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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1985

Cassazione n. 14781/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1985 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLl dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo è manifestamente infondato alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato che ammette nel caso di lesioni funzionali ad oppositiva resistenza il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576, comma primo n. 1 e n. 5-bis cod. pen. (sul punto fra l'altro Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423); Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere este sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1985 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLl dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo è manifestamente infondato alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato che ammette nel caso di lesioni funzionali ad oppositiva resistenza il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576, comma primo n. 1 e n. 5-bis cod. pen. (sul punto fra l'altro Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423); Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere este sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14781/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris