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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 00477/2026

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AGRO ORDINANZA udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell’errore materiale; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza, ivi compresa la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei gradi di merito, nonché per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio e al versamento della somma ex art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende.

OSSERVA Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo trascritto sul ruolo di camera di consiglio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], procedimento n. 36244/2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non sono state inserite le statuizioni civili di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e Regione Veneto, invece riportate nel dispositivo della sentenza-documento n. 33191 del 29/04/2025.

A tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426), in senso conforme al dispositivo della sentenza-documento, mentre nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente giudizio, trattandosi di procedimento non diretto ad incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Sez.

U. civ., n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).

P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 29 aprile 2025, sul ricorso n. 36244/2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove e' scritto "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" si aggiunga "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Regione Veneto, che liquida, per ciascuna parte civile, in euro duemila, oltre accessori di legge".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così è deciso, 17/12/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGRO ORDINANZA udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell’errore materiale; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza, ivi compresa la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei gradi di merito, nonché per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio e al versamento della somma ex art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende. OSSERVA Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo trascritto sul ruolo di camera di consiglio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], procedimento n. 36244/2024, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non sono state inserite le statuizioni civili di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e Regione Veneto, invece riportate nel dispositivo della sentenza-documento n. 33191 del 29/04/2025. A tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426), in senso conforme al dispositivo della sentenza-documento, mentre nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente giudizio, trattandosi di procedimento non diretto ad incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Sez. U. civ., n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744). P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 29 aprile 2025, sul ricorso n. 36244/2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove e' scritto "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" si aggiunga "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Regione Veneto, che liquida, per ciascuna parte civile, in euro duemila, oltre accessori di legge". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così è deciso, 17/12/202
Sentenza Cassazione n. 00477/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris