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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50516/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16782/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i comuni motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto alla dosimetria della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non devoluti specificamente alla cognizione della Corte di appello, e, comunque, perché generici rispetto alla motivazione, anche implicita, della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16782/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i comuni motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto alla dosimetria della pena, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non devoluti specificamente alla cognizione della Corte di appello, e, comunque, perché generici rispetto alla motivazione, anche implicita, della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 50516/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris