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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 30445/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6742/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 59 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pec dei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Impiego pubblico – mobilità orizzontale RGN 6742/2019 Pag.presso i cui uffici in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 è domiciliato ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1127/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/08/2018 R.G.N. 897/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere inquadrato nell’Area II, profilo professionale di assistente giudiziario, presentava, in data 30/9/2010, istanza di mobilità orizzontale ai sensi dell’art. 20 del c.c.n.i. del Ministero della Giustizia chiedendo il passaggio dalla qualifica B2 (assistente giudiziario) a quella B3 (cancelliere) producendo, a corredo della stessa, attestazione del Giudice di pace coordinatore circa l’avvenuto svolgimento delle mansioni di cancelliere B3 sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’istanza era respinta evidenziandosi da parte del Ministero che: - non era stato ancora stabilito il numero dei posti B3 da ricoprire; - il passaggio tra profili riguardava solo le mansioni assegnate con ordine di servizio adottato a partire del 30/7/2010; - l ’ attività di assistenza del magistrato in udienza o nell’attività istruttoria poteva essere svolta dall’assistente giudiziario e non costituiva mansione propria del cancelliere.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso al Tribunale di Catanzaro che lo accoglieva ritenendo che il compito principale del cancelliere B3 fosse quello di assistere il magistrato in udienza, attività che il ricorrente aveva svolto a decorrere dal 2/18/2012 in uno con quella relativa al rilascio di copie autentiche di documenti, di deposito di sentenze, di comunicazione di atti al PM, di tenuta dei registri civili, di preparazione RGN 6742/2019 Pag.dei fascicoli da trasmettere agli uffici giudiziari dirado superiore, di compilazione e trasmissione delle schede penali al casellario giudiziale.

Il Ministero proponeva appello.

3. La Corte d’appello di Catanzaro, esclusa ogni acquiescenza da parte dell’Amministrazione che si era limitata a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale, accoglieva l’impugnazione e respingeva la domanda.

Richiamava l’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.

Riteneva che non fosse possibile alcun automatismo essendo necessario lo svolgimento di una procedura selettiva adottata sulla base della dotazione organica del profilo di destinazione e delle esigenze di servizio dell’amministrazione.

Evidenziava che tanto era confermato dall’art. 20 del c.c.n.i. del Ministero della Giustiz ia i del 29/7/2010 contenente richiami alle ‘domande’degli interessati, alla verifica, in relazione ai requisiti di cui al comma 3, del possesso delle capacità professionali richieste nonchè, a parità di requisiti, alla anzianità di servizio.

4. Il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo.

5. Il Ministero ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente ha deposito memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 – art. 16 del c.c.n.l. di categoria e 20 del c.c.n.i. di categoria, nonché vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).

RGN 6742/2019 Pag.Sostiene che la norma del T.U., pur inserendo il concetto di selettività, non va ad restringere l’area di interpretazione che viene colmata sia dal c.c.n.l. (art. 16) sia dal c.c.n.i. (art. 20). [OSCURATO:PERSONA].n. 2011/2017 secondo cui: “In tema di rapporto di lavoro pubblico, l’equivalenza delle mansioni dipende dalla sola riconduzione di diverse mansioni alla stessa qualifica ad opera del contratto collettivo”.

2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia come violazione di legge, l’erronea applicazione del c.c.n.i.

Da tempo questa Corte ha affermato che i contratti integrativi attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001;

7.2. in relazione a detti contratti, pertanto, valgono gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. ed in ogni caso vanno indicati i criteri di ermeneutica contrattuale che la Corte territoriale avrebbe violato ( v. fra le tante, a Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 20872, 2709, 95 del 2018).

3. Per il resto, il motivo è infondato.

3.1. Va innanzitutto respinta l’eccezione di improcedibilità formulata dal Ministero per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per non avere il ricorrente depositato, in uno con il ricorso, il c.c.n.l. invocato.

È infatti principio consolidato quello secondo cui l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorché la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo RGN 6742/2019 Pag.contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, sì che la successiva previsione, introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune (cfr. Cass., Sez.

U., 4 novembre 2009, n. 23329). 3.2.È indiscusso che si discuta di passaggio all ’ interno della stessa area e non tra aree diverse.

Il ricorrente era un B2 e chiedeva il passaggio al B3 (v. ricorso per cassazione pag. 2) Il c.c.n.l. 2009 distingueva così le aree: [OSCURATO:PERSONA] (ex B1, B2, B3 e B3S) Appartengono a questa Area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono anche funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali. […] Sicuramente B2 e B3 appartenevano alla medesima Area funzionale seconda.

Orbene l’art. 52, comma 1, bis del d.lgs. 165/2001 (inserito dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150),innovando rispetto al precedente sistema, ha stabilito, nel testo ratione temporis vigente, che: « 1 - bis.

I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.

Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.

Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di RGN 6742/2019 Pag.destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore».

La norma è, dunque, per la parte che qui interessa («Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito»),fonte diretta del principio di selettività.

Ebbene, alla luce del testo di quella disposizione, non ha alcun fondamento il tentativo del ricorrente di restringerne la portata.

È del tutto evidente che, se le progressioni economiche all’interno della stessa area devono avvenire, per prescrizione di legge, «in funzione» di determinate caratteristiche dei lavoratori interessati, tali caratteristiche rappresentano un parametro di razionalità dei criteri che la pubblica amministrazione adotta, non solo per la comparazione tra i candidati ammessi, ma anche per l’individuazione dei lavoratori che possono partecipare alla mobilità orizzontale.

Il principio non è affatto smentito (né sarebbe potuto esserlo stante la previsione di legge sopra considerata ed i limiti fissati dall’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001) dall’art. 16 del c.c.n.l. che riguarda i passaggi interni all’area « 1 .

All ’ interno dell ’ area è consentito il passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo in base all’Allegato A.

2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata all’accesso dall’interno e l’interessato conserva la fascia retributiva acquisita, che rimane a carico del fondo.

3. Il passaggio è effettuato dalle Amministrazioni, tenuto RGN 6742/2019 Pag.conto delle esigenze di servizio, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste ed, a parità in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti dall’art. 13 (progressioni tra le aree).

4. Qualora nell’area si determinino posti disponibili nella dotazione organica di un profilo è consentito, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati in altro profilo, di diverso livello di accesso, della medesima area purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l’accesso all’area, di cui all’Allegato A e con risorse a carico del fondo.

Tale sviluppo avviene con le modalità previste dall’art. 18, commi 6 e 7 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area)».

Il c.c.n.l. impone, dunque, oltre al necessario rispetto dei limiti della dotazione organica e delle esigenze di servizio, una previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste e, a parità in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti dall’art. 13 (progressioni tra le aree) che, a sua volta, così prevede: «

1. Le progressioni da un ’ area all ’ altra immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: a) garanzia dell’accesso dall’esterno nei posti disponibili in ciascun profilo nella misura di cui all’art. 11, comma 2 (accesso dall’esterno). b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni.

Ai fini della determinazione del punteggio finale si fa riferimento al titolo di studio, all’esperienza professionale, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ed alle prove selettive finali.

2. Le progressioni di cui al comma 1 sono realizzate nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei RGN 6742/2019 Pag.requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione, in base a quanto previsto dall’allegato A.

3. La selezione interna di cui al comma 2 prende in considerazione: a) i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui all’art. 20 (relazioni sindacali nel sistema di classificazione) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili: - titoli di studio e culturali, diplomi di specializzazione o perfezionamento; - corsi di formazione, anche esterni all’Amministrazione, per i quali sia previsto l’esame finale, qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all’attività lavorativa affidata; -qualità della prestazione lavorativa in relazione ai risultati conseguiti, valutata ai sensi dell’art. 22; - arricchimento professionale desumibile dalla documentazione presentata dall’interessato e valutata in relazione: all’esercizio di mansioni superiori svolte secondo le vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici incarichi professionali nel corso dell’esperienza lavorativa o di ricerche o di studio affidati dall’Amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati; b) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso un’apposita prova volta ad accertare il possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi.

Gli elementi della selezione sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni.

In ogni caso i titoli e l’anzianità di servizio non assumono rilevanza prevalente.

4. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2 (codice disciplinare), del CCNL del 12 giugno 2003, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.

5. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate dalle Amministrazioni sulla base della RGN 6742/2019 Pag.programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale, ai sensi delle vigenti disposizioni».

Del resto, il principio della necessaria selettività con riferimento alle procedure di progressione all’interno delle posizioni individuate nella medesima area è stato già da tempo affermato da questa Corte (v.

Cass. 8 gennaio 2018, n. 214 secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti, è affidata alla contrattazione collettiva che può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività; la contrattazione integrativa è, invece, solo abilitata a disciplinare le materie delegate dai contratti nazionali nei limiti da questi stabiliti).

Tanto esclude la fondatezza del prospettato automatismo ovvero di un passaggio di area sul mero presupposto dello svolgimento di mansioni caratterizzanti il profilo di cancelliere.

4. Rigettato il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6742/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 59 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pec dei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Impiego pubblico – mobilità orizzontale RGN 6742/2019 Pag.presso i cui uffici in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 è domiciliato ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1127/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/08/2018 R.G.N. 897/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere inquadrato nell’Area II, profilo professionale di assistente giudiziario, presentava, in data 30/9/2010, istanza di mobilità orizzontale ai sensi dell’art. 20 del c.c.n.i. del Ministero della Giustizia chiedendo il passaggio dalla qualifica B2 (assistente giudiziario) a quella B3 (cancelliere) producendo, a corredo della stessa, attestazione del Giudice di pace coordinatore circa l’avvenuto svolgimento delle mansioni di cancelliere B3 sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’istanza era respinta evidenziandosi da parte del Ministero che: - non era stato ancora stabilito il numero dei posti B3 da ricoprire; - il passaggio tra profili riguardava solo le mansioni assegnate con ordine di servizio adottato a partire del 30/7/2010; - l ’ attività di assistenza del magistrato in udienza o nell’attività istruttoria poteva essere svolta dall’assistente giudiziario e non costituiva mansione propria del cancelliere. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso al Tribunale di Catanzaro che lo accoglieva ritenendo che il compito principale del cancelliere B3 fosse quello di assistere il magistrato in udienza, attività che il ricorrente aveva svolto a decorrere dal 2/18/2012 in uno con quella relativa al rilascio di copie autentiche di documenti, di deposito di sentenze, di comunicazione di atti al PM, di tenuta dei registri civili, di preparazione RGN 6742/2019 Pag.dei fascicoli da trasmettere agli uffici giudiziari dirado superiore, di compilazione e trasmissione delle schede penali al casellario giudiziale. Il Ministero proponeva appello. 3. La Corte d’appello di Catanzaro, esclusa ogni acquiescenza da parte dell’Amministrazione che si era limitata a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale, accoglieva l’impugnazione e respingeva la domanda. Richiamava l’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Riteneva che non fosse possibile alcun automatismo essendo necessario lo svolgimento di una procedura selettiva adottata sulla base della dotazione organica del profilo di destinazione e delle esigenze di servizio dell’amministrazione. Evidenziava che tanto era confermato dall’art. 20 del c.c.n.i. del Ministero della Giustiz ia i del 29/7/2010 contenente richiami alle ‘domande’degli interessati, alla verifica, in relazione ai requisiti di cui al comma 3, del possesso delle capacità professionali richieste nonchè, a parità di requisiti, alla anzianità di servizio. 4. Il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo. 5. Il Ministero ha resistito con controricorso. 6. Il ricorrente ha deposito memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 – art. 16 del c.c.n.l. di categoria e 20 del c.c.n.i. di categoria, nonché vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.). RGN 6742/2019 Pag.Sostiene che la norma del T.U., pur inserendo il concetto di selettività, non va ad restringere l’area di interpretazione che viene colmata sia dal c.c.n.l. (art. 16) sia dal c.c.n.i. (art. 20). [OSCURATO:PERSONA].n. 2011/2017 secondo cui: “In tema di rapporto di lavoro pubblico, l’equivalenza delle mansioni dipende dalla sola riconduzione di diverse mansioni alla stessa qualifica ad opera del contratto collettivo”. 2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia come violazione di legge, l’erronea applicazione del c.c.n.i. Da tempo questa Corte ha affermato che i contratti integrativi attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001; 7.2. in relazione a detti contratti, pertanto, valgono gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. ed in ogni caso vanno indicati i criteri di ermeneutica contrattuale che la Corte territoriale avrebbe violato ( v. fra le tante, a Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 20872, 2709, 95 del 2018). 3. Per il resto, il motivo è infondato. 3.1. Va innanzitutto respinta l’eccezione di improcedibilità formulata dal Ministero per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per non avere il ricorrente depositato, in uno con il ricorso, il c.c.n.l. invocato. È infatti principio consolidato quello secondo cui l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorché la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo RGN 6742/2019 Pag.contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, sì che la successiva previsione, introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune (cfr. Cass., Sez. U., 4 novembre 2009, n. 23329). 3.2.