CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 settembre 2022
Cassazione n. 40392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in data 3 dicembre 2020 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, dagli stessi commesso nelle rispettive qualità di amministratore di fatto (il primo) e di amministratore di diritto (il secondo) della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 12 settembre 2008. 2. Nell'interesse di entrambi gli imputati propone ricorso per cassazione il comune difensore e denuncia, con tre motivi — quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -: 2.1. la violazione degli «artt. 216, 219 e 123 L.F.» e dell'art. 521 cod. proc. pen., deducendo che i giudici dei gradi di merito, avendo travisato il fatto, erano incorsi in un errore di diritto, rilevante anche sotto il profilo del difetto di correlazione tra l'imputazione e la condanna, posto che Foresto era stato ritenuto artefice delle condotte di reato, contestategli come commesse da amministratore di fatto della società fallita, sebbene nulla degli elementi di prova acquisiti valesse a dimostrare tale qualifica, emergendo, piuttosto, che egli della [OSCURATO:SOCIETA] era stato soltanto il maggior cliente, e che Ciulli non poteva avere cagionato il dissesto della detta società, essendone stato l'amministratore soltanto dal 5 al 30 gennaio 2008; 2.2. la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., dolendosi del diniego agli imputati delle circostanze attenuanti generiche, a dispetto della condotta processuale serbata (con riferimento alla transazione cui Foresto era addivenuto con la Curatela fallimentare) e della modestia del loro contributo concorsuale (soprattutto quanto a Ciulli), nonché dell'entità della pena inflitta, sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte; 2.3. la violazione dell'art. 99 cod. pen., sul rilievo dell'assenza di specifica motivazione circa gli indicatori fattuali della maggiore pericolosità sociale dimostrata dagli imputati per effetto dei precedenti penali annoverati. 4. Con requisitoria tramessa in Cancelleria data 5 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato. 1.1. Le conformi decisioni di merito, nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), tramite il dettagliato richiamo degli elementi di prova posti a loro fondamento (dichiarazioni testimoniali di Zuliani, Filippi, Fontana, Ceccotti, quest'ultimo escusso ex art. 210 cod. proc. pen. e riscontrato nel suo narrato dal contenuto di plurime conversazioni telefoniche intercettate), hanno dato compiutamente e congruamente conto di come [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente l'amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., essendone stato, sin dalla costituzione, socio (ossia titolare del 49% delle quote sociale, tramite società a lui riconducibile, e, a partire dal gennaio 2008, della porzione maggioritaria delle quote stesse) ed avendone condizionato significativamente l'agire imprenditoriale (essendosi valso della [OSCURATO:SOCIETA], sfruttando l'autorevolezza commerciale dell'ex amministratore Ceccotti, per acquistare capi di abbigliamento di pregio, in quantità superiore a quanto necessario per il negozio di Cividale del Friuli, da destinare alle società riconducibili alla sua persona ed a quella del Ciulli, che a fronte della ricezione della merce non avevano versato alcun corrispettivo), e di come [OSCURATO:PERSONA], in combutta con Foresto, avesse contribuito a svuotare il magazzino della [OSCURATO:SOCIETA]., rendendosi parimenti partecipe della sottrazione delle scritture contabili di quest'ultima onde occultare ai creditori sociali la frode nei loro confronti perpetrata. 1.2. Ne viene che le doglianze di cui al proposto motivo, in punto di prova dei fatti ascritti agli imputati, oltre ad essere generiche - in quanto prive di qualsivoglia confronto critico con le ragioni ostese a sostegno della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) -, pur se articolate sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Tale rilievo vale, in particolare, in riferimento alla questione della qualifica di amministratore di fatto riconosciuta in capo a Foresto, considerato che è jus receptum che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Rv. 255767). 1.3. Le doglianze stesse, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sono anche manifestamente infondate perché articolate in spregio al diritto vivente che ha statuito che, i fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività: infatti, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804). 2. Il secondo e il terzo motivo sono non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. La sentenza impugnata resiste alle censure formulate in punto di trattamento sanzionatorio (ossia, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata disapplicazione della recidiva, così come rispettivamente contestata ai ricorrenti, e all'eccessività della pena loro inflitta), per essere stata, la motivazione al riguardo, rassegnata in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (S.U. n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 - dep. 29/01/2018, Rv. 272040; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Rv. 264533; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). La Corte territoriale ha, infatti, ben spiegato come non potesse essere rideterminata la pena inflitta ai deducenti in misura più favorevole - con l'esclusione dell'applicata recidiva e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche - perché il loro curriculum criminale registrava una serie di precedenti decisamente allarmanti ed indicativi, rispetto alle modalità dei nuovi reati commessi, della loro elevata capacità a delinquere e della loro pericolosità sociale, tanto più che nessun autentico segnale di resipiscenza poteva trarsi dalla transazione sottoscritta dal Foresto con la Curatela fallimentare, in ragione dell'esiguità del ristoro promesso rispetto all'effettivo ammontare del danno cagionato ai creditori sociali. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a fav