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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11790/2026

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appresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2920/2024 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/20261.

Dalla sentenza d’appello e dagli atti delle parti risulta che la Phoenix(USA) LLC impugnava l’avviso di accertamento n.

T9D06MB00898, con ilquale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un PVC precedentementenotificato, aveva contestato l’illegittima indicazione, nella dichiarazioneIVA relativa all’anno 2020, di un credito di € 210.001.012,00 acquisito pereffetto dell’incorporazione dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perfezionatasi il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale credito, peraltro, era inesistente in quanto generatoche lo aveva poi ceduto.

L’Agenzia aveva quindi applicato le sanzioni perl’illegittima detrazione (art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997) e perl’infedele dichiarazione (art. 5, commi 4 e 4 bis, d.lgs. n. 471/1997),complessivamente determinate in € 367.876.650,38.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano rigettava ilricorso.2.

La società proponeva appello al quale resisteva l’Amministrazione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiarigettava l’appello, osservando che la fusione aveva prodotto i suoi effettia partire dal 27/4/2021 e che il credito era stato già indicato nelladichiarazione presentata per il 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; per taliragioni, non poteva essere indicato anche dalla società incorporante nelladichiarazione relativa al 2020.3.

Avverso la predetta sentenza la Phoenix (USA) LLC ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso, con il quale haeccepito l’inammissibilità del ricorso per diverse ragioni.La Procura Generale ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1c.p.c. con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.La società ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/20261.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 36, comma 2°, n.4) d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2°, n. 4) c.p.c. per motivazioneapparente.

Ad avviso della ricorrente, il giudice d’appello non ha affrontatola questione allo stesso sottoposta circa il corretto comportamento daparte della società, alla luce degli artt. 2504 bis e 172 comma 4° d.P.R.917/1986, atteso che, al momento della presentazione della dichiarazioneper l’anno 2020 ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), si erano già prodotti gli effetti della fusionecon la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con conseguente acquisizione del credito IVA.1.2 Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2504 bis c.c. e 172, comma 4°, d.P.R. 917/1986 «per nonavere la C.G.T. di II grado accertato che la società Phoenix (USA) LLC,quale successore a titolo universale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pereffetto dell’operazione di fusione per incorporazione perfezionatasi il27.4.2021, ha correttamente esposto nella sua dichiarazione del30.4.2021 il credito Iva vantato dall’incorporata per l’a.i. 2020».Ad avviso della società, per effetto della fusione, la Pheonix (USA) LLCera subentrata nei diritti e negli obblighi dell’incorporata, sicché eralegittima l’indicazione del credito IVA acquisito prima della presentazionedella dichiarazione.2.

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale si sostiene che mancherebbe la prova dei poteri dirappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto la procura specialealle liti in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità diprocuratore del socio Jamal MD Shoel, nonché quale institore dellapredetta società.L’eccezione è infondata.Va osservato che la società ha prodotto la procura institoria per notaioEnzo Becchetti di Roma del 14/9/2023 (rep n. 12.519, racc. n. 9.797) –Numero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026che espressamente prevede il potere dell’institore di stare in giudizio perconto della società, benché lo stesso debba presumersi, ai sensi dell’art.77 comma 2° c.p.c. - rilasciata dallo stesso Jamal MD Shoel,amministratore della società, i cui poteri risultano espressamente verificatidal notaio che ha redatto la procura che nell’atto afferma di essere certodi «identità, qualifica e poteri» di quest’ultimo; pertanto, non ènecessario, come sostenuto dalla controricorrente, il deposito di altri atti3.1 Sempre in via preliminare, occorre affrontare il problema dellatempestività del ricorso.Lo stesso risulta notificato una prima volta in data 13/1/2025; si trattadell’ultimo giorno utile, in quanto la sentenza impugnata, pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata notificata il 13/11/2024 ed il termine per laproposizione del ricorso, che scadeva di domenica, il 12/1/2025, è statoprorogato di diritto al giorno seguente ai sensi dell’art. 155, comma 4°,c.p.c.

Al ricorso notificato il 13/1/2025 è allegata la procura specialerilasciata in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, anche nelricorso, è indicato come difensore della società.Tuttavia, la notifica è stata eseguita, attraverso il suo indirizzo di postaelettronica certificata, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha redatto e sottoscrittocon la propria firma digitale la relazione di notifica ex art. 3 bis l. 53/1994,contenente l’attestazione di conformità della procura; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] altresì apposto la propria firma digitale al ricorso stesso, che dunquerisulta sottoscritto da quest’ultimo e non dall’Avvocato Quarta, che èindicato nell’intestazione come suo autore ed al quale è stata conferita laprocura speciale.Il giorno successivo, 14/1/2025, è stato notificato regolarmente unaltro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], recante lasottoscrizione digitale del predetto professionista.Numero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il 2/2/2025, quest’ultimo ricorso è stato depositato ai sensi dell’art.369 c.p.c. (ed iscritto al n. 2350/2025 r.g.), unitamente ad un’istanza dirimessione in termini, con la quale il difensore ha dedotto che il disguidonon era a lui imputabile, in quanto il software impiegato per i depositi e lenotifiche degli atti «all’interno dello stesso Studio, può essere utilizzato daqualsiasi avvocato che abbia acquistato la relativa licenza, semplicementeinserendo nel sistema informatico la chiavetta USB corrispondente allafirma digitale del professionista;- è possibile inserire nel sistema più di una chiavettacontemporaneamente.

Il profilo dell’avvocato con il quale operare, a quelpunto, può essere scelto con un “click” del mouse nella parte bassa dellaschermata alla voce “Anagrafica corrente”, come si vede dallo screen shotche si riporta di seguito, il quale mostra inserite le chiavette degli Avv.tiMatteo Spina e [OSCURATO:PERSONA] (…)- durante l’esecuzione della notifica del ricorso per cassazione, eseguita indata 13.1.2025, alla piattaforma “Service 1” erano collegate le chiavettecorrispondenti alle firme digitali degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] Spina (quest’ultimo difensore della ricorrente insieme all’Avv.Quarta nel grado di appello”.

Nonostante fosse stata scelta l’identitàdell’Avv.

Quarta (l’unico ad avere la procura speciale per il giudizio avantialla Suprema Corte di Cassazione) il sistema, come già accaduto altrevolte in passato, ha erroneamente utilizzato l’identità corrispondente aquella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- il disguido, ha avuto come conseguenza che il ricorso venisse sottoscritto(la sottoscrizione segue un percorso automatico in base al profilodell’avvocato che viene utilizzato) e notificato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] enon, come avrebbe dovuto essere, dal Collega di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];- il giorno successivo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], accortosi di aver ricevuto nella suacasella pec la conferma di una notifica non voluta, ha contattato la societàNumero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026Servicematica segnalando prontamente il disguido senza tuttavia otteneremai alcuna risposta sulle cause che avevano determinato l’interferenzainformatica; (All. 2 e-mail Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e risposta alla pecAvv.

Spina del 14.1.2025)- in ogni caso, il 14.1.2025, quindi un giorno oltre i termini per la notifica,questa è stata nuovamente eseguita utilizzando correttamente l’identitàinformatica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dallericevute di accettazione e consegna allegate all’iscrizione a ruolo delricorso».3.2 L’istanza di rimessione in termini non può essere accolta.Al riguardo va ricordato che l’istituto della rimessione in termini (art.153, comma 2°, c.p.c.), applicabile anche in riferimento al termineperentorio per proporre ricorso per cassazione (Cass. n. 30512/2018)richiede che vi sia una causa non imputabile, riferibile ad un evento chepresenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilitàrelativa, né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapporto causaledeterminante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass. n.30512/2018; Cass. n. 3482/2019).Nel caso di specie va innanzi tutto rilevato che manca la prova delfatto che il difensore è incorso nella decadenza per la causa dallo stessoritenuta a sé non imputabile indicata nell’istanza.Lo stesso ha infatti depositato solo un messaggio di posta elettronicainviato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla società che gestisce il software in dotazione allostudio legale con la quale si segnala il problema indicato anche nell’istanzadi rimessione in termini; neppure successivamente, con la memoria exart. 380 bis.1 c.p.c., è stata però prodotta la risposta della società o altrodocumento dal quale possa desumersi che l’errore sia stato causato da unimprevedibile malfunzionamento del sistema anziché da un errorecompiuto da chi lo utilizzava (il documento contraddistinto dallaNumero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026descrizione “riscontro Servicematica del 14.1.2025” contiene solol’attestazione di ricezione del messaggio inviato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]).A ciò deve aggiungersi che, anche ove fossero dimostrate lecircostanze indicate nell’istanza, le stesse non sembrerebbero presentare icaratteri dell’assoluto impedimento.

Infatti, non pare da escludere che chiha inviato il messaggio di posta elettronica certificata potesse controllareimmediatamente da quale indirizzo fosse partito e, avvedutosi cherisultava quello dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rendersi conto anche del disguidonell’apposizione della firma digitale sul ricorso dal momento che, a quantorisulta dall’istanza di rimessione in termini, sarebbe collegata alla caselladi posta elettronica certificata utilizzata per l’invio.

Peraltro, non sembrache per il compimento di un tale controllo fosse richiesta una diligenzasuperiore a quella media, soprattutto tenuto conto del fatto che la notificaera stata eseguita nell’ultimo giorno utile e che il disguido era «giàaccaduto altre volte in passato».Rigettata l’istanza di rimessione in termini, è evidente che il ricorsonotificato il 14/1/2025 è tardivo.3.3 Occorre quindi verificare quale sia il vizio che affligge il ricorsonotificato il 13/1/2025 e se tale atto possa produrre qualche effetto.Va innanzi tutto evidenziato che il vizio non riguarda esclusivamente lanotifica, come argomentato dal ricorrente soprattutto nella memoria exart. 380 bis.1 c.p.c., bensì il ricorso stesso trasmesso con il messaggio diposta elettronica certificata del 13/1/2025, che risulta anch’essosottoscritto dall’[OSCURATO:PERSONA], cioè dal difensore che non era munitodella procura speciale.Tale situazione determina l’inammissibilità del ricorso, come previstodall’art. 365 c.p.c.Occorre ricordare, infatti, che «la giurisprudenza di questa Corte (tracui quella stessa indicata dall’ordinanza interlocutoria n. 16454/2023)assegna all’elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso tra ilNumero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026testo ed il suo apparente autore, affinché possa dirsi certa la paternitàdell’atto processuale.

A tal fine, dunque, la sottoscrizione si rivelaelemento indispensabile per la formazione dell’atto stesso, il cui difetto necomporta (come, per l’appunto, sovente affermato) l’inesistenza (in forzadell’estensione del principio della nullità insanabile stabilito dal secondocomma dell’art. 161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile lapaternità da altri elementi, come, in particolare, la sottoscrizione perautentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso (tra lealtre: Cass. n. 4078/1986; Cass. n. 6225/2005; Cass. n. 9490/2007;Cass. n. 1275/2011; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 32176/2022)» (Cass.Sez.

U. n. 6477/2024, in motivazione).Ciò, tuttavia, può avvenire, secondo le Sezioni Unite, solo qualora ilricorso sia privo della sottoscrizione – e sempre che possa desumersi lapaternità certa dello stesso da elementi qualificanti che nel caso di speciemancano, come la notificazione dalla casella p.e.c. dell’effettivo difensoree la sottoscrizione da parte di quest’ultimo dell’attestazione di conformità -non anche quando l’atto risulti sottoscritto da un difensore diverso daquello al quale è stata conferita la procura alle liti; con riguardo aquest’ultima ipotesi, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che«il ricorso per cassazione, sottoscritto da avvocato diverso da quello cui,nella procura a margine del ricorso stesso, è stato conferito il mandato aproporlo, è inammissibile, per la mancanza della necessaria procura infavore del sottoscrittore, non potendo il conferimento di essa desumersidalla circostanza che il legale, che ha sottoscritto il ricorso, abbiaautenticato la firma della parte in calce alla procura espressamenteconferita ad altro professionista» (Cass. n. 1235/2011; nello stesso senso,Cass. n. 6509/1988; Cass. n. 3685/1985; Cass. n. 2386/1985; Cass. n.120/1980).Numero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026Alla luce di quanto esposto è dunque inammissibile il ricorso notificatodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto sottoscritto da avvocato diverso daquello al quale è stata conferita la procura speciale.È altresì inammissibile, in quanto tardivo, per quanto osservato inprecedenza, il ricorso proposto dall’Avv.