È indiscusso che si discuta di passaggio all ’ interno della stessa area e non tra aree diverse. Il ricorrente era un B2 e chiedeva il passaggio al B3 (v. ricorso per cassazione pag. 2) Il c.c.n.l. 2009 distingueva così le aree: [OSCURATO:PERSONA] (ex B1, B2, B3 e B3S) Appartengono a questa Area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono anche funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali. […] Sicuramente B2 e B3 appartenevano alla medesima Area funzionale seconda. Orbene l’art. 52, comma 1, bis del d.lgs. 165/2001 (inserito dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150),innovando rispetto al precedente sistema, ha stabilito, nel testo ratione temporis vigente, che: « 1 - bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di RGN 6742/2019 Pag.destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore». La norma è, dunque, per la parte che qui interessa («Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito»),fonte diretta del principio di selettività. Ebbene, alla luce del testo di quella disposizione, non ha alcun fondamento il tentativo del ricorrente di restringerne la portata. È del tutto evidente che, se le progressioni economiche all’interno della stessa area devono avvenire, per prescrizione di legge, «in funzione» di determinate caratteristiche dei lavoratori interessati, tali caratteristiche rappresentano un parametro di razionalità dei criteri che la pubblica amministrazione adotta, non solo per la comparazione tra i candidati ammessi, ma anche per l’individuazione dei lavoratori che possono partecipare alla mobilità orizzontale. Il principio non è affatto smentito (né sarebbe potuto esserlo stante la previsione di legge sopra considerata ed i limiti fissati dall’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001) dall’art. 16 del c.c.n.l. che riguarda i passaggi interni all’area « 1 . All ’ interno dell ’ area è consentito il passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo in base all’Allegato A. 2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata all’accesso dall’interno e l’interessato conserva la fascia retributiva acquisita, che rimane a carico del fondo. 3. Il passaggio è effettuato dalle Amministrazioni, tenuto RGN 6742/2019 Pag.conto delle esigenze di servizio, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste ed, a parità in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti dall’art. 13 (progressioni tra le aree). 4. Qualora nell’area si determinino posti disponibili nella dotazione organica di un profilo è consentito, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati in altro profilo, di diverso livello di accesso, della medesima area purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l’accesso all’area, di cui all’Allegato A e con risorse a carico del fondo. Tale sviluppo avviene con le modalità previste dall’art. 18, commi 6 e 7 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area)». Il c.c.n.l. impone, dunque, oltre al necessario rispetto dei limiti della dotazione organica e delle esigenze di servizio, una previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste e, a parità in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti dall’art. 13 (progressioni tra le aree) che, a sua volta, così prevede: « 1. Le progressioni da un ’ area all ’ altra immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: a) garanzia dell’accesso dall’esterno nei posti disponibili in ciascun profilo nella misura di cui all’art. 11, comma 2 (accesso dall’esterno). b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. Ai fini della determinazione del punteggio finale si fa riferimento al titolo di studio, all’esperienza professionale, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ed alle prove selettive finali. 2. Le progressioni di cui al comma 1 sono realizzate nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei RGN 6742/2019 Pag.requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione, in base a quanto previsto dall’allegato A. 3. La selezione interna di cui al comma 2 prende in considerazione: a) i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui all’art. 20 (relazioni sindacali nel sistema di classificazione) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili: - titoli di studio e culturali, diplomi di specializzazione o perfezionamento; - corsi di formazione, anche esterni all’Amministrazione, per i quali sia previsto l’esame finale, qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all’attività lavorativa affidata; -qualità della prestazione lavorativa in relazione ai risultati conseguiti, valutata ai sensi dell’art. 22; - arricchimento professionale desumibile dalla documentazione presentata dall’interessato e valutata in relazione: all’esercizio di mansioni superiori svolte secondo le vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici incarichi professionali nel corso dell’esperienza lavorativa o di ricerche o di studio affidati dall’Amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati; b) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso un’apposita prova volta ad accertare il possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi. Gli elementi della selezione sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. In ogni caso i titoli e l’anzianità di servizio non assumono rilevanza prevalente. 4. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2 (codice disciplinare), del CCNL del 12 giugno 2003, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. 5. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate dalle Amministrazioni sulla base della RGN 6742/2019 Pag.programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale, ai sensi delle vigenti disposizioni». Del resto, il principio della necessaria selettività con riferimento alle procedure di progressione all’interno delle posizioni individuate nella medesima area è stato già da tempo affermato da questa Corte (v. Cass. 8 gennaio 2018, n. 214 secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti, è affidata alla contrattazione collettiva che può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività; la contrattazione integrativa è, invece, solo abilitata a disciplinare le materie delegate dai contratti nazionali nei limiti da questi stabiliti). Tanto esclude la fondatezza del prospettato automatismo ovvero di un passaggio di area sul mero presupposto dello svolgimento di mansioni caratterizzanti il profilo di cancelliere. 4. Rigettato il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppost
Sentenza Cassazione n. 30445/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris