CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -- intimato -avverso la sentenza n. 18626/2022 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 9818/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 23543/2026Data pubblicazione 20/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del8/7/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 19/12/2022, il Tribunale di Roma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (quale cessionariodel credito vantato da [OSCURATO:PERSONA]) per la condanna della società LeAssicurazioni di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deidanni connessi al sinistro stradale dedotto in giudizio;a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziatocome il giudice di primo grado avesse correttamente disatteso ladomanda proposta dell’attore, non avendo quest’ultimo offerto unaprova sufficientemente certa delle modalità di verificazione del sinistro;in particolare, secondo il tribunale, pur essendo stato prodotto ingiudizio un modulo CAI sottoscritto da entrambi i protagonisti delsinistro (volto a confermare quanto sostenuto dal danneggiato), laricostruzione contenuta in tale modulo doveva considerarsi dubbia,la dinamica del sinistro come dedotta da parte attrice) non figurava nelmodulo CAI (non risultando neppure menzionato nella lettera r.a.r. dicostituzione in mora), ed atteso che le fotografie del veicoloasseritamente incidentato non consentivano di pervenire ad alcunaevidenza in ordine ai danni eventualmente scaturiti, trattandosi difotografie prive di data certa;avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione, il primo deiquali articolato in tre sotto-motivi;la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;Adunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9818/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9818/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 23543/2026Data pubblicazione 20/07/2026nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;il ricorrente ha depositato memoria;considerato che,con il primo sotto-motivo del primo motivo, il ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697c.c., 115 e 116 c.p.c., dell’art. 143 comma 2 del codice delleassicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), dell'art. 2733 comma2 e 3 c.c. e dell’art. 2735 comma 1 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.), per avere il tribunale illegittimamente omesso di specificare leragioni della ritenuta inattendibilità del modulo CAI depositato ingiudizio che, in quanto controfirmato da entrambi i protagonisti delsinistro, avrebbe dovuto costituire presunzione, salvo prova contrariada parte dell'impresa di assicurazione, della verificazione del sinistronelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dalmodulo stesso, ai sensi dell’art. 143, co. 2, c.d.a.;con il secondo sotto-motivo del primo motivo, il ricorrente censurala sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione ed omessaapplicazione dell'art. 232 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere i giudici del merito omesso di dare atto della mancatarisposta del Renzetti all’interrogatorio formale deferitogli, nonché delleragioni della manca valorizzazione probatoria di tale diserzione che, aisensi dell’art. 232 c.p.c., avrebbe consentito di ritenere come ammessii fatti dedotti in tale interrogatorio;con il terzo sotto-motivo del primo motivo, il ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione e falsa e/o omessa applicazionedegli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., dell’art. 135 comma 3 bis, 3-tere quater del codice delle assicurazioni modificato dalla legge n. 124 del2017, nonché per omessa pronuncia ex art. 132 c.c. (in relazioneAdunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9818/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9818/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 23543/2026Data pubblicazione 20/07/2026all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il tribunale illegittimamentenegato un pieno valore probatorio alle dichiarazioni rese dal testeArgentati (che aveva confermato la dinamica del sinistro comeriportato in citazione), muovendo dall’irrilevante presupposto dellamancata indicazione di tale testimone nel modello CAI e nella letteradi costituzione in mora, là dove l’obbligo di identificazione dei testimoninel modello CAI era stato introdotto solo da una legge (n. 124/2017)successiva all’epoca del sinistro ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), per la quale, peraltro,l’esclusione dell’ammissibilità dei testimoni non regolarmente etempestivamente indicati nel modello CAI sarebbe stata subordinataall’espressa richiesta della compagnia assicuratrice (volta ad ottenerel’indicazione dei nominativi dei testimoni), nel caso di specie maiavanzata dalla compagnia avversaria;con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper omessa pronuncia ex art. 132 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4c.p.c.), per essere il tribunale caduto in un’evidente motivazionecontraddittoria ed illogica neutralizzando e privando di valenzaprobatoria una rilevante ed essenziale prova testimoniale in virtù di unragionamento viziato in nuce e basato su una erronea ed illegittimaapplicazione di norme di legge;con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c.), per avere il tribunale immotivatamente trascurato lerisultanze del modello CAI prodotto in giudizio, della diserzioneall’interrogatorio formale della controparte e delle dichiarazionitestimoniali acquisite (sulla base dell’illegittima applicazione di unanormativa non inerente e non applicabile), vieppiù sulla base di unamotivazione palesamente incongrua contraddittoria, giuridicamenteviziata e/o illogica;Adunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9818/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9818/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 23543/2026Data pubblicazione 20/07/2026con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa e/o omessa applicazione degli artt. 99 e 112c.p.c. e dell’art. 2054 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere il tribunale - una volta esclusa l’acquisizione della prova dellaresponsabilità esclusiva della controparte nella causazione del sinistro- illegittimamente trascurato di considerare la domanda di risarcimentooriginariamente proposta in via subordinata dall’odierno istantedei conducenti antagonisti ai sensi dell’art. 2054 c.c., con laconseguente condanna della controparte al risarcimento in propriofavore del danno accertato nella misura del 50%;con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper omessa pronuncia, nonché per vizio di motivazione anche conriguardo agli artt. 99 e 112 c.p.c. e all'’art. 132 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per essere il tribunale incorso nel vizio diomessa pronuncia in relazione alla domanda di risarcimento dei dannisulla base dell’applicazione dell’art. 2054 c.c., ritenendo di non dovermotivare o spiegare i motivi di tale omissione, soprassedendo edobliando completamente tale punto di domanda;il primo sotto-motivo del primo motivo è fondato e suscettibile diassorbire la rilevanza di tutte le restanti censure;osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità civile dasinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazioneamichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nelsinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confrontidell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contrariache i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse eAdunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9818/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9818/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 23543/2026Data pubblicazione 20/07/2026incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti (Sez. 3,Ordinanza n. 15431 del 03/06/2024, Rv. 671249 - 01);in particolare, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducentidella constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art.5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n.209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a provacontraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità iviindicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessarioche il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.29146 del 06/12/2017, Rv. 647181 - 01);nel caso di specie, il tribunale ha specificato le ragioni della ritenutainattendibilità delle risultanze del modulo CAI evidenziando che:«Sussistono a parere del Tribunale seri dubbi sulla ricostruzionecinematica del sinistro, tenuto conto del fatto che il nominativodell'unico teste indotto da parte attrice ed escusso in primo grado (cheha confermato la dinamica del sinistro come dedotta da parte attrice)non figura nel modello CAI e neppure risulta menzionato nella letterar.a.r. di costituzione in mora, come pure dubbi emergono sui dannieventualmente scaturiti, atteso che le fotografie del veicoloasseritamente incidentato, in atti, risultano prive di data certa» (cfr.pag. 5 della sentenza impugnata);ora, la mancata indicazione nel modulo CAI del teste escusso(favorevole all’attore) potrà valere a costituire un indice dellapresumibile inattendibilità di detto teste assunto in giudizio (così comel’assenza di data certa delle fotografie favorevoli all’attore potràcostituire un indice dell’inattendibilità di dette fotografie), deve peròlogicamente escludersi che l’eventuale inattendibilità di quel teste (e diquelle fotografie) possa costituire una ‘prova contraria’ che i fatti sisono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili daAdunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9818/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9818/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 23543/2026Data pubblicazione 20/07/2026quelle indicate sul modulo CAI sottoscritto dalle parti (in conformità aquanto viceversa richiesto dalla giurisprudenza di legittimità soprarichiamata);se, infatti l’inattendibilità del teste e delle fotografie esclude che talielementi probatori valgano a confermare quanto attestato nel moduloCAI, allo stesso modo non può dirsi che l’inattendibilità di dette provevalgano a dimostrare il contrario di quanto attestato in detto moduloCAI;in altri termini, il tribunale non avrebbe in nessun modo potutoritenere dubbio quanto presumibile (iuris tantum) per legge dal moduloCAI sottoscritto da entrambe le parti sol perché ne erano dubbie leconferme probatorie (testimoniale e fotografiche), poiché avrebbepotuto (dovuto) superare quella presunzione iuris tantum unicamentededucibile da detta presunzione, ossia attraverso una prova certa delcontrario di quanto presunto dal modulo CAI; e tanto, poiché la provaincerta di un fatto non può mai costituire prova certa del contrario ditale fatto;da tali premesse deriva il riscontro dell’illegittimità della sentenzaimpugnata, non avendo il tribunale evidenziato alcuna ‘prova contraria’idonea a superare la presunzione iuris tantum della verificazione delsinistro secondo quanto descritto nel modulo CAI sottoscritto daiprotagonisti del sinistro;sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo sotto-motivo del primo motivo (assorbite tutte le restanti censure),dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata inrelazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio al Tribunale diRoma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso diAdunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9818/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriNumero registro generale 9818/2023Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 23543/2026Data pubblicazione 20/07/2026provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il primo sotto-motivo del primo motivo; dichiara assorbitetutte le restanti censure; cassa la sentenza impugnata in relazione allacensura accolta e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altromagistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 8/7/2026.Il PresidenteLina RubinoAdunanza del 8 luglio 2026 – R.G. n. 9818/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri