CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05437/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 16730-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. CMMNGL42M44, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Adriana 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da' quale, unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 306/21/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanisetta, depositata il 26.01.2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A seguito della cessione dell'azienda esercente il commercio al minuto di articoli religiosi, l'Agenzia delle entrate notificò alla cedente [OSCURATO:PERSONA] l'avviso d'accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui, RGN 16730/2015 Cons re rrl. Federici non risultando dichiarata con la vendita alcuna plusvalenza sul valore d'avviamento dell'azienda, fu determinato induttivamente il corrispettivo della cessione nella misura di C 38.547,00. A tal fine l'ufficio fece ricorso ai criteri previsti dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 (concernente le disposizioni per l'accertamento con adesione di varie imposte, tra cui quella di registro). Fu così accertato un maggior reddito d'impresa, con conseguente maggiore imposta ai fini Irpef. L'ufficio irrogò anche le sanzioni. Contestando l'accertamento, e in particolare il metodo di determinazione dell'avviamento, la contribuente adì la Commissione tributaria provinciale d: Enna, che con sentenza n. 318/01/2010 ne accolse in parte le ragioni, riducendo il valore ad C 8.500,00. La pronuncia fu impugnata dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanisetta, che, con sentenza n. 306/21/2015 accolse l'appello, confermando integralmente l'atto impositivo. La ricorrente, affidandosi a due motivi, ha censurato la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2022 la causa è stata riservata e decisa. La contribuente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto ai vizi inficianti la motivazione. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 del cod. proc. civ. ha richiamato l'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., riconducendo la critica al vizio processuale; con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ratione temporis vigente), dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 2, del d.P.R. n. 460 del 1996, dell'art. 11, comma 2, del d.m. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in I. 27 aprile 1989, n. 154, del D.P.C.M. 22 dicembre 1989, RGN 16730/2015 Consigl re rel. Federici ( nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2730 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla erronea pretesa fiscale e all'erroneo criterio di determinazione del valore d'avviamento. Il primo motivo, dal tenore delle cui argomentazioni si evince che la ricorrente ha denunciato l'apparenza della motivazione, è fondato. Premesso che il vizio di motivazione apparente della sentenza trova corretta collocazione nella previsione dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., opportunamente richiamato dalla contribuente nelle memorie illustrative, esso sussiste ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo dell'esattezza e logicità del suo ragionamento. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in sede di gravame la decisione può essere legittimamente motivata anche per relationem, ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni dei primo giudice, esprima sia pure in modo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da renderne possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Conseguentemente va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame critico e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricor:so per cassazione deve ritenersi apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, della Costituzione (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). E si è anche affermato che l'apparenza si rivela ogni qual RGN 16730/2015 Consi rel./Federici volta la pronuncia evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia stata alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819). Ebbene, nel caso di specie il giudice regionale, dopo aver riportato le questioni principali prospettate dalle parti, ed in particolare le critiche sollevate dalla contribuente all'accertamento, e nello specifico alle modalità di determinazione del reddito da plusvalenza (il ricorso operato dall'ufficio all'art. 2, comma 4, del d.l. 460 del 1996 ai fini della quantificazione dell'avviamento, l'inesistenza in ogni caso di un accertamento volto alla determinazione del valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro, l'assenza di presunzioni gravi precise e concordanti, così come richiesto per gli accertamenti induttivi ai sensi degli artt. 39 e 42, comma 1, lett. d, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'assenza di riferimenti agli elementi idonei a riconoscere l'esistenza e comunque quantificare l'avviamento, tenendo anche conto che il cessionario per ragioni di concorrenza era stato indotto ad ubicare altrove la libreria e l'attività commerciale acquistata dal cedente), ha fondato la decisione, favorevole all'Agenzia delle entrate, sulla seguente motivazione: «Va premesso che l'accertamento della plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda è legittimo e risulta posto in essere nel rispetto delle disposizioni dell'art. 39 del DPR 600/73 sulla determinazione dei redditi in base alle scritture contabili. La determinazione di detta plusvalenza da parte dell'Agenzia, [...] deve ritenersi corretta in quanto fondata sulla effettiva redditività dell'azienda e basata su parametri che non sono stati in alcun modo contestati dalla Cammarata». Trattasi con tutta evidenza di una motivazione che non tiene conto neppure delle critiche pur riportate nella rappresentazione dei fatti e delle questioni controverse sollevate dalla contribuente. Peraltro l'adesione alle motivazioni dell'atto impositivo, pur astrattamente legittimo quando ad esso si rinvii per relationem, è del tutto privo delle ragioni, sia pur succintamente esposte, che spieghino la condivisione delle risultanze dell'attività accertativa operata dall'ufficio. RGN 16730/2015 Cons1i . re rei. Federici ,e / t La motivazione della sentenza dunque nel caso concreto si riduce ad una apparente spiegazione del dictum, che tuttavia non garantisce neppure quel minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Il primo motivo va pertanto accolto. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. La sentenza va dunque cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sez. staccata di Caltanisetta, che in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà al riesame delle ragioni d'appello. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza e rinvia il processo alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sez. staccata di Caltanisetta, cui