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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:25
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0469 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 gennaio 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Svolgimento della procedura – Scelta dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti – Articolo 63 – Operatore economico che fa affidamento sulle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice – Obbligo per tale operatore economico di trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di un subappaltatore dopo l’aggiudicazione dell’appalto – Incompatibilità» Nella causa C‑469/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 23 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2022, nel procedimento Ambisig – Ambiente e Sistemas de [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] do Desporto, ANO – Sistemas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Tecnologias de [OSCURATO:PERSONA] SA, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Piçarra e M. Gavalec (relatore), giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ambisig – Ambiente e Sistemas de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: l’«Ambisig») e la [OSCURATO:PERSONA] do Desporto relativamente alla decisione con cui quest’ultima ha escluso l’Ambisig dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi e ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi alla [OSCURATO:PERSONA] – Tecnologias de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il considerando 84 della direttiva 2014/24 enuncia quanto segue: «Molti operatori economici, non da ultimo le [piccole e medie imprese (PMI)], ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

Limitare tali requisiti, ad esempio mediante l’uso di un documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione aggiornata, potrebbe comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici.

L’offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l’appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti complementari o parte di essi se ritengono che ciò sia necessario per il buon andamento della procedura.

Ciò potrebbe in particolare valere per le procedure in due fasi – procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione – in cui le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della possibilità di limitare il numero di candidati invitati a presentare un’offerta.

L’obbligo di presentare i documenti complementari al momento della selezione dei candidati da invitare potrebbe essere giustificato per evitare che le amministrazioni aggiudicatrici invitino candidati che poi non risultino in grado di presentare i documenti complementari nella fase di aggiudicazione, impedendo la partecipazione di candidati altrimenti qualificati.

Occorre stabilire esplicitamente che il DGUE dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti alle cui capacità si affida un operatore economico, in modo che la verifica delle informazioni relative a tali soggetti possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all’operatore economico principale e alle medesime condizioni». 4 L’articolo 57 di tale direttiva elenca i vari motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. 5 Ai sensi dell’articolo 59 di detta direttiva, intitolato «Documento di gara unico europeo»: «1.

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il [DGUE] che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi; b) soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58; c) se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo

65. Se l’operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell’articolo 63, nel DGUE sono comprese altresì le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, in relazione a tali soggetti.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice.

Il DGUE indica inoltre l’autorità pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico sarà in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti complementari. (...)

4. L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 60 e, se del caso, all’articolo

62. L’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62.

5. In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora e sempre che l’amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di ottenere i certificati e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d’impresa virtuale ([OSCURATO:PERSONA]), un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione. (...)». 6 Con il titolo «Mezzi di prova», l’articolo 60 della medesima direttiva dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e all’allegato XII come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 57 e del rispetto dei criteri di selezione ai sensi dell’articolo

58. Le amministrazioni aggiudicatrici non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo e all’articolo

62. Conformemente all’articolo 63, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all’amministrazione aggiudicatrice che essi disporranno delle risorse necessarie». 7 L’articolo 63 della direttiva 2014/24, intitolato «Affidamento sulle capacità di altri soggetti», è così formulato: «1.

Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo

57. L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento».

Diritto portoghese 8 Come risulta dalla decisione di rinvio, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e c), del Código dos [OSCURATO:PERSONA] (codice degli appalti pubblici), in combinato disposto con gli articoli 81, 92 e 93 di tale codice, quando un operatore economico fa affidamento sulle capacità di un terzo in vista dell’esecuzione della prestazione di servizi di cui trattasi e salvo diversamente previsto dal bando di gara, tanto i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di tale terzo quanto la presentazione di una dichiarazione di impegno dello stesso devono essere richiesti solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi.

Di conseguenza, è solo nell’ambito di una procedura di gara ristretta mediante qualificazione preliminare che il requisito in parola si impone al momento della presentazione della candidatura, ai sensi dell’articolo 168, paragrafo 4, di detto codice.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Sulla base delle osservazioni formulate dall’Ambisig a sostegno della sua impugnazione, come riprodotte nella domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] do Desporto ha organizzato una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.