Quarta, difensore della Phoenix(USA) LLC munito di procura speciale e notificato il 14/1/2025, cioè dopola scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 325 c.p.c. verificatasi il13/1/2025.3.4 Appare opportuno aggiungere che è inappropriato il richiamo,contenuto nell’istanza di rimessione in termini, alle pronunce di questaCorte in cui si afferma che «il principio […] secondo cui le ipotesid'inammissibilità dei rimedi giurisdizionali debbano essere limitate ai casiindispensabili, - svolge un vero e proprio effetto d'irraggiamentodell'intero sistema, comportando una rigorosa interpretazione conforme aCostituzione, se necessario adeguatrice, della disciplina normativa degliil giudizio» (Cass. Sez.

U. n. 21624/2006; Cass. Sez.

U. n. 10648/2017).Tali pronunce consentono di escludere la rilevanza di vizi derivanti daviolazioni meramente formali o comunque non totalmente imputabili allaparte (nella prima pronuncia si trattava dell’erronea individuazione deldestinatario della notifica, a cura della cancelleria, ex art. 23 l. 689/1981,del ricorso in opposizione a sanzioni amministrative; nella secondadell’improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,per il mancato deposito della relazione di notifica della sentenzaimpugnata, che era comunque presente in atti perché prodotta dalla partecontroricorrente).Nel caso di specie, i vizi riscontrati sono di ben altra gravità edla proposizione dell’impugnazione, il cui rispetto è indispensabile per ilfunzionamento dell’intero sistema processuale ed in relazione al quale èNumero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026previsto comunque l’istituto della rimessione in termini che consente di farfronte a situazioni in cui il ritardo non è imputabile alla parte.4.

In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.La ricorrente va quindi condannata al pagamento delle spese delpresente giudizio che si liquidano in € 113.000,00 per compensoprofessionale.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 113.000,00per compenso, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2920/2024 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Dalla sentenza d’appello e dagli atti delle parti risulta che la Phoenix(USA) LLC impugnava l’avviso di accertamento n. T9D06MB00898, con ilquale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un PVC precedentementenotificato, aveva contestato l’illegittima indicazione, nella dichiarazioneIVA relativa all’anno 2020, di un credito di € 210.001.012,00 acquisito pereffetto dell’incorporazione dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perfezionatasi il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; tale credito, peraltro, era inesistente in quanto generatoche lo aveva poi ceduto. L’Agenzia aveva quindi applicato le sanzioni perl’illegittima detrazione (art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997) e perl’infedele dichiarazione (art. 5, commi 4 e 4 bis, d.lgs. n. 471/1997),complessivamente determinate in € 367.876.650,38.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano rigettava ilricorso.2. La società proponeva appello al quale resisteva l’Amministrazione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiarigettava l’appello, osservando che la fusione aveva prodotto i suoi effettia partire dal 27/4/2021 e che il credito era stato già indicato nelladichiarazione presentata per il 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; per taliragioni, non poteva essere indicato anche dalla società incorporante nelladichiarazione relativa al 2020.3. Avverso la predetta sentenza la Phoenix (USA) LLC ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso, con il quale haeccepito l’inammissibilità del ricorso per diverse ragioni.La Procura Generale ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1c.p.c. con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.La società ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/20261.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 36, comma 2°, n.4) d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2°, n. 4) c.p.c. per motivazioneapparente. Ad avviso della ricorrente, il giudice d’appello non ha affrontatola questione allo stesso sottoposta circa il corretto comportamento daparte della società, alla luce degli artt. 2504 bis e 172 comma 4° d.P.R.917/1986, atteso che, al momento della presentazione della dichiarazioneper l’anno 2020 ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), si erano già prodotti gli effetti della fusionecon la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con conseguente acquisizione del credito IVA.1.2 Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2504 bis c.c. e 172, comma 4°, d.P.R. 917/1986 «per nonavere la C.G.T. di II grado accertato che la società Phoenix (USA) LLC,quale successore a titolo universale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pereffetto dell’operazione di fusione per incorporazione perfezionatasi il27.4.2021, ha correttamente esposto nella sua dichiarazione del30.4.2021 il credito Iva vantato dall’incorporata per l’a.i. 2020».Ad avviso della società, per effetto della fusione, la Pheonix (USA) LLCera subentrata nei diritti e negli obblighi dell’incorporata, sicché eralegittima l’indicazione del credito IVA acquisito prima della presentazionedella dichiarazione.2. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale si sostiene che mancherebbe la prova dei poteri dirappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto la procura specialealle liti in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità diprocuratore del socio Jamal MD Shoel, nonché quale institore dellapredetta società.L’eccezione è infondata.Va osservato che la società ha prodotto la procura institoria per notaioEnzo Becchetti di Roma del 14/9/2023 (rep n. 12.519, racc. n. 9.797) –Numero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026che espressamente prevede il potere dell’institore di stare in giudizio perconto della società, benché lo stesso debba presumersi, ai sensi dell’art.77 comma 2° c.p.c. - rilasciata dallo stesso Jamal MD Shoel,amministratore della società, i cui poteri risultano espressamente verificatidal notaio che ha redatto la procura che nell’atto afferma di essere certodi «identità, qualifica e poteri» di quest’ultimo; pertanto, non ènecessario, come sostenuto dalla controricorrente, il deposito di altri atti3.1 Sempre in via preliminare, occorre affrontare il problema dellatempestività del ricorso.Lo stesso risulta notificato una prima volta in data 13/1/2025; si trattadell’ultimo giorno utile, in quanto la sentenza impugnata, pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata notificata il 13/11/2024 ed il termine per laproposizione del ricorso, che scadeva di domenica, il 12/1/2025, è statoprorogato di diritto al giorno seguente ai sensi dell’art. 155, comma 4°,c.p.c. Al ricorso notificato il 13/1/2025 è allegata la procura specialerilasciata in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, anche nelricorso, è indicato come difensore della società.Tuttavia, la notifica è stata eseguita, attraverso il suo indirizzo di postaelettronica certificata, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha redatto e sottoscrittocon la propria firma digitale la relazione di notifica ex art. 3 bis l. 53/1994,contenente l’attestazione di conformità della procura; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] altresì apposto la propria firma digitale al ricorso stesso, che dunquerisulta sottoscritto da quest’ultimo e non dall’Avvocato Quarta, che èindicato nell’intestazione come suo autore ed al quale è stata conferita laprocura speciale.Il giorno successivo, 14/1/2025, è stato notificato regolarmente unaltro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], recante lasottoscrizione digitale del predetto professionista.Numero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il 2/2/2025, quest’ultimo ricorso è stato depositato ai sensi dell’art.369 c.p.c. (ed iscritto al n. 2350/2025 r.g.), unitamente ad un’istanza dirimessione in termini, con la quale il difensore ha dedotto che il disguidonon era a lui imputabile, in quanto il software impiegato per i depositi e lenotifiche degli atti «all’interno dello stesso Studio, può essere utilizzato daqualsiasi avvocato che abbia acquistato la relativa licenza, semplicementeinserendo nel sistema informatico la chiavetta USB corrispondente allafirma digitale del professionista;- è possibile inserire nel sistema più di una chiavettacontemporaneamente. Il profilo dell’avvocato con il quale operare, a quelpunto, può essere scelto con un “click” del mouse nella parte bassa dellaschermata alla voce “Anagrafica corrente”, come si vede dallo screen shotche si riporta di seguito, il quale mostra inserite le chiavette degli Avv.tiMatteo Spina e [OSCURATO:PERSONA] (…)- durante l’esecuzione della notifica del ricorso per cassazione, eseguita indata 13.1.2025, alla piattaforma “Service 1” erano collegate le chiavettecorrispondenti alle firme digitali degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] Spina (quest’ultimo difensore della ricorrente insieme all’Avv.Quarta nel grado di appello”. Nonostante fosse stata scelta l’identitàdell’Avv. Quarta (l’unico ad avere la procura speciale per il giudizio avantialla Suprema Corte di Cassazione) il sistema, come già accaduto altrevolte in passato, ha erroneamente utilizzato l’identità corrispondente aquella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- il disguido, ha avuto come conseguenza che il ricorso venisse sottoscritto(la sottoscrizione segue un percorso automatico in base al profilodell’avvocato che viene utilizzato) e notificato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] enon, come avrebbe dovuto essere, dal Collega di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];- il giorno successivo l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], accortosi di aver ricevuto nella suacasella pec la conferma di una notifica non voluta, ha contattato la societàNumero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026Servicematica segnalando prontamente il disguido senza tuttavia otteneremai alcuna risposta sulle cause che avevano determinato l’interferenzainformatica; (All. 2 e-mail Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e risposta alla pecAvv. Spina del 14.1.2025)- in ogni caso, il 14.1.2025, quindi un giorno oltre i termini per la notifica,questa è stata nuovamente eseguita utilizzando correttamente l’identitàinformatica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dallericevute di accettazione e consegna allegate all’iscrizione a ruolo delricorso».3.2 L’istanza di rimessione in termini non può essere accolta.Al riguardo va ricordato che l’istituto della rimessione in termini (art.153, comma 2°, c.p.c.), applicabile anche in riferimento al termineperentorio per proporre ricorso per cassazione (Cass. n. 30512/2018)richiede che vi sia una causa non imputabile, riferibile ad un evento chepresenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilitàrelativa, né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapporto causaledeterminante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass. n.30512/2018; Cass. n. 3482/2019).Nel caso di specie va innanzi tutto rilevato che manca la prova delfatto che il difensore è incorso nella decadenza per la causa dallo stessoritenuta a sé non imputabile indicata nell’istanza.Lo stesso ha infatti depositato solo un messaggio di posta elettronicainviato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla società che gestisce il software in dotazione allostudio legale con la quale si segnala il problema indicato anche nell’istanzadi rimessione in termini; neppure successivamente, con la memoria exart. 380 bis.1 c.p.c., è stata però prodotta la risposta della società o altrodocumento dal quale possa desumersi che l’errore sia stato causato da unimprevedibile malfunzionamento del sistema anziché da un errorecompiuto da chi lo utilizzava (il documento contraddistinto dallaNumero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026descrizione “riscontro Servicematica del 14.1.2025” contiene solol’attestazione di ricezione del messaggio inviato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]).A ciò deve aggiungersi che, anche ove fossero dimostrate lecircostanze indicate nell’istanza, le stesse non sembrerebbero presentare icaratteri dell’assoluto impedimento. Infatti, non pare da escludere che chiha inviato il messaggio di posta elettronica certificata potesse controllareimmediatamente da quale indirizzo fosse partito e, avvedutosi cherisultava quello dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rendersi conto anche del disguidonell’apposizione della firma digitale sul ricorso dal momento che, a quantorisulta dall’istanza di rimessione in termini, sarebbe collegata alla caselladi posta elettronica certificata utilizzata per l’invio. Peraltro, non sembrache per il compimento di un tale controllo fosse richiesta una diligenzasuperiore a quella media, soprattutto tenuto conto del fatto che la notificaera stata eseguita nell’ultimo giorno utile e che il disguido era «giàaccaduto altre volte in passato».Rigettata l’istanza di rimessione in termini, è evidente che il ricorsonotificato il 14/1/2025 è tardivo.3.3 Occorre quindi verificare quale sia il vizio che affligge il ricorsonotificato il 13/1/2025 e se tale atto possa produrre qualche effetto.Va innanzi tutto evidenziato che il vizio non riguarda esclusivamente lanotifica, come argomentato dal ricorrente soprattutto nella memoria exart. 380 bis.1 c.p.c., bensì il ricorso stesso trasmesso con il messaggio diposta elettronica certificata del 13/1/2025, che risulta anch’essosottoscritto dall’[OSCURATO:PERSONA], cioè dal difensore che non era munitodella procura speciale.Tale situazione determina l’inammissibilità del ricorso, come previstodall’art. 365 c.p.c.Occorre ricordare, infatti, che «la giurisprudenza di questa Corte (tracui quella stessa indicata dall’ordinanza interlocutoria n. 16454/2023)assegna all’elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso tra ilNumero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026testo ed il suo apparente autore, affinché possa dirsi certa la paternitàdell’atto processuale. A tal fine, dunque, la sottoscrizione si rivelaelemento indispensabile per la formazione dell’atto stesso, il cui difetto necomporta (come, per l’appunto, sovente affermato) l’inesistenza (in forzadell’estensione del principio della nullità insanabile stabilito dal secondocomma dell’art. 161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile lapaternità da altri elementi, come, in particolare, la sottoscrizione perautentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso (tra lealtre: Cass. n. 4078/1986; Cass. n. 6225/2005; Cass. n. 9490/2007;Cass. n. 1275/2011; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 32176/2022)» (Cass.Sez. U. n. 6477/2024, in motivazione).Ciò, tuttavia, può avvenire, secondo le Sezioni Unite, solo qualora ilricorso sia privo della sottoscrizione – e sempre che possa desumersi lapaternità certa dello stesso da elementi qualificanti che nel caso di speciemancano, come la notificazione dalla casella p.e.c. dell’effettivo difensoree la sottoscrizione da parte di quest’ultimo dell’attestazione di conformità -non anche quando l’atto risulti sottoscritto da un difensore diverso daquello al quale è stata conferita la procura alle liti; con riguardo aquest’ultima ipotesi, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che«il ricorso per cassazione, sottoscritto da avvocato diverso da quello cui,nella procura a margine del ricorso stesso, è stato conferito il mandato aproporlo, è inammissibile, per la mancanza della necessaria procura infavore del sottoscrittore, non potendo il conferimento di essa desumersidalla circostanza che il legale, che ha sottoscritto il ricorso, abbiaautenticato la firma della parte in calce alla procura espressamenteconferita ad altro professionista» (Cass. n. 1235/2011; nello stesso senso,Cass. n. 6509/1988; Cass. n. 3685/1985; Cass. n. 2386/1985; Cass. n.120/1980).Numero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026Alla luce di quanto esposto è dunque inammissibile il ricorso notificatodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto sottoscritto da avvocato diverso daquello al quale è stata conferita la procura speciale.È altresì inammissibile, in quanto tardivo, per quanto osservato inprecedenza, il ricorso proposto dall’Avv. Quarta, difensore della Phoenix(USA) LLC munito di procura speciale e notificato il 14/1/2025, cioè dopola scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 325 c.p.c. verificatasi il13/1/2025.3.4 Appare opportuno aggiungere che è inappropriato il richiamo,contenuto nell’istanza di rimessione in termini, alle pronunce di questaCorte in cui si afferma che «il principio […] secondo cui le ipotesid'inammissibilità dei rimedi giurisdizionali debbano essere limitate ai casiindispensabili, - svolge un vero e proprio effetto d'irraggiamentodell'intero sistema, comportando una rigorosa interpretazione conforme aCostituzione, se necessario adeguatrice, della disciplina normativa degliil giudizio» (Cass. Sez. U. n. 21624/2006; Cass. Sez. U. n. 10648/2017).Tali pronunce consentono di escludere la rilevanza di vizi derivanti daviolazioni meramente formali o comunque non totalmente imputabili allaparte (nella prima pronuncia si trattava dell’erronea individuazione deldestinatario della notifica, a cura della cancelleria, ex art. 23 l. 689/1981,del ricorso in opposizione a sanzioni amministrative; nella secondadell’improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,per il mancato deposito della relazione di notifica della sentenzaimpugnata, che era comunque presente in atti perché prodotta dalla partecontroricorrente).Nel caso di specie, i vizi riscontrati sono di ben altra gravità edla proposizione dell’impugnazione, il cui rispetto è indispensabile per ilfunzionamento dell’intero sistema processuale ed in relazione al quale èNumero registro generale 2350/2025Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 11790/2026Data pubblicazione 29/04/2026previsto comunque l’istituto della rimessione in termini che consente di farfronte a situazioni in cui il ritardo non è imputabile alla parte.4. In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.La ricorrente va quindi condannata al pagamento delle spese delpresente giudizio che si liquidano in € 113.000,00 per compensoprofessionale. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 113.000,00per compenso, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11790/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris