CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11265/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellinonel procedimento nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del 7 novembre 2025 del Tribunale di Avellinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, Fabiolarinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 7 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Avellino ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in data 23 settembre2025, finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, della somma di euro8470,00, quale profitto del reato di riciclaggio provvisoriamente contestato aMariacarmela [OSCURATO:PERSONA], poiché, stante l’assenza di qualsivoglia motivazione,ancorché concisa, delle ragioni che rendevano attuale e concreto il pericolo che,nel tempo necessario per pervenire ad accertamento di merito, la futuraesecuzione della confisca potesse essere vanificata da atti di dispersione delpatrimonio da parte dell’indagata, ha ritenuto di non potere procedere allaintegrazione della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 309,comma 9, cod. proc. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen., annullandoconseguentemente il decreto di sequestro preventivo.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo vizi di violazione di legge edi motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 309, comma 9, cod. proc.pen., 324, comma 7, cod. proc. pen., 322-ter cod. proc. pen. Si deduce che ilTribunale ha annullato il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indaginipreliminari sulla base dell’erroneo presupposto che quest'ultimo non avessemotivato sulla sussistenza del periculum in mora e di non poter integrare suddettamotivazione mentre, invece, alle pagine 35 e 44 del decreto annullato, il giudiceavrebbe adeguatamente motivato sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. Nella fattispecie è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca, invia diretta o per equivalente, della somma di euro 8470,00, quale profitto del reatodi cui all’art. 648-bis cod. pen. provvisoriamente contestato all’indagata.2.1. La giurisprudenza di legittimità richiede che il sequestro preventivo dicui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., contenga la concisa motivazione anche del "periculum in mora", darapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativodella confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01).In continuità con l’interpretazione delle Sezioni Unite “Ellade” lagiurisprudenza ha chiarito che, nella motivazione del periculum in mora si deveescludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione,utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile deldenaro (tra le tante: Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 – 01;Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 – 01).2.2. Con riferimento ai poteri del tribunale del riesame di integrare lamotivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, la Corteha chiarito che si applicano le disposizioni concernenti il potere di annullamentodel tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309cod. proc. pen. - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.- in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativodella misura cautelare reale, nel senso che il tribunale del riesame annulla ilprovvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonomavalutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchédegli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv.266789 - 01).Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla Corte che, con specificoriferimento alla motivazione sul periculum in mora, ha affermato che, in tema diimpugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare lamotivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto dipericulum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto talecarenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinatodisposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3,n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285747 - 01; Sez. 3,n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268 - 01).2.3. Tanto premesso, nella fattispecie, la motivazione posta a fondamentodel sequestro risulta fare riferimento essenzialmente alla natura fungibile deldenaro ed ai connessi rischi di sottrazione o dispersione.Si tratta, dunque, di una motivazione che non risulta conforme ai principiaffermati dalla sentenza a Sezioni Unite “Ellade” e dalla successiva giurisprudenzadi legittimità, secondo cui non è sufficiente fondare il periculum in mora sul merorichiamo alla natura fungibile del denaro, trattandosi di parametro non pertinenteal giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela, il quale è tenuto aspecificare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possaessere attesa senza rendere la confisca successivamente impraticabile.Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto di non potereprocedere alla integrazione della motivazione sul periculum in mora, in quantomancante.3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso. La natura di partepubblica del ricorrente lo esonera dal pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11265/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANNA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 523/2026IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 42694/2025DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellinonel procedimento nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del 7 novembre 2025 del Tribunale di Avellinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, Fabiolarinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 7 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Avellino ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in data 23 settembre2025, finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, della somma di euro8470,00, quale profitto del reato di riciclaggio provvisoriamente contestato aMariacarmela [OSCURATO:PERSONA], poiché, stante l’assenza di qualsivoglia motivazione,ancorché concisa, delle ragioni che rendevano attuale e concreto il pericolo che,nel tempo necessario per pervenire ad accertamento di merito, la futuraesecuzione della confisca potesse essere vanificata da atti di dispersione delpatrimonio da parte dell’indagata, ha ritenuto di non potere procedere allaintegrazione della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 309,comma 9, cod. proc. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen., annullandoconseguentemente il decreto di sequestro preventivo.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo vizi di violazione di legge edi motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 309, comma 9, cod. proc.pen., 324, comma 7, cod. proc. pen., 322-ter cod. proc. pen. Si deduce che ilTribunale ha annullato il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indaginipreliminari sulla base dell’erroneo presupposto che quest'ultimo non avessemotivato sulla sussistenza del periculum in mora e di non poter integrare suddettamotivazione mentre, invece, alle pagine 35 e 44 del decreto annullato, il giudiceavrebbe adeguatamente motivato sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. Nella fattispecie è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca, invia diretta o per equivalente, della somma di euro 8470,00, quale profitto del reatodi cui all’art. 648-bis cod. pen. provvisoriamente contestato all’indagata.2.1. La giurisprudenza di legittimità richiede che il sequestro preventivo dicui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., contenga la concisa motivazione anche del "periculum in mora", darapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativodella confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01).In continuità con l’interpretazione delle Sezioni Unite “Ellade” lagiurisprudenza ha chiarito che, nella motivazione del periculum in mora si deveescludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione,utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile deldenaro (tra le tante: Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 – 01;Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 – 01).2.2. Con riferimento ai poteri del tribunale del riesame di integrare lamotivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, la Corteha chiarito che si applicano le disposizioni concernenti il potere di annullamentodel tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309cod. proc. pen. - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.- in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativodella misura cautelare reale, nel senso che il tribunale del riesame annulla ilprovvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonomavalutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchédegli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv.266789 - 01).Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla Corte che, con specificoriferimento alla motivazione sul periculum in mora, ha affermato che, in tema diimpugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare lamotivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto dipericulum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto talecarenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinatodisposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3,n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285747 - 01; Sez. 3,n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268 - 01).2.3. Tanto premesso, nella fattispecie, la motivazione posta a fondamentodel sequestro risulta fare riferimento essenzialmente alla natura fungibile deldenaro ed ai connessi rischi di sottrazione o dispersione.Si tratta, dunque, di una motivazione che non risulta conforme ai principiaffermati dalla sentenza a Sezioni Unite “Ellade” e dalla successiva giurisprudenzadi legittimità, secondo cui non è sufficiente fondare il periculum in mora sul merorichiamo alla natura fungibile del denaro, trattandosi di parametro non pertinenteal giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela, il quale è tenuto aspecificare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possaessere attesa senza rendere la confisca successivamente impraticabile.Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto di non potereprocedere alla integrazione della motivazione sul periculum in mora, in quantomancante.3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso. La natura di partepubblica del ricorrente lo esonera dal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]