L’appalto di cui trattasi è stato aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA]. 10 L’Ambisig ha proposto un ricorso contenzioso in materia precontrattuale dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Leiria (Tribunale amministrativo e tributario di Leiria, Portogallo) diretto a contestare sia la propria esclusione dalla partecipazione a detta procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico sia l’aggiudicazione di tale appalto alla [OSCURATO:PERSONA]. 11 L’Ambisig addebitava, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] do Desporto di avere ritenuto che la sua offerta fosse stata presentata da un raggruppamento di offerenti, mentre essa intendeva fare affidamento su un subappaltatore e, pertanto, non era tenuta ad allegare alla sua offerta una dichiarazione di impegno di tale subappaltatore.

A detto proposito, secondo l’Ambisig, l’applicazione per analogia alla procedura di cui trattasi nel procedimento principale delle disposizioni dell’articolo 168, paragrafo 4, del codice degli appalti pubblici, che traspongono l’articolo 63 della direttiva 2014/24 nell’ordinamento giuridico portoghese, è illegittima, giacché il fatto di escluderla dalla partecipazione alla procedura di cui trattasi in forza dell’articolo 70, paragrafo 2, lettere a) e b), di detto codice costituisce un errore di diritto. 12 Con sentenza del 28 settembre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Leiria (Tribunale amministrativo e tributario di Leiria) ha respinto il ricorso dell’Ambisig.

Detto giudice ha considerato che, certamente, il requisito dell’impegno di terzi non era espressamente previsto nel bando di gara e che si trattava di una condizione di esecuzione dell’appalto che, per tale motivo, poteva essere soddisfatta successivamente alla sua aggiudicazione.

Tuttavia, il riferimento effettuato dall’Ambisig al subappalto di parte dei servizi di cui trattasi sarebbe rientrato nell’ambito di applicazione della clausola 12 del capitolato d’oneri, ai sensi della quale il subappalto era soggetto alla previa autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice.

Pertanto, la mancata presentazione di tale previa autorizzazione avrebbe costituito un motivo di esclusione dell’operatore interessato dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Detta esclusione sarebbe risultata inoltre dall’applicazione per analogia dell’articolo 168, paragrafo 4, del codice degli appalti pubblici. 13 Tale sentenza è stata confermata in appello da una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo centrale Sud, Portogallo), pronunciata il 3 febbraio 2022.

Detto giudice ha rilevato che il subappalto doveva essere previamente autorizzato dall’amministrazione aggiudicatrice, in conformità con la clausola 12 del capitolato d’oneri, e che la presentazione da parte dell’operatore economico di cui trattasi dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione del suo potenziale subappaltatore costituiva un prerequisito indispensabile per il rilascio di tale autorizzazione. 14 L’Ambisig, che ritiene la sentenza in parola errata per tre motivi, ha proposto un’impugnazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo).

In primo luogo, la presentazione di documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione del terzo di cui trattasi non potrebbe essere richiesta, dal momento che non risulterebbe né dal bando di gara né dal codice degli appalti pubblici, dato che l’articolo 168, paragrafo 4, di tale codice non sarebbe applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

In secondo luogo, la clausola 12 del capitolato d’oneri non sarebbe applicabile nell’ambito della fase precontrattuale della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di cui trattasi.

In terzo luogo, l’articolo 63 della direttiva 2014/24 non imporrebbe all’offerente di allegare, al momento della presentazione dell’offerta, la dichiarazione di impegno dei subappaltatori. 15 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema), che rinvia ai fatti come risultano dalla sentenza del 3 febbraio 2022 e la cui esposizione si considera integralmente riprodotta, conformemente all’articolo 663, paragrafo 6, del Código de [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile), i primi due argomenti dell’Ambisig indicati nel punto precedente sono fondati. 16 Resta quindi da risolvere la questione se quando, nell’ambito di una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, un offerente presenti un terzo sulle cui capacità tecniche intende fare affidamento per eseguire una parte dell’appalto in parola, l’articolo 63 della direttiva 2014/24 gli imponga di presentare, unitamente alla sua offerta, i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di detto terzo e la dichiarazione di quest’ultimo secondo cui il medesimo si impegna ad eseguire tale parte dell’appalto. 17 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 63 della direttiva [2014/24], la soluzione prevista dal diritto nazionale secondo cui, nelle procedure di appalto pubblico in cui si faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per l’esecuzione del servizio, vuoi i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore, vuoi la presentazione dell’impegno assunto dallo stesso, debbano essere richiesti solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto».

Sulla richiesta di procedimento accelerato 18 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte che il presente rinvio pregiudiziale fosse trattato con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. 19 Tuttavia, tenuto conto della decisione della Corte di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura, non occorre pronunciarsi su tale domanda (ordinanza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] de Peniche, C‑787/21 , non pubblicata, EU:C:2022:414 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

Sulla questione pregiudiziale 20 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una siffatta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 21 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. 22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con il considerando 84 di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale un operatore economico che intenda fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto per l’esecuzione di un appalto pubblico deve trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di tale soggetto e la dichiarazione di impegno del medesimo solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. 23 A questo proposito, si deve ricordare che l’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 prevede il diritto per un operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine di soddisfare sia i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, di tale direttiva sia i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali, stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, di detta direttiva (v., in tal senso, sentenze del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] 2 e [OSCURATO:PERSONA], C‑94/12 , EU:C:2013:646 , punti 29 e 33 , e del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19 , EU:C:2021:700 , punto 150 ). 24 L’operatore economico che intenda esercitare il diritto in parola può, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24, avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all’amministrazione aggiudicatrice che esso disporrà delle risorse necessarie.

A questo proposito, l’articolo 63, paragrafo 1, terza frase, di detta direttiva menziona, a titolo d’esempio, la possibilità per tale operatore economico di presentare l’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

Inoltre, detto operatore economico può, in forza dell’articolo 59, paragrafo 1, secondo e terzo comma, della citata direttiva, letto alla luce del considerando 84, terzo comma, di quest’ultima, trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice, al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione o della sua offerta, un DGUE diretto in particolare a confermare che, da un lato, né esso né alcuno dei soggetti sui quali intende fare affidamento si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 57 della medesima direttiva, che deve o può comportare l’esclusione di un operatore economico, e, dall’altro, che il criterio o i criteri di selezione di cui trattasi sono soddisfatti.

In ogni caso, qualsiasi operatore economico che intenda fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice la prova che disporrà dei mezzi necessari per soddisfare i criteri di selezione di cui all’articolo 58 della direttiva 2014/24. 25 Spetta quindi, in forza dell’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24, all’amministrazione aggiudicatrice verificare, conformemente agli articoli da 59 a 61 della stessa direttiva, in primo luogo, se i soggetti sulle cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfino i pertinenti criteri di selezione e, in secondo luogo, se sussistano motivi di esclusione, previsti all’articolo 57 della direttiva in parola, riguardanti siffatti soggetti. 26 Le verifiche summenzionate devono poter essere effettuate dall’amministrazione aggiudicatrice prima dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.

A tale proposito, il considerando 84 della direttiva 2014/24, che chiarisce la portata dell’articolo 63 della direttiva in parola, indica espressamente, ai commi secondo e terzo, che l’obbligo di presentare i documenti complementari al momento della selezione dei candidati da invitare potrebbe essere giustificato per evitare che le amministrazioni aggiudicatrici invitino candidati che poi non risultino in grado di presentare i documenti complementari nella fase di aggiudicazione, impedendo la partecipazione di candidati altrimenti qualificati. 27 Dalle considerazioni che precedono risulta quindi che l’articolo 63 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 59 e il considerando 84 della direttiva in parola, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale un operatore economico che intende fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto per l’esecuzione di un appalto pubblico deve trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di tale soggetto e la dichiarazione di impegno del medesimo solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratti.

Sulle spese 28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 59 e il considerando 84 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: osta a una normativa nazionale in forza della quale un operatore economico che intende fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto per l’esecuzione di un appalto pubblico deve trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di tale soggetto e la dichiarazione di impegno del medesimo solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratti.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0469 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 gennaio 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Svolgimento della procedura – Scelta dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti – Articolo 63 – Operatore economico che fa affidamento sulle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice – Obbligo per tale operatore economico di trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di un subappaltatore dopo l’aggiudicazione dell’appalto – Incompatibilità» Nella causa C‑469/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 23 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2022, nel procedimento Ambisig – Ambiente e Sistemas de [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] do Desporto, ANO – Sistemas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Tecnologias de [OSCURATO:PERSONA] SA, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Piçarra e M. Gavalec (relatore), giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ambisig – Ambiente e Sistemas de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: l’«Ambisig») e la [OSCURATO:PERSONA] do Desporto relativamente alla decisione con cui quest’ultima ha escluso l’Ambisig dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi e ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi alla [OSCURATO:PERSONA] – Tecnologias de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il considerando 84 della direttiva 2014/24 enuncia quanto segue: «Molti operatori economici, non da ultimo le [piccole e medie imprese (PMI)], ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante l’uso di un documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione aggiornata, potrebbe comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici. L’offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l’appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti complementari o parte di essi se ritengono che ciò sia necessario per il buon andamento della procedura. Ciò potrebbe in particolare valere per le procedure in due fasi – procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione – in cui le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della possibilità di limitare il numero di candidati invitati a presentare un’offerta. L’obbligo di presentare i documenti complementari al momento della selezione dei candidati da invitare potrebbe essere giustificato per evitare che le amministrazioni aggiudicatrici invitino candidati che poi non risultino in grado di presentare i documenti complementari nella fase di aggiudicazione, impedendo la partecipazione di candidati altrimenti qualificati. Occorre stabilire esplicitamente che il DGUE dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti alle cui capacità si affida un operatore economico, in modo che la verifica delle informazioni relative a tali soggetti possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all’operatore economico principale e alle medesime condizioni». 4 L’articolo 57 di tale direttiva elenca i vari motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. 5 Ai sensi dell’articolo 59 di detta direttiva, intitolato «Documento di gara unico europeo»: «1.   Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il [DGUE] che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi; b) soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58; c) se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 65. Se l’operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell’articolo 63, nel DGUE sono comprese altresì le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, in relazione a tali soggetti. Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice. Il DGUE indica inoltre l’autorità pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico sarà in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti complementari. (...) 4.   L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 60 e, se del caso, all’articolo 62. L’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62. 5.   In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora e sempre che l’amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di ottenere i certificati e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d’impresa virtuale ([OSCURATO:PERSONA]), un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione. (...)». 6 Con il titolo «Mezzi di prova», l’articolo 60 della medesima direttiva dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e all’allegato XII come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 57 e del rispetto dei criteri di selezione ai sensi dell’articolo 58. Le amministrazioni aggiudicatrici non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo e all’articolo 62. Conformemente all’articolo 63, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all’amministrazione aggiudicatrice che essi disporranno delle risorse necessarie». 7 L’articolo 63 della direttiva 2014/24, intitolato «Affidamento sulle capacità di altri soggetti», è così formulato: «1.   Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine. L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57. L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione. Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 2.   Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento». Diritto portoghese 8 Come risulta dalla decisione di rinvio, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e c), del Código dos [OSCURATO:PERSONA] (codice degli appalti pubblici), in combinato disposto con gli articoli 81, 92 e 93 di tale codice, quando un operatore economico fa affidamento sulle capacità di un terzo in vista dell’esecuzione della prestazione di servizi di cui trattasi e salvo diversamente previsto dal bando di gara, tanto i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di tale terzo quanto la presentazione di una dichiarazione di impegno dello stesso devono essere richiesti solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi. Di conseguenza, è solo nell’ambito di una procedura di gara ristretta mediante qualificazione preliminare che il requisito in parola si impone al momento della presentazione della candidatura, ai sensi dell’articolo 168, paragrafo 4, di detto codice. Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Sulla base delle osservazioni formulate dall’Ambisig a sostegno della sua impugnazione, come riprodotte nella domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] do Desporto ha organizzato una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. L’appalto di cui trattasi è stato aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA]. 10 L’Ambisig ha proposto un ricorso contenzioso in materia precontrattuale dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Leiria (Tribunale amministrativo e tributario di Leiria, Portogallo) diretto a contestare sia la propria esclusione dalla partecipazione a detta procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico sia l’aggiudicazione di tale appalto alla [OSCURATO:PERSONA]. 11 L’Ambisig addebitava, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] do Desporto di avere ritenuto che la sua offerta fosse stata presentata da un raggruppamento di offerenti, mentre essa intendeva fare affidamento su un subappaltatore e, pertanto, non era tenuta ad allegare alla sua offerta una dichiarazione di impegno di tale subappaltatore. A detto proposito, secondo l’Ambisig, l’applicazione per analogia alla procedura di cui trattasi nel procedimento principale delle disposizioni dell’articolo 168, paragrafo 4, del codice degli appalti pubblici, che traspongono l’articolo 63 della direttiva 2014/24 nell’ordinamento giuridico portoghese, è illegittima, giacché il fatto di escluderla dalla partecipazione alla procedura di cui trattasi in forza dell’articolo 70, paragrafo 2, lettere a) e b), di detto codice costituisce un errore di diritto. 12 Con sentenza del 28 settembre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Leiria (Tribunale amministrativo e tributario di Leiria) ha respinto il ricorso dell’Ambisig. Detto giudice ha considerato che, certamente, il requisito dell’impegno di terzi non era espressamente previsto nel bando di gara e che si trattava di una condizione di esecuzione dell’appalto che, per tale motivo, poteva essere soddisfatta successivamente alla sua aggiudicazione. Tuttavia, il riferimento effettuato dall’Ambisig al subappalto di parte dei servizi di cui trattasi sarebbe rientrato nell’ambito di applicazione della clausola 12 del capitolato d’oneri, ai sensi della quale il subappalto era soggetto alla previa autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, la mancata presentazione di tale previa autorizzazione avrebbe costituito un motivo di esclusione dell’operatore interessato dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. Detta esclusione sarebbe risultata inoltre dall’applicazione per analogia dell’articolo 168, paragrafo 4, del codice degli appalti pubblici. 13 Tale sentenza è stata confermata in appello da una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo centrale Sud, Portogallo), pronunciata il 3 febbraio 2022. Detto giudice ha rilevato che il subappalto doveva essere previamente autorizzato dall’amministrazione aggiudicatrice, in conformità con la clausola 12 del capitolato d’oneri, e che la presentazione da parte dell’operatore economico di cui trattasi dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione del suo potenziale subappaltatore costituiva un prerequisito indispensabile per il rilascio di tale autorizzazione. 14 L’Ambisig, che ritiene la sentenza in parola errata per tre motivi, ha proposto un’impugnazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema, Portogallo). In primo luogo, la presentazione di documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione del terzo di cui trattasi non potrebbe essere richiesta, dal momento che non risulterebbe né dal bando di gara né dal codice degli appalti pubblici, dato che l’articolo 168, paragrafo 4, di tale codice non sarebbe applicabile alla controversia di cui al procedimento principale. In secondo luogo, la clausola 12 del capitolato d’oneri non sarebbe applicabile nell’ambito della fase precontrattuale della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di cui trattasi. In terzo luogo, l’articolo 63 della direttiva 2014/24 non imporrebbe all’offerente di allegare, al momento della presentazione dell’offerta, la dichiarazione di impegno dei subappaltatori. 15 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema), che rinvia ai fatti come risultano dalla sentenza del 3 febbraio 2022 e la cui esposizione si considera integralmente riprodotta, conformemente all’articolo 663, paragrafo 6, del Código de [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile), i primi due argomenti dell’Ambisig indicati nel punto precedente sono fondati. 16 Resta quindi da risolvere la questione se quando, nell’ambito di una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, un offerente presenti un terzo sulle cui capacità tecniche intende fare affidamento per eseguire una parte dell’appalto in parola, l’articolo 63 della direttiva 2014/24 gli imponga di presentare, unitamente alla sua offerta, i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di detto terzo e la dichiarazione di quest’ultimo secondo cui il medesimo si impegna ad eseguire tale parte dell’appalto. 17 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 63 della direttiva [2014/24], la soluzione prevista dal diritto nazionale secondo cui, nelle procedure di appalto pubblico in cui si faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per l’esecuzione del servizio, vuoi i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore, vuoi la presentazione dell’impegno assunto dallo stesso, debbano essere richiesti solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto». Sulla richiesta di procedimento accelerato 18 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte che il presente rinvio pregiudiziale fosse trattato con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. 19 Tuttavia, tenuto conto della decisione della Corte di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura, non occorre pronunciarsi su tale domanda (ordinanza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] de Peniche, C‑787/21 , non pubblicata, EU:C:2022:414 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Sulla questione pregiudiziale 20 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una siffatta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 21 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. 22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con il considerando 84 di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale un operatore economico che intenda fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto per l’esecuzione di un appalto pubblico deve trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di tale soggetto e la dichiarazione di impegno del medesimo solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. 23 A questo proposito, si deve ricordare che l’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 prevede il diritto per un operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine di soddisfare sia i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, di tale direttiva sia i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali, stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, di detta direttiva (v., in tal senso, sentenze del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] 2 e [OSCURATO:PERSONA], C‑94/12 , EU:C:2013:646 , punti 29 e 33 , e del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19 , EU:C:2021:700 , punto 150 ). 24 L’operatore economico che intenda esercitare il diritto in parola può, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24, avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all’amministrazione aggiudicatrice che esso disporrà delle risorse necessarie. A questo proposito, l’articolo 63, paragrafo 1, terza frase, di detta direttiva menziona, a titolo d’esempio, la possibilità per tale operatore economico di presentare l’impegno assunto da detti soggetti a tal fine. Inoltre, detto operatore economico può, in forza dell’articolo 59, paragrafo 1, secondo e terzo comma, della citata direttiva, letto alla luce del considerando 84, terzo comma, di quest’ultima, trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice, al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione o della sua offerta, un DGUE diretto in particolare a confermare che, da un lato, né esso né alcuno dei soggetti sui quali intende fare affidamento si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 57 della medesima direttiva, che deve o può comportare l’esclusione di un operatore economico, e, dall’altro, che il criterio o i criteri di selezione di cui trattasi sono soddisfatti. In ogni caso, qualsiasi operatore economico che intenda fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice la prova che disporrà dei mezzi necessari per soddisfare i criteri di selezione di cui all’articolo 58 della direttiva 2014/24. 25 Spetta quindi, in forza dell’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24, all’amministrazione aggiudicatrice verificare, conformemente agli articoli da 59 a 61 della stessa direttiva, in primo luogo, se i soggetti sulle cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfino i pertinenti criteri di selezione e, in secondo luogo, se sussistano motivi di esclusione, previsti all’articolo 57 della direttiva in parola, riguardanti siffatti soggetti. 26 Le verifiche summenzionate devono poter essere effettuate dall’amministrazione aggiudicatrice prima dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. A tale proposito, il considerando 84 della direttiva 2014/24, che chiarisce la portata dell’articolo 63 della direttiva in parola, indica espressamente, ai commi secondo e terzo, che l’obbligo di presentare i documenti complementari al momento della selezione dei candidati da invitare potrebbe essere giustificato per evitare che le amministrazioni aggiudicatrici invitino candidati che poi non risultino in grado di presentare i documenti complementari nella fase di aggiudicazione, impedendo la partecipazione di candidati altrimenti qualificati. 27 Dalle considerazioni che precedono risulta quindi che l’articolo 63 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 59 e il considerando 84 della direttiva in parola, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale un operatore economico che intende fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto per l’esecuzione di un appalto pubblico deve trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di tale soggetto e la dichiarazione di impegno del medesimo solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratti. Sulle spese 28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 59 e il considerando 84 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: osta a una normativa nazionale in forza della quale un operatore economico che intende fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto per l’esecuzione di un appalto pubblico deve trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di tale soggetto e la dichiarazione di impegno del medesimo solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratti. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris