CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a vendere e all'incasso - SENTENZA Pagamento in contanti sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28418/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M67 G273D), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14 luglio 2021, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Como, piazzale Gerbetto n. 6, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88C54 L319T), CURTO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51D11 F205G) e [OSCURATO:PERSONA] Filippo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72M24 L319C); - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4057/2017, pubblicata il 26 settembre 2017, notificata il 28 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto PrOCUrature yener‘ih; 1113 chicito che 5leg-ii.3 dichiarati: infondati il secondo e il nono motivo e inammissibili i rimanenti motivi; vista la memoria depositata nell'interesse della ricorrente ai sensi dell'art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione del 28 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Como, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in via principale, che fosse accertata la nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 27 aprile 2012 ovvero pronunciato l'annullamento per dolo o la risoluzione per inadempimento delle parti acquirenti, con conseguente retrocessione della proprietà degli immobili compravenduti e con condanna dei convenuti a restituirli, con re-immissione nel possesso di essi, oltre al risarcimento dei danni; e, in via subordinata, che fosse accertata la reiterata violazione degli obblighi e doveri derivanti dal mandato conferito all'[OSCURATO:PERSONA], con la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 120.000,00, oltre al risarcimento del danno per il prezzo irrisorio concordato con gli acquirenti. Al riguardo, l'attrice esponeva: a) che era proprietaria di un compendio immobiliare, sito in [OSCURATO:PERSONA], costituito da una porzione di fabbricato ad uso commerciale - destinata a bar, due sale ristorante e cucina - e da quattro appartamenti, oltre ai locali accessori di pertinenza dei predetti appartamenti e a una cantina; b) che, nell'anno 2010, aveva deciso di porre in vendita il compendio immobiliare; c) che in data 27 settembre 2011 aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] due procure notarili sostanzialmente identiche, comprensive di tutti i poteri necessari affinché / ( Ig stesso potesse vendere il compendio immobiliare al miglior prezzo reatizzahner p rnn facoltà di riceverne anche il pagamento; d) che nell'ottobre 2012 aveva scoperto che il compendio immobiliare era stato alienato, con atto di compravendita del 27 aprile 2012, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ad un prezzo corrispondente a poco più di un terzo del valore di mercato, ossia ad euro 120.000,00, di cui euro 60.000,00 per la porzione commerciale ed euro 60.000,00 per quella abitativa, senza che la stessa ne fosse stata notiziata; e) che, dalla lettura dell'atto di compravendita, aveva appreso che il prezzo sarebbe stato corrisposto per euro 60.000,00 mediante quattro assegni bancari dell'importo di euro 15.000,00 ciascuno, due dei quali sarebbero stati consegnati in data 30 settembre 2011 e gli altri due in data 30 ottobre 2011, e per euro 60.000,00 mediante il rilascio di 24 cambiali da euro 2.500,00 ciascuna, con scadenza progressiva a partire dal giugno 2012, tutti all'ordine della Pollarà; f) che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ignorato le plurime richieste di consegna degli assegni e delle cambiali e si era reso irreperibile; g) che in data 9 gennaio 2013 il suo legale aveva inviato una missiva alla [OSCURATO:PERSONA] e al Curto (non recapitata in favore di quest'ultimo, perché sconosciuto all'indirizzo), nella quale aveva comunicato la revoca della procura e aveva diffidato i due destinatari dal pagare le cambiali all'[OSCURATO:PERSONA], con riserva di verificare la validità della compravendita e il pagamento degli assegni. Si costituivano in giudizio, con comparsa depositata all'udienza di prima comparizione del 27 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alle domande spiegate, sostenendo che avevano integralmente corrisposto il prezzo della compravendita in contanti, ossia con modalità differenti da quelle indicate nel rogito notarile. All'esito, l'attrice contestava la tardività delle eccezioni sollevate dai convenuti e disconosceva le sottoscrizioni per girata apposte sulle copie delle cambiali. Nel corso del giudizio era ammesso l'interrogatorio formale verso l'[OSCURATO:PERSONA], il quale non compariva all'udienza fissata per il deferimento della prova per interpello, ed erano assunte le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'attrice, e [OSCURATO:PERSONA], padre della convenuta. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 370/2016, depositata il 18 marzo 2016, rigettava le domande principali svolte da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento della domanda subordinata, condannava [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore a vendere dell'attrice, al versamento del prezzo di euro 120.000,00 incassato dagli acquirenti. 2.- Con atto di citazione del 2 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] promuoveva appello, articolando diciassette motivi di doglianza, al quale resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che doveva essere confermato il rigetto delle domande formulate in via principale, poiché il contratto di vendita immobiliare del 27 aprile 2012 non era nullo o annullabile per dolo; b) che, infatti, con atto notarile del 27 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] era stato costituito procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], affinché lo stesso, in nome, per conto e nell'interesse di essa mandante, vendesse a chi e per il prezzo che avesse ritenuto più opportuni, le porzioni di fabbricato emarginate, e ciò con il conferimento di tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di incassare il prezzo, di rilasciare quietanza, di rinunziare ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, con promessa di "rato e valido"; c) che non era stata inserita nella procura alcuna indicazione di prezzo minimo e, quindi, era stata rimessa al procuratore la determinazione del corrispettivo ritenuto più opportuno per la vendita, aspetti, questi, opponibili all'appellante; d) che il contestato mancato riversamento del prezzo di vendita dal procuratore [OSCURATO:PERSONA] alla mandante era questione meramente interna a tale rapporto, in ordine alla quale gli acquirenti appellati erano del tutto estranei; e) che l'eccezione di pagamento del prezzo costituiva una mera difesa, e non un'eccezione in senso proprio, della quale il giudice doveva tenere conto ove la stessa fosse stata provata, potendo rilevare la questione anche d'ufficio; f) che il mandante non poteva dolersi dell'avvenuto pagamento con modalità diverse da quelle previste nel rogito, poiché la procura a vendere non conteneva istruzioni vincolanti circa il rispetto di specifiche modalità di pagamento; g) che l'avvenuto pagamento in denaro contante non valeva, di per sé solo, a suffragare l'integrazione del preteso dolo comune tra acquirenti e procuratore del venditore, qualora, come nella fattispecie, il procuratore avesse avuto il potere conferitogli dal mandante di riscuotere l'altrui pagamento anche in denaro; h) che, inoltre, la violazione del divieto legale dell'uso del denaro contante per pagamenti di importi superiori ad euro tremila comportava una sanzione amministrativa pecuniaria, ma era espressamente fatta salva l'efficacia degli atti; i) che la procura non poteva ritenersi revocata con la missiva del legale dell'appellante del 9 gennaio 2013, poiché firmata solo da questi e non sottoscritta dalla mandante, né comunque detta procura poteva ritenersi estinta all'esito della presa in consegna degli effetti cambiari intestati alla Pollarà, perché non recava un termine e, peraltro, tra i compiti assegnati al procuratore vi era anche quello di incassare il prezzo, sicché l'incarico non poteva dirsi espletato sino all'incasso dell'intero prezzo di vendita, anche successivamente al rogito; I) che la procura non contemplava alcuna limitazione in ordine al prezzo di vendita, non prevedendo un prezzo minimo, né escludeva la facoltà di accordare un pagamento dilazionato, e d'altro canto non risultava in alcun modo dimostrato che il prezzo pattuito fosse irrisorio, secondo i valori di mercato, a fronte per giunta di una promessa di c.d. "rato e valido"; m) che, rispetto a tale ultima clausola, era escluso che le dichiarazioni sottoscritte dal rappresentante, senza specifica spendita del nome, non fossero opponibili alla rappresentata; n) che, pur non sussistendo onere di disconoscimento, a carico all'appellante, delle ricevute sottoscritte dal procuratore, la rappresentata non aveva indicato alcun elemento indiziario idoneo a far dubitare della provenienza delle firme per ricevuta; o) che la produzione in giudizio, ad opera dell'emittente, di tutte le cambiali in originale era segno inequivoco che esse erano state onorate e, pertanto, non aveva alcun rilievo il disconoscimento della propria firma effettuato dalla Pollarà; p) che era irrilevante che non fossero stati prodotti in giudizio i titoli di credito menzionati nel rogito (recte gli assegni), poiché, in luogo dei titoli emessi, e poi ritirati prima della messa all'incasso, vi erano le ricevute sottoscritte dal procuratore per i pagamenti in denaro, che avevano piena efficacia liberatoria verso gli acquirenti; q) che, ancora, quanto alla ricevuta che avrebbe asseritamente recato la data del 28 aprile 2012, successiva alla data del rogito e pertanto tale da privare di efficacia la quietanza medesima, essa menzionava, in realtà, la data dell'8 aprile; r) che la prospettata malafede degli acquirenti era meramente enunciata e genericamente allegata, né sussisteva alcun idoneo elemento probatorio a sostegno; s) che la testimonianza resa dal padre di uno degli acquirenti non ricadeva nel divieto di cui all'art. 2726 c.c., né risultava provato alcun interesse concreto ed attuale del teste a partecipare al giudizio, che lo avesse reso incapace a deporre, senza, peraltro, che, in ordine alla sua attendibilità, nessuno specifico e ben dimostrato elemento critico fosse stato addotto a sostegno dell'eccezione; t) che, dagli elementi allegati, non poteva dirsi provato alcun disegno d'insieme degli acquirenti e del procuratore, bensì una mera carenza di diligenza di quest'ultimo nell'adempiere al proprio mandato, laddove aveva accettato pagamenti in contanti per un cospicuo importo, senza curarsi di dimostrare il successivo versamento del prezzo della vendita a mani della rappresentata; u) che l'esito della lite giustificava l'applicazione della condanna alle spese ex art.91 c.p.c., senza che si ravvisassero nella condotta di controparte apprezzabili profili ostruzionistici e defatigatori, riconducibili al disposto di cui all'art. 88 c.p.c. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a diciassette motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 5.- La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1418 e 1421 c.c., anche con riferimento gli artt. 1343 e 1345 c.c., per avere la Corte territoriale disatteso la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità della vendita per difetto di causa, avendo gli acquirenti riconosciuto che il pagamento non era avvenuto attraverso i titoli di credito richiamati nel rogito, ma in contanti, e ciò in palese contrasto con la normativa antiriciclaggio. Sostiene, ancora, l'istante che l'atto di vendita sarebbe stato invalido per contrarietà a norme imperative e, comunque, all'ordine pubblico, alla stregua dell'accordo raggiunto tra le parti di pagamento in contanti oltre la soglia minima consentita. Deduce, altresì, che il contratto sarebbe stato nullo per un motivo illecito, comune e determinante posto a suo fondamento, ossia per l'intento di spogliare la Pollarà del proprio bene, senza pagare o comunque sottraendole il prezzo della vendita. 1.1.- Il motivo è infondato. Infatti, in tema di c.d. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 25222 del 14/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 5372 del 05/04/2003). Nella specie, è stata chiesta la dichiarazione di nullità del contratto di vendita di un immobile per violazione del d.lgs. n. 231/2007 sull'antiriciclaggio, stante il dedotto pattuito pagamento del prezzo in contanti; senonché, la sentenza impugnata merita conferma nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'art. 1418 c.c., poiché l'infrazione contestata era sanzionata in via amministrativa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 15/01/2020). Né si riscontrano altri motivi di nullità. Al contempo, l'asserito motivo illecito comune, consacrato dall'asserito intento del procuratore e degli acquirenti di sottrarre la proprietà del bene alla rappresentata, senza corrisponderne il prezzo, avrebbe costituito al più ragione di annullamento per dolo e non di nullità. Senonché nella fattispecie il Giudice del gravame ha escluso, con debite argomentazioni, che tale intento frodatorio sia stato integrato. Ed infatti, il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un'aspettativa giuridica tutelata o di impedire l'esercizio di un diritto - non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15844 del 17/05/2022; Sez. 3, Sentenza n. 23158 del 31/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 23158 del 11/10/2013; Sez. 1, Sentenza n. 20576 del 04/10/2010; Sez. 8 3, Sentenza n. 16130 del 09/07/2009; Sez. U, Sentenza n. 10603 del 25/10/1993). Ciò vale anche nell'ipotesi in cui si asserisca che ad essere frodato sia stato il rappresentato. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art.167 c.p.c., in relazione all'art. 1197 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'eccezione di estinzione del debito con modalità differenti da quelle pattuite - ossia in contanti -, diversamente da quanto stabilito nell'atto pubblico - secondo cui il pagamento sarebbe stato corrisposto mediante assegni e cambiali - non integrasse un'eccezione in senso stretto e che quindi fosse tempestiva, benché i convenuti acquirenti si fossero costituiti solo all'udienza di prima comparizione. Secondo la ricorrente, l'eccezione di avvenuto pagamento non avrebbe costituito una mera difesa, ma un'eccezione riconvenzionale, appunto perché relativa alla deduzione dell'estinzione del debito con modalità diverse da quelle pattuite, sicché avrebbe integrato una datio in solutum. 2.1.- La doglianza è priva di pregio. E tanto perché l'avvenuto pagamento (nella specie, delle somme stabilite a titolo di prezzo della vendita, seppure in contanti e non con i titoli indicati nel rogito), con valenza immediatamente estintiva, non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa, della quale il giudice deve tener conto ove la circostanza risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17598 del 14/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 14654 del 14/07/2015; Sez. 6-1, Ordinanza n. 11051 del 02/07/2012). In ogni caso, i convenuti potevano invocare l'estinzione del debito, in qualunque modo essa fosse avvenuta, senza che tale rilievo costituisse un'eccezione in senso stretto.Tanto più che tale diversa e più satisfattiva (in quanto immediata) modalità di pagamento è stata accettata dal procuratore, che aveva pieno potere sulla determinazione dei mezzi di pagamento del prezzo. Né gli accordi concernenti l'esecuzione del contratto (nella specie, le modalità di pagamento, in contanti ovvero con titoli cartolari, del prezzo già pattuito) richiedevano la stipula con apposito atto scritto, potendosi invece stipulare anche verbalmente, atteso che detta forma riguarda solo i requisiti essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli elementi che ne regolano l'esecuzione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 15/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 419 del 12/01/2006). 3.- Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1199, 2700, 2733 e 2735 c.c., per avere la Corte di merito attribuito valore di piena prova alla quietanza di pagamento di cui si dava atto nel rogito notarile, benché detto pagamento fosse stato smentito in giudizio dalla parte interessata. Al riguardo, la ricorrente deduce che la quietanza di pagamento riportata nel rogito sia stata ritenuta opponibile alla rappresentata, nonostante gli acquirenti avessero specificato che il prezzo non era stato corrisposto mediante assegni e cambiali, come previsto nell'atto pubblico. 3.1.- La critica è inammissibile. Infatti, il Giudice del gravame ha acquisito aliunde la prova dell'avvenuto pagamento in contanti del prezzo dagli acquirenti al procuratore, ossia dalle ricevute esibite. Sicché il tema della valenza probatoria della quietanza contenuta nell'atto di vendita non ha avuto alcuna rilevanza dirimente per la decisione della vertenza. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt.1394 e 1439 c.c., per avere la Corte del gravame erroneamente escluso il conflitto di interessi riconoscibile tra rappresentata e rappresentante, ai fini dell'annullamento del contratto di vendita. Ad avviso dell'istante, sarebbero stati posti in rilievo indizi gravi, precisi e concordanti, circa l'esistenza del dolo in capo agli acquirenti, in concorso con il procuratore dell'alienante, che avrebbero giustificato l'annullamento del contratto, poiché da tali elementi si sarebbe desunta l'integrazione di un conflitto di interessi tra il rappresentante e la rappresentata, conosciuto o conoscibile dagli acquirenti. In questa prospettiva, avrebbero costituito dimostrazione della macchinazione tra procuratore e acquirenti il mancato riscontro della lettera del 9 gennaio 2013 e l'avvenuto pagamento in contanti. 4.1.- La critica è inammissibile. Essa, infatti, in primis, introduce - quanto alla specifica causa di annullamento per conflitto di interesse tra rappresentata e rappresentante - un tema d'indagine nuovo (in quanto mai dedotto nei due gradi del giudizio di merito). Inoltre, tende a confutare la ricostruzione in fatto, espressamente presa in considerazione dalle pronunce di merito per escludere che vi fossero le condizioni per disporre l'annullamento negoziale. Al riguardo, il Giudice del gravame ha, infatti, dato atto che non vi era alcun elemento da cui desumere che il prezzo concordato fosse vile rispetto al prezzo di mercato corrente. E ad ogni modo il potere conferito nella procura era ampio, poiché demandava al rappresentante di curare la vendita dei cespiti senza alcun vincolo sul corrispettivo. 5.- Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1396, 1398, 1399 e 1722 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente negato che il potere rappresentativo conferito all'[OSCURATO:PERSONA] si fosse estinto ipso iure dopo la sottoscrizione del contratto di vendita e la ricezione delle cambiali, avendo, invece, ritenuto che la procura abilitasse il rappresentante anche a curare l'effettivo incasso del prezzo.In questi termini, secondo l'istante, il potere di assumere gli accordi successivi, in ordine al mutamento delle modalità di pagamento del prezzo, sarebbe spettato alla sola rappresentata, con la conseguenza che tali attività successive sarebbero state improduttive di effetti nella sfera giuridica della rappresentata. 5.1.- La doglianza è infondata. È stato, infatti, specificato che espressamente la procura demandava al rappresentante di curare l'incasso del prezzo. 6.- Con il sesto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1387, 1392, 1398, 1399 e 1708 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che il procuratore avesse svolto le attività relative alla vendita nei limiti del potere concessogli. Per converso, secondo l'istante, il procuratore, esulando dai compiti conferiti con la procura, avrebbe concluso un accordo simulatorio, avrebbe concesso dilazioni di pagamento, avrebbe pattuito un prezzo irrisorio di vendita, avrebbe concordato la sostituzione delle modalità di pagamento. 6.1.- La critica è inammissibile. Ed infatti, le argomentazioni addotte, per un verso, mirano ad una diversa ricostruzione fattuale, per altro verso, formulano rilievi generici, non supportati dal riferimento agli specifici poteri conferiti con la procura (ed in contrasto con quest'ultimi). 7.- Con il settimo motivo la ricorrente obietta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1396, 1722 e 1724 c.c., per avere la Corte distrettuale escluso che, con la lettera inviata il 9 gennaio 2013, gli effetti della procura fossero cessati, in ragione della revoca comunicata. All'uopo, la ricorrente sostiene che la volontà di revoca avrebbe potuto essere manifestata anche tacitamente, attraverso un comportamento concludente, e che la lettera raccomandata citata avrebbe costituito un mezzo idoneo a far conoscere ai terzi l'avvenuta revoca tacita della procura. Aggiunge che, sottoscrivendo l'atto di citazione, la Pollarà avrebbe manifestato la volontà di avvalersi delle posizioni giuridiche derivanti dalla lettera, con la quale era stata comunicata l'avvenuta revoca, con effetto retroattivo, sicché i pagamenti successivi effettuati in favore del procuratore sarebbero stati inopponibili alla rappresentata. 7.1.- Il mezzo è infondato. E ciò perché la sentenza impugnata ha dato puntuale spiegazione delle ragioni per le quali la citata lettera non avrebbe potuto determinare la cessazione del potere rappresentativo (essendo, appunto, stata sottoscritta dal solo legale della rappresentata e non da quest'ultima personalmente). Peraltro, la stessa ricorrente riconosce che l'invio di tale lettera si è perfezionato nei confronti di uno solo degli acquirenti. Ed in ultimo, la revoca - in tesi risalente alla notifica della citazione - produce effetto ex nunc e non già effetti retroattivi. 8.- L'ottavo motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che l'attrice avrebbe sottoscritto personalmente l'atto di citazione. 8.1.- La critica è inammissibile. Ricadendosi, infatti, nella fattispecie in un'ipotesi di decisione di merito c.d. "doppia conforme", poiché le due statuizioni del giudizio di prime cure e del giudizio d'appello sono fondate sul medesimo iter logico- argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, la doglianza non era esperibile, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).9.- Il nono motivo attiene, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1389 c.c. e degli artt. 49 e 58 del d.lgs. n. 231/2017, per avere la Corte d'appello negato la nullità del contratto di compravendita, il cui prezzo era stato corrisposto con denaro contante. 9.1.- Il mezzo è infondato. Per quanto anzidetto tali modalità di pagamento in contanti sono vietate e sanzionate, ma non incidono sulla validità del negozio. 10.- Il decimo motivo riguarda, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1237 c.c. e degli artt. 43 e 66 I. cambiaria, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione circa l'inutilizzabilità degli effetti cambiari quale prova scritta del pagamento dell'importo di euro 20.000,00, formulata dopo che il Tribunale aveva rilevato che il pagamento alla scadenza sarebbe stato valido in presenza di una serie continua di girate, salvo il caso di dolo o colpa grave, non rilevando l'eventuale falsità delle firme (all'esito del disconoscimento effettuato dalla Pollarà). 10.1.- La critica è inammissibile per un doppio ordine di motivi. In primo luogo, si appunta verso una valutazione del Giudice di prime cure e non della Corte d'appello. In secondo luogo, non ha comunque alcuna rilevanza, posto che la pronuncia di primo grado, confermata in appello, sul presupposto che l'attrice non avesse incassato alcuna somma convenuta a titolo di prezzo, ha accolto la domanda subordinata, con la quale il procuratore è stato condannato al pagamento dell'integrale corrispettivo ricevuto dagli acquirenti. 11.- L'undicesimo motivo concerne, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal travisamento della data di un asserito pagamento, per avere la Corte del gravame ritenuto che una delle ricevute di pagamento riportasse la data dell'8 aprile 2012, anziché quella del 28 aprile 2012, ai fini dell'opponibilità all'alienante. 11.1.- Il motivo è inammissibile, poiché, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., nel caso di doppia conforme, non può essere fatto valere in cassazione il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 12.- Il dodicesimo motivo enuclea, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2726 c.c. e dell'art. 246 c.p.c., per avere la Corte di merito escluso l'inammissibilità della prova testimoniale assunta con il padre di uno degli acquirenti, ritenendo che la testimonianza mirasse a ricostruire il rapporto inter partes e negando l'incapacità a deporre del teste, per difetto di alcun interesse che lo avrebbe legittimato ad essere chiamato in causa. Sul punto, la ricorrente obietta che il rapporto ricostruito non avrebbe avuto attinenza solo al pagamento e che il teste sarebbe stato portatore di un interesse giuridico, personale, concreto e attuale a partecipare al giudizio, ove si fosse fatta valere la domanda di simulazione della vendita per interposizione fittizia di persona. 12.1.- La censura è inammissibile. E ciò perché essa verte sul mero aspetto valutativo della ritenuta ammissibilità della prova testimoniale e della correlata esclusione dell'incapacità a deporre, attraverso la deduzione di ragioni confutative della coerente e logica motivazione resa sul punto dal Giudice, senza che vi sia stato adempimento agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio di cui è stata richiesta l'inammissibilità, aspetti, questi, che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010). 13.- Il tredicesimo motivo prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere la Corte di merito escluso che la sentenza di prime cure fosse inficiata dal vizio di omessa pronuncia sulle domande di nullità e annullamento e sulla domanda di accertamento dell'inopponibilità degli accordi intercorsi tra il procuratore e gli acquirenti. 13.1.- Il mezzo è infondato. Infatti, all'esito del gravame interposto, la sentenza d'appello ha espressamente disatteso le domande di nullità, annullamento e inefficacia del contratto di vendita, esternandone in modo analitico e logico le motivazioni, sicché il vizio denunciato non ricorre. 14.- Il quattordicesimo motivo adduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di provvedere in ordine al denunciato superamento dei limiti della procura, con riferimento alla concessione di dilazioni di pagamento. 15.- Il quindicesimo motivo inerisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., alla violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di provvedere in ordine al mancato deposito degli originali dei titoli all'ordine di [OSCURATO:PERSONA]. 15.1.- I due mezzi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da un comune profilo di inammissibilità in ordine al vizio dedotto. Infatti, il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di argomentazioni interlocutorie su aspetti non immediatamente afferenti alle domande spiegate (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 24812 del 16/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Sez. 6-L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020). i r, Né è stato specificato in che termini gli asseriti difetti di pronuncia abbiano inciso sull'esito della lite.Per di più, il Giudice d'appello si è pronunciato, sia sul potere del procuratore, in base all'ampiezza delle facoltà accordate negli atti notarili del 27 settembre 2011, di concedere dilazioni di pagamento, sia sull'avvenuta produzione degli originali delle cambiali. 16.- Il sedicesimo motivo rileva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di provvedere in ordine all'eccezione di inammissibilità del documento denominato "ordinanza Comune di [OSCURATO:PERSONA] del 13 giugno 2014", allegato alla comparsa di costituzione in appello degli appellati. 16.1.- La doglianza è inammissibile. E ciò perché la sentenza non ha utilizzato per la decisione il documento di cui si lamenta la produzione irrituale, sulla quale il Giudice del gravame non ha provveduto, nonostante l'eccezione di parte. Peraltro, come anzidetto, il vizio di omessa pronuncia non è integrato dall'asserita mancata decisione su aspetti endo-processuali. 17.- Il diciassettesimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di provvedere o motivato solo in apparenza quanto alla dedotta inosservanza dell'art. 2704 c.c., ossia sulla data certa delle ricevute di pagamento con efficacia liberatoria. 17.1.- La doglianza è inammissibile. Tanto perché, attraverso questa critica, si introduce, in realtà, non già un vizio di omessa pronuncia, bensì un vizio di motivazione insufficiente, che non può essere sindacato in sede di legittimità. 18.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. In ragione della mancata costituzione degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ri