mancata attivazione della procedura, negozialmente prevista, della perizia contrattuale. La censura è inammissibile perché è articolata in modo completamente decentrato rispetto alla ratio decidendi sopra ricordata e perché la disposizione - di cui si prospetta la violazione - si limita solo a prevedere la revoca da parte delle autorità amministrative dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative e la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. La doglianza prospettata dalla ricorrente si sostanzia, in realtà, nella prospettazione di un’argomentazione difensiva di merito per giustificare la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 mancata richiesta di perizia contrattuale - che sarebbe stata impedita dalla sopravvenuta messa in LCA -, argomentazione, comunque, non decisiva perché inidonea a scalfire le altre carenze probatorie indicate dal Tribunale, quale ratio decidendi non adeguatamente censurata, come già sopra precisato. 6. Il quarto mezzo denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento al mancato riconoscimento delle voci di indennizzo previste dal contratto assicurativo. 6.1 Il motivo è anch’esso inammissibile perché, al di là del contenuto della rubrica (che articola un vizio di omesso esame di fatto decisivo), le doglianze non individuano in alcun modo un “fatto storico” del cui omesso esame si duole la ricorrente, ma al contrario richiedono, ancora una volta, la rilettura diretta da parte del giudice di legittimità della documentazione già peraltro depositata nella sede di verifica dei crediti (e di cui è stato omesso il deposito innanzi al giudice dell’opposizione), senza che ne fosse stata richiesta a quest’ultimo l’acquisizione tramite l’apprensione del fascicolo della precedente fase amministrativa di accertamento del credito. Detto altrimenti, la ricorrente neanche descrive un fatto materiale (di cui lamenta l’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), ma indica, al solito, un documento di cui chiede la rilettura in sede di valutazione istruttoria dello stesso, affermando, peraltro, che il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento ad un documento (n. 7 della produzione allegata all’istanza di ammissione) il cui contenuto sarebbe invece quello di altro documento (documento n.8), in tal modo denunciando un errore revocatorio, per il quale è previsto dalla legge processuale altro mezzo di impugnazione. 7. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23082/2015 Numero sezionale 1021/2022 Numero di raccolta generale 16850/2022 ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Data pubblicazione 25/05/2022 Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 200
Decreto Cassazione n. 16850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris