Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 31132/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale, contenuto nel dispositivo del ruolo di cui al provvedimento pronunciato il 15/02/2024 dalla III Sezione della Corte di Cassazione nel procedimento concernente: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA: Con sentenza emessa in data 15/02/2024, RG 46463/2023 e depositata il 19.6.2024 questa Corte annullava parzialmente la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10.3.2023 con cui ea stata confermata la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato ex art. 544 ter c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Nel dispositivo del ruolo della suindicata sentenza della Suprema Corte, tuttavia, veniva disposta la condanna del Bruschelli alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel predetto giudizio dalle parti civili con erronea esclusione dell'"E.N.P.A", per cui va ordinata al riguardo la correzione del dispositivo del ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa al procedimento RGN 24257/2024, nei termini in dispositivo specificati.

P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza - documento n. 24257/2024 del 19/06/2024 sul ricorso n. 21563/2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "parti civili" deve inserirsi la parola "E.N.P:A." Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale, contenuto nel dispositivo del ruolo di cui al provvedimento pronunciato il 15/02/2024 dalla III Sezione della Corte di Cassazione nel procedimento concernente: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA: Con sentenza emessa in data 15/02/2024, RG 46463/2023 e depositata il 19.6.2024 questa Corte annullava parzialmente la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10.3.2023 con cui ea stata confermata la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato ex art. 544 ter c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Nel dispositivo del ruolo della suindicata sentenza della Suprema Corte, tuttavia, veniva disposta la condanna del Bruschelli alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel predetto giudizio dalle parti civili con erronea esclusione dell'"E.N.P.A", per cui va ordinata al riguardo la correzione del dispositivo del ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa al procedimento RGN 24257/2024, nei termini in dispositivo specificati. P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza - documento n. 24257/2024 del 19/06/2024 sul ricorso n. 21563/2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "parti civili" deve inserirsi la parola "E.N.P:A." Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 31132/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris