CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico, stringato motivo di ricorso, che contesta l'improcedibilità per mancanza di querela, è privo di specificità e manifestamente infondato perché denunzia una violazione di legge palesemente smentita dagli atti processuali, in quanto dagli atti emerge sia la formale proposizione della querela in data 14 ottobre 2018 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. anche pag. 2 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza di appello), sia pure la costituzione di quest'ultimo come parte civile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igli re estensore €(113\ Il Presidente